I buoni vacanza sono stati pensati per stimolare lo sviluppo del settore turistico ed accordare maggiore tutela a consumatori ed operatori del settore.
A tal fine in data 7 ottobre 2010 è stato approvato dal Consiglio dei ministri il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, contenente uno schema di decreto legislativo che riordina e semplifica la normativa statale in materia, in attuazione della delega prevista dall’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, proposto dai Ministri del turismo, dello sviluppo economico, per la semplificazione e per le politiche europee.
Viene così, tra l’altro, riordinata la normativa in tema di turismo sociale, adeguando la disciplina in materia di Buoni Vacanza e definendo le modalità di impiego delle risorse di cui all’art. 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 da destinare ad interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli.
Ciò nell’ottica di sollecitare la crescita competitiva dell’offerta turistica nazionale e valorizzare le aree sottoutilizzate del Paese, da un lato, e di garantire il diritto alla vacanza anche alle famiglie numerose a basso reddito, attraverso l’implementazione di strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, dall’altro.
Per tutte le agevolazioni dei Fondi Europei e PNRR scopri la collana di 5 eBook curata da Ginanneschi dott. Marco
Ti potrebbero interessare:
1) Cosa sono i Buoni Vacanza?
I Buoni Vacanza sono emessi dalla Associazione “Buoni Vacanza Italia” (BVI) in base ad una convenzione con il Dipartimento del turismo siglata il 3 luglio 2010, sono nominativi e del valore di 20 Euro cadauno.
Sono acquistabili in blocchetti, per un importo a scelta, su cui si applica lo sconto percentuale rappresentato dal contributo statale. Tali percentuali variano dal 20% al 45 % a seconda della fascia di reddito ISEE di appartenenza, fino ad un importo massimo del contributo pari a 558,00 Euro a fronte di un controvalore massimo di 1.240,00 Euro dei Buoni per famiglie a bassissimo reddito (da 0 a 25.000 Euro ISEE) con 4 o più componenti.
Quanto al periodo di validità, i Buoni emessi sono utilizzabili entro la data di scadenza indicata sul titolo stesso. La scadenza fissata per l’utilizzo dei buoni in emissione è il 3 luglio 2011.
I Buoni non utilizzati alla scadenza sono rimborsabili entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza stessa.
I Buoni sono fruibili dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre. Restano quindi esclusi i periodi di alta stagione.
2) Come e quando richiederli?
Aventi diritto a tali agevolazioni sono i nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, nonché gli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, che alla data di richiesta rientrino, con riferimento all’ ISEE in corso di validità nell’anno corrente, nelle previsioni socio-economiche previste dalla tabella allegata al decreto 9 luglio 2010 (in G.U. n. 178 del 2 agosto 2010)
La richiesta avviene attraverso una procedura on line sul sito www.buonivacanze.it caratterizzata da tre fasi:
1. compilazione del modulo anagrafico;
2. autocertificazione delle condizioni anagrafiche e reddituali ai fini del calcolo del contributo statale percentuale;
3. rilascio in automatico di un codice di prenotazione.
La documentazione così ottenuta andrà poi presentata entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta on line, a pena di decadenza, presso qualunque sportello bancario del gruppo Intesa San Paolo, cui effettuare il versamento relativo all’importo residuo a carico del richiedente.
A questo punto, il beneficiario riceverà il Buono a mezzo raccomandata1 di Poste Italiane all’indirizzo indicato, in un tempo variabile tra un minimo di 20 giorni dal pagamento ad un massimo di 30 giorni.
L’emissione dei Buoni è soggetta ad esaurimento dei fondi, al verificarsi del quale il sistema non accetterà più prenotazioni.
I Buoni sono utilizzabili, previa prenotazione direttamente presso l’operatore prescelto, nelle strutture convenzionate e aderenti all’iniziativa, la cui elencazione è pubblicata sul sito ufficiale, ubicate su tutto il territorio nazionale e variegate quanto alla tipologia di pacchetti turistici e servizi fruibili (turismo del mare, della montagna, termale..).
La contrattazione avente ad oggetto i servizi turistici avviene direttamente tra il titolare e l’operatore prescelto, con il quale pertanto andranno concordate le condizioni finali offerte. I Buoni non possono essere utilizzati all’interno del Comune di residenza né al di fuori del territorio dello Stato italiano, non danno diritto a prestazioni in denaro o differenti da quella turistica, non possono essere utilizzati che dal titolare e dai componenti della sua famiglia. E’consentita la spesa frazionata degli stessi, a fronte dell’emissione di regolare fattura o ricevuta fiscale al momento del pagamento.
3) Riferimenti normativi:
Legge 29 marzo 2001 n.135, Riforma della legislazione nazionale del turismo, in G.U. 20 aprile 2001, n. 92Legge 24 dicembre n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) , in G.U. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
DPCM 21 ottobre 2008, Modalità di erogazione dei “Buoni Vacanze”
Decreto 9 luglio 2010 e Tabella allegata al decreto, in G.U. 2 agosto 2010, n. 178
Decreto 7 ottobre 2010, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo