I permessi retribuiti garantiti ai dipendenti in aggiunta ai giorni di ferie sono di due tipi:
- I permessi per riduzione di orario di lavoro (c.d. Rol), sono previsti dai contratti collettivi in misura diversificata
- I permessi ex-festività soppresse pari ad un totale di 32 ore, sono stati previsti in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non piu considerati giorno festivo dal 1977.
Vediamo di seguito le modalità di fruizione e l'obbligo contributivo.
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1) Permessi ROL per riduzione di orario di lavoro e festività soppresse
I permessi ROL possono essere fruiti:
• a ore, gruppi di ore, mezze giornate o a giornate intere;
• individualmente a fronte di una singola richiesta indirizzata all’azienda entro un termine di preavviso previsto contrattualmente o stabilito aziendalmente;
• collettivamente sotto forma di riduzione di orario di lavoro annua, su base giornaliera o settimanale, in relazione ai diversi settori di appartenenza.
La maturazione dei permessi avviene in ratei mensili con la stessa modalità delle ferie.
Allo stesso modo, per le ex festività o festività soppresse, di cui alle Legge 54/1977, il lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi individuali, pari ad un totale di 32 ore, in sostituzione delle quattro ricorrenze religiose non più considerate festive agli effetti civili che sono :
- San Giuseppe,
- Corpus Domini,
- SS. Pietro e Paolo e
- Ascensione.
I permessi per ex festività, come pure i permessi per riduzione di orario trovano la loro regolamentazione nell’ambito della contrattazione collettiva e il mancato rispetto non comporta alcuna ipotesi sanzionatoria, né penale né amministrativa.
La retribuzione dei permessi è determinata con le stesse modalità previste per i giorni di ferie.
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ATTENZIONE una disciplina specifica è dedicata invece ai permessi per assistenza a familiari disabili previsti dalla legge 104/1992.
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2) Obbligo contributivo per i permessi retribuiti
Per quanto riguarda, i l’insorgenza dell’obbligo contributivo nel caso di mancato godimento dei permessi in esame, nonché del mancato pagamento dell’indennità sostitutiva degli stessi alle scadenze previste dai contratti collettivi, il Ministero del Lavoro in risposta ad un interpello (n. 16/2011), ha chiarito che tale obbligazione contributiva, in linea con i principi che regolano la materia previdenziale, va individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
Ne consegue che, così come per le ferie, anche i permessi per riduzione di orario e quelli sostitutivi delle festività soppresse hanno un termine di fruizione stabilito dalla contrattazione collettiva, termine che segna il limite temporale entro il quale devono essere versati i contributi sulle indennità sostitutive, anche se non corrisposte.
L’obbligo contributivo non può subire alcun slittamento temporale e il versamento dei relativi contributi deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo, previsto contrattualmente, per godimento o pagamento dei permessi.
I datori di lavoro sono, dunque, tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza anche l’importo corrispondente al compenso dei Rol e ex festività non godute (come per le ferie) sebbene non ancora realmente corrisposto.
Può, quindi, verificarsi il caso in cui questi permessi vengano effettivamente goduti in un periodo successivo a quello dell’assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al “compenso per Rol, ex festività o ferie” non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno e mese al quale era stato imputato.
Il Ministero, con l’interpello in esame ha, dunque, fissato un termine per il versamento dei contributi in caso di non godimento e di non indennizzo dei permessi per riduzione di orario ed ex festività, pertanto, in caso di mancato o tardivo adempimento è applicato il regime sanzionatorio previsto per i versamenti contributivi omessi o tardivi.
L’assenza dal lavoro deve essere registrata sul Libro Unico del Lavoro (LUL) con l’indicazione della natura: Rol o ex festività, fermo restando che non risultano sanzionate le errate o omesse registrazioni che non hanno alcun riflesso sui trattamenti retributivi, fiscali e previdenziali.
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