1) Il limite alla deducibilità delle spese di manutenzione
Le spese sostenute dall’impresa per la manutenzione, la riparazione, l’ammodernamento e la trasformazione dei propri beni non capitalizzate nel costo degli stessi sono deducibili, ai sensi del comma 6 dell’articolo 102 del TUIR, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti dal libro cespiti all’inizio dell’esercizio.L’eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi.
2) La determinazione del costo complessivo
Nel calcolare la quota di costo deducibile nell’esercizio occorre prestare attenzione alla determinazione del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili.Come anticipato i beni che devono essere considerati sono quelli che risultano all’inizio dell’esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
I beni che sono entrati o usciti dalla sfera aziendale nel corso dell’esercizio o che ne sono usciti concorrono nella determinazione del costo complessivo in proporzione alla durata di possesso degli stessi da parte dell’impresa.
Per le imprese neo-costituite il valore di riferimento da considerare per il primo esercizio è rappresentato dal costo complessivo risultante alla fine dell’esercizio.
Con riferimento alla rivalutazione del valore dei beni strumentali si precisa che:
- le rivalutazioni effettuate ai sensi delle Finanziaria 2006 (Legge n. 266/2005) rilevano ai fini della determinazione del predetto limite già dal 2008 (terzo esercizio successivo alla rivalutazione);
- le rivalutazioni effettuate ai sensi del decreto “anticrisi” (Decreto Legge 185/2008) rilevano ai fini della determinazione del predetto limite a partire dal 2013 (quinto esercizio successivo alla rivalutazione).
3) Le spese di manutenzione nel quadro RF dell’Unico società di capitali
Nella compilazione del quadro RF occorre distinguere la quota eccedente il limite di deducibilità delle spese di manutenzione che rappresenta una variazione in aumento, da quelle invece relative ad esercizi precedenti che costituiscono una variazione in diminuzione.L’intero importo dell’eccedenza che sarà deducibile nei 5 esercizi successivi deve essere indicato nel rigo RF25.
Le quote relative ad esercizi precedenti che concorrono alla formazione del reddito fiscale dell’esercizio 2010 devono invece essere indicate nel rigo RF54 avendo cura di indicare il codice di riferimento (codice 6).
4) Precisazioni: beni in leasing, beni ad uso promiscuo e beni esclusi
Alcune precisazioni devono essere fornite relativamente ai beni in leasing, ai beni utilizzati promiscuamente ed ai beni esclusi. In particolare:- beni in leasing: il valore di tali beni non concorre alla determinazione del costo complessivo in quanto i beni non sono di proprietà dell’impresa;
- beni utilizzati promiscuamente: nel determinare il limite di deducibilità delle spese di manutenzione occorre tenere conto dei limiti di deducibilità previsti per i beni che possono essere utilizzati promiscuamente quali i telefoni cellulari o le autovetture (per le quali ad esempio il costo complessivo non potrà superare il 40% di 18.075,99 ai sensi dell’articolo 164 del TUIR);
- beni esclusi: non rientrano nella determinazione del costo complessivo i beni non strumentali, i beni immateriali, i costi pluriennali ed i terreni.