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L’AVVISO VIZIATO, IN AUTOTUTELA, PUÒ ESSERE ANNULLATO E SOSTITUITO. SENT. CASS. N. 4372 DEL 23 FEBBRAIO 2011

L’avviso viziato, in autotutela, può essere annullato e sostituito. Sent. Cass. n. 4372 del 23 Febbraio 2011

Autotutela per il Fisco: l’avviso viziato può essere annullato e sostituito. L'Amministrazione Finanziaria può annullare un avviso di accertamento in autotutela ed emetterne uno nuovo, se non si è formato il giudicato e non è scaduto il termine per l'accertamento.Questo stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 4372 del 23 Febbraio 2011.

Ascolta la versione audio dell'articolo
IL CASO

Un contribuente riceve notifica di un atto di accertamento, con il quale si imputa una rendita catastale per un fabbricato. Dato che l’avviso è sprovvisto di tutte le aliquote applicate per la determinazione dell'IRPEF, il contribuente decide di impugnare l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

L'ufficio procede con l’annullamento dell’atto in via di autotutela, richiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere. Successivamente, però, notifica un nuovo accertamento con l'indicazione delle aliquote applicate.

Il contribuente impugna anche il secondo avviso, proponendo ricorso alla Commissione Tributaria Regionale, che conferma la sentenza: l'ufficio ha il potere, in autotutela, di emettere un nuovo atto in sostituzione di quello nullo.

Infine, il contribuente propone ricorso in Cassazione con tre motivi: la Cassazione rigetta il primo e il terzo motivo e cassa la sentenza in relazione al secondo motivo accolto, rinviando ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale.

1) Commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 4372/2011

Per un commento alla sentenza ed il testo integrale scarica il documento al seguente link:
L’avviso viziato, in autotutela, può essere annullato e sostituito. Sent. Cass. n. 4372 del 23 Febbraio 2011
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