La questione parte da una procedura esecutiva immobiliare, nella quale il contribuente risultava debitore esecutato.
A seguito della rinuncia di tutti gli altri creditori nella procedura esecutiva immobiliare contro di lui intentata, il soggetto presentava opposizione nei confronti degli stessi presso il Tribunale di Varese, con la contestazione, a vario titolo, di crediti azionati.
Nel processo esecutivo intervenivano l’INAIL e l’INPS, per altre evasioni contributive e per altri decreti ingiuntivi verso una snc di cui era socio.
Il Tribunale di Varese ha ritenuto:
• prescritto il reddito INPS derivante dai dd.ll. 966/84 e 1680/88, affermato quello derivante dal d.i. 1260/89;
• prescritti i crediti INAIL per gli anni 1985-91 ed affermato l’esistenza di un solo altro credito INAIL.
Avverso la sentenza del Tribunale di Varese, tutte le parti hanno proposto appello.
La Corte di Appello di Milano:
• rigetta l’appello del contribuente definendo che, con la revoca del fallimento, non viene mai mano la sua qualità di socio rispondendo, così, lo stesso solidalmente delle obbligazioni sociali, tanto per crediti INPS che INAIL;
• accoglie l’appello dell’INPS, poiché la prescrizione è restata sospesa dalla data dell’insinuazione al passivo fino alla revoca della sentenza, e quindi si riconosce il credito secondo il d.l. n. 966/84;
• accoglie l’appello dell’INAIL, poiché il contribuente era socio della s.n.c. al momento della notifica del d.l. e quindi era responsabile in solido di tutte le obbligazioni sociali.
Contro la sentenza della Corte di Appello il contribuente propone ricorso per Cassazione, presentando sei motivi e formulando quesiti. L’INPS e l’INAIL resistono con controricorso.
La Corte di Cassazione si pronuncia positivamente e pur accogliendo solo uno dei motivi di ricorso afferma che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l'onere di proporre impugnazione.
In mancanza dell’impugnazione, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può più opporre l'eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza.
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1) Commento alla sentenza della Corte di Cassazione III Sezione Civile del 24 Marzo 2011
Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al seguente link:
Decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti dei soci se non impugnato dalla società - Sent Cass. n. 6734/2011
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