I beni strumentali sono i beni destinati ad essere impiegati nell’attività lavorativa e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio. Nel trattamento contabile e fiscale di questi beni occorre tenere presente:
- il costo sostenuto per l’acquisto (se l’importo è stato maggiore o inferiore di 516.46 euro)
- la deducibilità fiscale consentita (se il bene cioè è totalmente deducibile o meno)
- il regime del professionista (regime ordinario, di vantaggio, minimo, forfetario).
Di seguito un riepilogo delle varie casistiche, tenendo presente il super ammortamento, cioè la maggiorazione del costo d’acquisto per i beni strumentali nuovi come introdotto dalla Legge di stabilità 2016 e poi confermato con modifiche negli esercizi successivi. In particolare, dopo uno stop, il super ammortamento è stato confermato al 130% per i beni nuovi acquistati dal 1° aprile 2019.
L’agevolazione del “super ammortamento” consiste nella possibilità di maggiorare del 30%, ai fini delle imposte sui redditi, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Gli investimenti devono essere effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 ovvero fino al 30 giugno 2020 (termine spostato al 31 dicembre 2020), a condizione che, entro il 31 dicembre 2019, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il super ammortamento non è stato piu' previsto dal 2020 ed è stato sostituito dal credito di imposta sugli acquisti di beni strumentali nuovi.
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1) Ammortamento beni strumentali 2022
Gli acquisti di beni strumentali, ovvero di beni che sono funzionali all’attività professionale e che non esauriscono la loro utilità in un solo esercizio, sono costi che il professionista sostiene e che, poiché inerenti alla sua attività, possono essere dedotti dal reddito professionale.
Prima di analizzare le diverse categorie di beni strumentali è necessario fare una premessa sul costo d’acquisto del bene e suddividere i beni in due categorie:
- Beni di costo unitario > 516,46 €: I beni con un valore unitario maggiore di 516, 46 euro vanno ammortizzati in quote annuali secondo i coefficienti previsti dal D.M. 31/12/1988 così che il professionista potrà dedurre ogni anno una quota del costo complessivo sostenuto.
- Beni di costo unitario ≤ 516,46 €: I beni di importo unitario inferiore a 516,46 euro possono essere registrati come costi di esercizio e dedotti integralmente dal reddito nell’esercizio in cui sono stati acquistati, oppure è possibile ammortizzare il costo in quote costanti nell’esercizio in corso e in quelli successivi. In generale le spese di impiego del bene, come le spese di manutenzione, sono interamente deducibili nell'esercizio di sostenimento.
2) La deducibilità degli ammortamenti in REDDITIPF 2022
Le quote di ammortamento dei beni strumentali vanno indicati nel rigo RE 7 del Modello RedditiPf 2022 (anno di imposta 2021) ma è necessario prestare attenzione alle diverse tipologie di beni:
- beni a uso esclusivo dell’attività → deducibili al 100%. Sono beni che vengono usati esclusivamente nell’esercizio di arti e professioni e sono deducibili al 100%, come nel caso di mobili e arredo d’ufficio, dei computers, dei macchinari per l’ufficio e così via.
- beni a uso promiscuo: → deducibili al 50%. Sono beni utilizzati sia nell’esercizio di arti e professioni sia per attività personali estranee all’attività.
- beni a deducibilità limitata: → deducibili in base alle % previste dal legislatore. Sono beni per cui il legislatore fiscale ha previsto una presunzione di utilizzo promiscuo predeterminata e pertanto hanno una percentuale di deducibilità inferiore rispetto all’intero costo.
Ecco una tabella riassuntiva:
| Uso esclusivo | Uso promiscuo | Casi particolari |
Deducibilità | 100% | 50% | -80% per cellulari, smartphone,.. -20% per autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori (*); -70% per autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti (**) |
(*) si deduce il 20 % delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente a un solo veicolo per professionista, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede:
- euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan ;
- euro 4.131,66 per i motocicli
- euro 2.065,83 per i ciclomotori
(**) il 70 per cento dell’ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (cioè per almeno 183 giorni).
Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli immobili, sia di proprietà che in leasing, sia ad uso promiscuo che ad uso esclusivo professionale, leggi lo speciale: La deducibilità degli immobili strumentali del professionista.
3) Ammortamento cellulare: come si deduce il costo nel 2022
Vediamo un esempio su come dedurre il costo del telefono cellulare (lo stesso trattamento è previsto per gli smartphone) nell’ipotesi in cui il costo sia maggiore o minore di 516.46.
Ipotesi in cui il costo del cellulare sia maggiore di 516.46 euro
- Costo di acquisto: 1000 + Iva 22% (220)= tot.1220. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo per semplicità detraggo il 50% dell’iva (110 euro) e il rimanente importo di iva indeducibile la capitalizzo.
- Costo: 1110 (1000+110).
- A questo punto calcolo la quota di ammortamento del 20% pari a euro 222.00 e detraggo l’importo consentito fiscalmente pari a euro 177,60 (80%)
Ipotesi in cui il costo del cellulare sia minore di 516.46 euro
- Costo di acquisto: 300 euro + 66 di Iva = 366. Per il principio di inerenza utilizzando il bene in modo promiscuo, detraggo per semplicità il 50% dell’iva (33 euro) e la restante parte la imputo a costo.
- Costo: 333 euro (300+33).
- Deduco per l’importo di euro 266,40 (pari all’80%)
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4) La deducibilità dei beni strumentali per i contribuenti c.d minimi
Per i contribuenti aderenti al regime dei Minimi, così come disciplinati dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, bisogna distinguere tra:
- beni a uso promiscuo → deducibili al 50%, indipendentemente dalle specifiche limitazioni previste dalle norme del TUIR. In particolare c’è una presunzione di promiscuità per cui si deducono al 50% autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli e telefonia così come tutte le spese ad essi inerenti (es. lubrificanti, tasse di possesso, assicurazioni e altri costi per autoveicoli, leasing, telefonia).
- beni a uso esclusivo → deducibili al 100%
In entrambi i casi non si procede all’ammortamento ma il costo è deducibile nell’esercizio di sostenimento.
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5) La deduzione dei beni strumentali per i forfetari
Per i contribuenti aderenti al regime forfetario così come modificato dalla Legge di bilancio 2019 la deduzione dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio non è analitica ma viene fatta in maniera forfetaria.