Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Esemplificando il testo letterale quindi il diritto di recupero della tassa suddetta risulta essere di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione. La scadenza triennale del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia.
Risultano di particolare importanza le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio.
Inoltre occorre anche considerare che il bollo auto è tributo di competenza regionale dal 1993 per le sole Regioni a statuto ordinario, mentre per quelle a statuto speciale, è un tributo di tipo erariale.
In tale ottica particolare attenzione ai fini della prescrizione occorre porre agli eventuali provvedimenti regionali di proroga o di condono che possono allungare il termine entro il quale è possibile esercitare il diritto di richiesta della tassa di possesso.
A tal proposito si rileva il principio secondo il quale il raggiungimento della prescrizione dopo tre anni vieta alle Regioni di prorogare il termine con proprie leggi, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n. 3658/1997).
In tal senso riveste particolare importanza la Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 Corte Costituzionale la quale ha sancito che le Regioni non possono autonomamente e deliberatamente fissare proroghe ai termini di decadenza e prescrizione relativi alla riscossione del bollo.
Il dispositivo infatti ha stabilito che "il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo".
Ciò significa che lo stesso non può definirsi come tributo proprio della regione ma "attribuita" alle regioni e non "istituita" dalle stesse.
Per approfondire leggi anche l'ordinanza n. 20425/2017 Prescrizione bollo auto triennale anche con iscrizione a ruolo
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1) Atti interruttivi della prescrizione del bollo auto
Nel calcolare esattamente se il termine prescrizionale sia stato o meno rispettato (per esempio in caso di notifica di avviso di accertamento o cartella esattoriale) devono essere considerate tutte le eventuali e precedenti notifiche interruttive (notifiche di solleciti, avvisi, etc.) e altresì le eventuali proroghe che potrebbero essere state decise a livello nazionale tramite dispositivi normativi.
Con particolare riferimento al bollo auto il termine di notifica triennale deve essere rispettato sia per l'avviso di accertamento che per la cartella di pagamento, considerato quindi anche esso mezzo per la stessa interruzione prescrizionale.
Proprio in riferimento a quest’ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) comporta l’interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – ma non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall’art. 2953 cc.(si veda in tal senso anche la sentenza Corte di Cassazione n.12263/2007 ): pertanto la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo per ulteriori 3 anni.
Sul tema della notifica ed in particolare sulla correttezza dei termini della stessa è intervenuta recentemente la CTP di Cosenza (sentenza n. 1711/2015) la quale ha opportunamente chiarito che nel caso della notifica del mancato pagamento del bollo auto entro i termini non vige il principio del cosiddetto “doppio termine di notifica” per cui il termine per il mittente corrisponde con il momento in cui consegna il plico all’ufficiale giudiziario o all’ufficiale postale mentre per il destinatario la notifica si considera perfezionata quando riceve l’atto o è nella condizione di riceverlo (data attestata dalla relata di notifica).
Tale principio si applica solo quando i termini per la notifica degli atti tributari siano previsti a pena di decadenza e non anche quando siano previsti a pena di prescrizione (v. si sentenza Corte di Cassazione n. 9302/2012 e n. 26804/2013).
Rileva quindi sempre la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario che deve sempre essere notificato, a pena di prescrizione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno della violazione.
A conferma di quanto sopra esposto particolare attenzione va rivolta anche alla recente Sentenza della CPT di Milano (n. 4718/44/2015) la quale entra nel dettaglio del tributo e del termine prescrizionale considerando vari aspetti.
Innanzitutto la stessa conferma la competenza regionale del bollo ma solo per quanto concerne gettito, accertamento e riscossione ma lo stesso era e rimane tributo proprio dello Stato ed è per questo motivo che le Regioni non sono autorizzate a modificare la disciplina dei termini per l'accertamento o per la riscossione del tributo o a prorogarli autonomamente. Si ribadisce inoltre il termine prescrizionale triennale confermando che l'unica norma regolatrice è quella dettata dal comma 51 dell'art. 5 D.L. n. 953 del 1982. Prosegue inoltre sulla modalità sugli atti interruttivi e sulla riapertura dello stesso stesso termine affermando “Non si hanno dubbi che la notifica dell' avviso di accertamento entro il termine per il recupera della tassa interrompa il termine di prescrizione. Ai sensi dell'art. 2495 c.c. si riapre perciò l'iniziale periodo di prescrizione, il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Conclude parificando avviso di accertamento e cartella esattoriale: “quanto alla cartella di pagamento questo Collegio ritiene che essa possa essere notificata entro il primo termine di prescrizione previsto dal comma 51 dell'art. 5 D.L. n. 953 del 1982 valendo come atto interruttivo al pari dell'avviso di accertamento.”
Sul tema va segnalata infine la sentenza delle Sezioni Unite n. 23397 del 17 novembre 2016, con il seguente definitivo principio di diritto : "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
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