Con il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 settembre 2019 è stato adottato il ventiduesimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Il Decreto è composto da sette articoli:
- all'articolo 1 viene rinnovata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
- all'articolo 2 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
- all'articolo 3 viene decretato l'inserimento ex novo , della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 4 viene prorogata l'iscrizione per i soggetti che hanno regolarmente trasmesso la documentazione richiesta e per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 non ha potuto tempestivamente concludere la propria;
- all'articolo 5 viene decretata la cancellazione dell'iscrizione, delle società ivi indicate, nell'elenco dei soggetti abilitati;
- all'articolo 6 viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 25 febbraio 2019;
- all'articolo 7 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
L'elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019.
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1) Normativa sulle verifiche alle attrezzature di lavoro e valutazione dei rischi
Sulla G.U. n. 98 del 29/04/2011 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11/04/2011 che ha fissato le modalità con le quali devono essere effettuate le verifiche periodiche sulle apparecchiature e attrezzature di lavoro e individua i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati addetti a questo tipo di controlli.
Le apparecchiature e attrezzature di lavoro che vanno sottoposte a verifiche periodiche al fine di valutarne lo stato di conservazione e l’efficienza dal punto di vista della sicurezza sono quelle elencate nell’allegato VII del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008). In particolare, si tratta di :
- scale aeree,
- ponti mobili,
- ponti sospesi,
- idroestrattori,
- apparecchi di sollevamento,
- attrezzature che contengono fluidi dei vari gruppi.
La prima di tali verifiche, il cui costo è a carico del datore di lavoro, deve essere effettuata dall’INAIL (originariamente il compito era dell’ISPELS, ma la legge 122/2010 lo ha soppresso passando tutte le funzioni all’INAIL), mentre le successive sono a carico dell’ASL.
Sia l’INAIL che l’ASL possono avvalersi per effettuare le verifiche di soggetti pubblici o privati abilitati.
La prima delle verifiche periodiche deve essere effettuata entro 60 giorni dalla richiesta, mentre le successive entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dal datore di lavoro.
E’ competente ad effettuare le verifiche anche l’ARPA nelle Regioni ove sono state attribuite a loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali.
Presso l’INAIL o le ASL sono istituiti gli elenchi dei soggetti abilitati sia pubblici che privati ad effettuare le verifiche sulle attrezzature. Il decreto è entrato in vigore il 28 luglio 2011.
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2) Gli elenchi precedenti
Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019, ha adottato il ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro , che sostituisce integralmente il precedente .
Il Decreto direttoriale del 23 novembre 2018, n. 89, aveva comunicato il ventesimo elenco,che consta in sette articoli:
all'articolo 1 è rinnovata l'iscrizione per i soggetti per i quali la Commissione di cui al D.I. 11.04.2011 ha potuto tempestivamente concludere la propria istruttoria;
all'articolo 2 è decretato l'inserimento ex novo della società ivi indicata, nell'elenco dei soggetti abilitati;
all'articolo 3 è decretato il subentro nell'elenco dei soggetti abilitati della società indicata nel decreto in luogo di un'altra società che viene, di conseguenza cancellata dell'elenco stesso;
all'articolo 4 sono apportate le variazioni alle iscrizioni già in possesso sulla base delle richieste pervenute nei mesi precedenti;
all'articolo 5, vengono ulteriormente prorogati i soggetti ivi indicati per i quali è tuttora in corso l'attività di istruttoria tecnica da parte della Commissione di cui al D.I. 11.4.2011 delle istanze di rinnovo dell'iscrizione quinquennale, al fine di garantirne la continuità operativa e l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati;
all'articolo 6 viene specificato che con il presente decreto si adotta l'elenco aggiornato, in sostituzione di quello adottato con il decreto del 10 agosto 2018, n. 72;
all'articolo 7 sono riportati, come di consueto, gli obblighi cui sono tenuti i soggetti abilitati.
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