La vicenda trae origine dall’omesso versamento di imposte (IRPEP, IVA, IRAP) contestato a un contribuente da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La cartella impugnata è pervenuta al ricorrente a mezzo posta priva della relazione di notificazione. Risulta dunque che essa non sia stata notificata da un soggetto a ciò abilitato, ma trasmessa direttamente dall’emittente al ricorrente.
il difensore del contribuente eccepiva:
• Nullità dell’atto per inesistenza della notifica perché non avvenuta nei modi di legge;
• Illegittimità dell’iscrizione di ipoteca per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e certezza del diritto, sanciti dagli art. 3, 97, 24,53 della Costituzione.
L’Agente della riscossione Equitalia Lecce S.p.a si costituiva in giudizio contestando le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente e chiedeva il rigetto del ricorso ritenendolo infondato.
La Commissione accoglie invece il ricorso e, per l’effetto, annulla l’iscrizione di ipoteca.
1) Commento alla Sentenza della Commissione Tributaria di Lecce del 23/10/2009
Per un approfondimento dell'argomento scarica il commento e il testo della sentenza al link:Notifica della cartella esattoriale eseguita da soggetti non abilitati – Sent. CTP Lecce n. 909/05/09 del 23/10/2009