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VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI: ENTRO IL 16 MARZO IL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE

Vidimazione dei Libri sociali: entro il 16 marzo il versamento della tassa annuale

Entro il 16 marzo 2011 il versamento della tassa annuale di concessione governativa, per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali da parte delle società di capitali

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Entro mercoledì 16 marzo 2011, le società di capitali devono effettuare il versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali valida per l’anno 2011.

Sono tenute all’adempimento anche:
  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.
La tassa è dovuta in misura fissa pari a:
  • € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2011 è di importo non superiore a € 516.456,90;
  • € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione al 1° gennaio 2011 è di importo superiore a € 516.456,90.

1) Soggetti obbligati e soggetti esonerati

Sono tenute all’obbligo di versamento della tassa in esame esclusivamente le società di capitali (Spa, Srl e Sapa), incluse, come chiarito dalla Circolare n. 108/E/1996:
  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ecc.), sempre che sussista ancora l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare.
Nell’ipotesi in cui una società, a seguito del versamento della tassa annuale, decida di trasferire la propria sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è necessario che essa provveda ad una nuova vidimazione dei libri sociali; pertanto, non dovrà versare una seconda volta la tassa annuale in esame.

Soggetti esonerati

Non sono tenuti al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali i seguenti soggetti:
  • le società di capitali già dichiarate fallite;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società cooperative e le società di mutua assicurazione.

2) Misura della Tassa

Come detto, il parametro in base al quale è determinata la tassa è “il capitale o il fondo di dotazione” della società risultante al 01.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento.

In particolare, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è di importo:
  • ≤ a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di € 309,87;
  • > a € 516.456,90: è dovuta una tassa annuale di € 516,46.
Nel caso in cui, successivamente alla data del 01.01.2011, intervengano variazioni del capitale sociale o del fondo di dotazione, queste non sono rilevanti nel 2011; avranno, tuttavia, effetto su quanto dovuto per il 2012.

3) Termini e modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa sono distinte a seconda che la società si trovi nel primo anno di attività o in un anno di attività successivo al primo. In particolare:
  • il versamento relativo all’anno di inizio attività: va effettuato utilizzando il bollettino di c/c postale n. 6007 intestato all’ Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara Tasse CC.GG. vidimazione libri, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui vanno riportati anche gli estremi di versamento;
  • il versamento per gli anni successivi al primo: va effettuato entro il 16 marzo dell’anno di riferimento utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, indicando il codice tributo “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali”, e indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.
La tassa di concessione governativa può essere portata in compensazione di eventuali crediti a disposizione del contribuente, ai sensi dell’art. 17, D. Lgs. n. 241/1997. Se, a seguito della compensazione, il modello F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato.

Si fa presente che:
  • in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali prima che venga effettuatoil versamento della tassa annuale (16.03.2011), non può, naturalmente, essere esibita al Notaio o al Registro delle imprese la prova del pagamento. Il controllo dell’avvenuto versamento potrà essere, tuttavia, eseguito successivamente dall’Amministrazione finanziaria in occasione di un accertamento;
  • in caso di richiesta di vidimazione dei libri sociali successivamente al 16.03.2011, è necessario, invece, esibire al Notaio o al Registro delle Imprese la fotocopia del modello F24 attestante l’avvenuto versamento della tassa annuale di concessione governativa
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