Le spese di rappresentanza sono le spese sostenute dall’impresa per consolidare l’immagine positiva e prestigiosa dell’attività, tramite l’offerta a soggetti collegati all’impresa, alla professione o all’arte di beni e servizi a titolo gratuito per finalità promozionali.
La condizione essenziale per la deducibilità di questi oneri è un ritorno economico, anche solo potenziale, della spesa effettuata. Questo vincolo è imposto dal legislatore per garantire un collegamento tra il sostenimento delle spese e l’attività d’impresa.
Nel 2016 sono state ampliate le percentuali di deducibilità aumentando il plafond e quindi il limite massimo di spesa deducibile.
Ecco cosa è cambiato per i professionisti, per le imprese e le agevolazioni previste per le imprese di nuova costituzione.
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1) Tipologie di spese di rappresentanza
Come chiarito prima, le spese di rappresentanza sono erogazioni gratuite di beni e servizi sostenute per migliorare l'immagine dell'impresa sotto la condizioni di un prevedibile ritorno economico. Dato questo inquadramento generale, rientrano sicuramente tra le spese di rappresentanza, le spese sostenute per:
- Feste, ricevimenti, eventi →organizzate per inaugurazioni di nuovi sedi o stabilimenti, mostre fiere in cui la società è espositrice, ricorrenze aziendali o festività nazionali;
- Beni e servizi gratuiti→ omaggi a clienti, contributi erogati per convegni, …
- Viaggi turistici→ organizzati per svolgere attività promozionali su beni o servizi caratteristici della produzione aziendale. In questo caso il concreto svolgimento di un’attività promozionale va documentato.
2) Deducibilità delle spese di rappresentanza per i professionisti
L’art 54 del T.U.I.R al comma 5 dispone che per i professionisti “le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta.”
Quindi le spese di rappresentanza, come ad esempio gli omaggi alla clientela o le cene offerte a clienti, possono essere dedotte dai professionisti fino al limite dell’1% dei compensi effettivamente percepiti. In relazione ai compensi è necessario computare i compensi effettivamente percepiti, comprensivi anche degli interessi di mora e di dilazione, dei redditi sostitutivi di compensi e dei maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.
Come precisato dalla norma, le spese di rappresentanza comprendono anche:
- Acquisto e importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito,
- Oggetti d’arte, d’antiquariato e collezione se utilizzati come beni strumentali all’attività professionale.
3) Deducibilità delle spese di rappresentanza per le società
L’ art. 108, comma 2, del Tuir, dispone che le spese di rappresentanza siano deducibili dal reddito delle imprese nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse; del volume dei ricavi dell'attvità caratteristica dell'impresa,e dell'attività internazionale dell'impresa.
I requisiti del decreto ministeriale sono:
- Inerenza: le spese di rappresentanza devono essere erogazioni gratuite di beni e servizi a fini promozionali. La spesa sostenuta deve essere finalizzata a generare un beneficio economico futuro, anche solo potenziale, o deve essere comunque coerente con le pratiche commerciali tipiche del settore.
- Congruità:per le spese è previsto un limite quantitativo (c.d. plafond di deducibilità) correlato ai ricavi caratteristici dell’esercizio
Il D. Lgs 147/2015 ha aumentato le percentuali di deducibilità e dall'esercizio in corso al 01/01/2016 i limiti sono i seguenti.
Ricavi caratteristici |
Limiti di deducibilità |
Plafond (limite di spesa deducibile) |
Fino a 10 milioni |
1,5 % |
150.000 euro |
oltre 10 milioni e fino a 50 milioni |
0,6 % |
150.000+240.000 euro |
Oltre 50 milioni |
0.4% |
390.000 +0.4% per l'eccedenza |
In ogni caso:
- le spese eccedenti il plafond sono indeducibili
- le spese di importo unitario inferiore a 50 euro sono sempre interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento se afferenti l'attività d'impresa.
Prima del 2016 le percentuali del plafond di deducibilità erano inferiori. I parametri che vanno utilizzati per le dichiarazioni dei redditi 2016, relative al periodo d'imposta 2015, sono rispettivamente:
- 1,3% fino a 10 milioni di ricavi,
- 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni,
- 0,1% sui restanti ricavi
Occorre prestare attenzione ad alcune spese che presentano particolari caratteristiche, come:
- le spese di rappresentanza generali, comprese quelle di ospitalità ai clienti, che sono interamente deducibili fino a capienza del plafond di deducibilità,
- le spese per viaggi turistici sostenute per i dipendenti che sono deducibili entro il limite del 5 per mille del costo del lavoro (in quanto sono considerate oneri di utilità sociale).
- le spese di rappresentanza relative ad alberghi e ristoranti che devono prima essere ridotte al 75% e poi devono essere sommate con le altre spese di rappresentanza. Come chiarito con la Circolare n.53/e del 2008 dell’Agenzia delle Entrate il risultato così ottenuto viene dedotto entro il limite di capienza del plafond di deducibilità.
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4) Deducibilità delle spese di rappresentanza per le start up
Per le imprese di nuova costituzione (cd. Start-up) nel caso in cui nei primi esercizi non si siano conseguiti ricavi, le spese di rappresentanza possono essere portate in diminuzione nel primo esercizio in cui si sono conseguiti i ricavi ed in quello successivo entro il limite del plafond di deducibilità. Così se ad esempio la società è stata:
- costituita nel 2013
- primi ricavi effettuati nel 2015
- → le spese di rappresentanza del 2013, del 2014 e del 2015 possono essere portati in diminuzione nel reddito del 2015 entro il limite del plafond di deducibilità e per la parte eccedente possono essere dedotte dal reddito del 2016 (insieme alle spese di rappresentanza sostenute nel 2016) limitatamente al plafond di deducibilità del 2016.
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