Con la Circolare n. 9/E del 3 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate detta il calendario degli adempimenti agli enti del volontariato e alle associazioni sportive dilettantistiche che vogliano iscriversi negli elenchi dei destinatari del Cinque per mille dell’Irpef per l’anno 2011. Bisogna presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi Entratel o Fisconline oppure tramite gli intermediari autorizzati.
Il beneficio è regolato con le stesse modalità e termini previsti per il 2010, come ribadito dal Decreto Milleproroghe 2011.
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1) Soggetti destinatari del cinque per mille
Come lo scorso anno, anche nel 2011 la quota del cinque per mille può essere destinata a una delle seguenti finalità:
• sostegno dei seguenti enti di volontariato:
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ;
- associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale, regionale o provinciale ;
- associazioni riconosciute che operano, senza finalità di lucro, in via esclusiva o prevalente, nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 460/97 ;
- fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 460/97;
• finanziamento di enti della ricerca scientifica e dell’Università;
• finanziamento di enti della ricerca sanitaria;
• sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
• sostegno di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con una rilevante attività di interesse sociale.
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2) Presentazione domanda Enti di Volontariato e Associazioni Sportive Dilettantistiche
Per poter beneficiare del riparto della quota destinata dai contribuenti al cinque per mille i possibili soggetti destinatari devono risultare iscritti negli elenchi appositamente predisposti.
Per poter essere iscritti è necessario presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica (Entratel o Fisconline), direttamente o tramite un intermediario abilitato entro il 07.05.2011. La presentazione della domanda è possibile a decorrere dal 15.03.2011 e va effettuata anche da parte dei soggetti che risultano già iscritti negli elenchi presenti gli anni scorsi.
L’Agenzia pubblicherà sul proprio sito Internet gli elenchi provvisori dei dei soggetti la cui domanda è stata accettata.
Entro il 30.06.2011, a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dei soggetti iscritti negli elenchi è tenuto ad inviare, a mezzo raccomandata A/R, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, con allegata la fotocopia del proprio documento di identità:
- alla competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate in base alla sede dell’ente, da parte delle ONLUS e degli enti di volontariato;
- all’Ufficio territoriale del CONI in base alla sede dell’associazione, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
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3) Presentazione domanda Enti della Ricerca Scientifica e Università
Per poter essere iscritti è necessario presentare la domanda di iscrizione, esclusivamente in via telematica, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) entro il 30.04.2011.
Successivamente alla presentazione della domanda l’Agenzia delle Entrate pubblicherà sul proprio sito Internet l’elenco dei possibili beneficiari ricevuto dal MIUR.
Entro il 30.06.2011, gli enti inclusi in tale elenco dovranno inviare al MIUR una dichiarazione sostitutiva attestante il persistere dei requisiti richiesti.
Entro il 31.03.2012, una volta effettuati i controlli, lo stesso MIUR invierà l’elenco degli ammessi e degli esclusi all’Agenzia delle Entrate che pubblicherà l’elenco con l’indicazione delle scelte espresse dai contribuenti ed i relativi importi spettanti.
4) Presentazione domanda Enti della Ricerca Sanitaria
Gli enti della ricerca sanitaria già ricompresi nell’elenco dei possibili beneficiari pubblicato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso anno, non devono presentare nessuna domanda di iscrizione, in quanto già iscritti di diritto.
Gli enti della ricerca sanitaria non ricompresi nell’elenco dei possibili beneficiari pubblicato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso anno, devono presentare apposita domanda entro il 30.04.2011 al “Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica - Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma - c.a. dr. Massimo Casciello S.P.M.”.
La domanda deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente, nonché da una dichiarazione che evidenzi l’attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati e le strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione di programmi di ricerca approvati dal Ministero della Salute.
Successivamente, entro il 07.05.2011 il Ministero della salute invierà l’elenco dei possibili beneficiari all’Agenzia delle Entrate che lo pubblicherà sul proprio sito Internet dal 14.05.2011.
5) Obbligo della Rendicontazione
Con la Circolare n. 9/E/2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
• i soggetti che ricevono il contributo del cinque per mille “devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite”.
• i soggetti sono tenuti a conservare tale documentazione per 10 anni;
• se l’importo percepito è pari o superiore a € 20.000, il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato al Ministero competente all’erogazione delle somme, entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso.
La predisposizione del rendiconto con la relativa relazione “esplicativa” va effettuata “utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti”.