La disciplina del procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 2010 e che entra completamente in vigore il 21 marzo 2011 (con un rinvio su alcune materie), rappresenta un importante strumento per i privati e per le imprese per definire in tempi rapidi le controversie insorte tra loro in materie di diritto civile e commerciale. Essa è anche una occasione da non mancare per l’apparato giudiziario italiano per deflazionare il numero delle cause arretrate attraverso la diminuzione del ricorso alla giustizia civile ordinaria, soprattutto (ma non solo), per le cause di modico valore.
Il procedimento di mediazione è una forma di definizione stragiudiziale di una controversia fra soggetti privati che non ha come obbiettivo quello di giungere ad una decisione vincolante emes-sa da un soggetto terzo, come il giudice o l’arbitro, ma quello di portare le parti ad un accordo di conciliazione che ha la natura di un contratto di natura transattiva a cui, nel caso di mancato ri-spetto delle sue prescrizioni, la parte interessata può fare attribuire efficacia esecutiva dal giudice civile. Il mediatore, di conseguenza, è un facilitatore che aiuta le parti a raggiungere un accordo con cui comporre la controversia e non un soggetto che decide chi ha ragione secondo diritto.
La disciplina della mediazione contenuta nel d.lgs. 28/2010 crea finalmente una disciplina organica e generale applicabile a tutte le controversie civili e commerciali, per alcune delle quali una serie di leggi avevano disciplinato in passato procedimenti di conciliazione. Essa è favorita da una serie di agevolazioni, anche fiscali, sulle spese del procedimento e da alcuni disincentivi per coloro che, potendo chiudere la controversia in sede di mediazione, fanno ricorso ugualmente alla giustizia ordinaria.