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FINANZIAMENTI DEL TITOLARE NEI CONTI AZIENDALI SI PRESUMONO RICAVI D'IMPRESA SE NON GIUSTIFICATI ALTRIMENTI - SENT. CASS. N. 26260 DEL 29 DICEMBRE 2010

Finanziamenti del titolare nei conti aziendali si presumono ricavi d'impresa se non giustificati altrimenti - Sent. Cass. N. 26260 del 29 dicembre 2010

I finanziamenti del titolare sui conti correnti aziendali risultanti in contabilità sono elementi sufficienti per legittimare l’accertamento analitico basato sulla presunzione che i versamenti stessi, non giustificati diversamente, siano in realtà ricavi aziendali. Questo quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26260 del 29 dicembre 2010

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26260 del 29 dicembre 2010, afferma che l’accertamento fiscale basato sui versamenti in banca contabilizzati come “finanziamenti del titolare” è legittimo nel caso il contribuente non abbia fornito adeguata prova del fatto che il denaro non aveva attinenza con l’attività svolta dall’impresa.

La vicenda trae origine dalla ricezione, da parte di un contribuente, di un avviso di rettifica Iva basato sul pvc della Guardia di Finanza. Successivamente al verbale dei militari, l’Ufficio competente accertava una maggiore Iva dovuta, analizzando i versamenti del titolare della ditta sul conto corrente aziendale, denominati in contabilità come “finanziamenti del titolare”.

Questi, dunque, erano considerati ricavi non dichiarati nella considerazione che il contribuente non aveva prodotto la prova che tali somme non avevano attinenza con l’attività d’impresa.

Il contribuente, ricevuto l’atto impositivo, proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
Questa accoglieva il ricorso motivando la sua decisione con la considerazione che per le somme iscritte in contabilità come “finanziamenti del titolare”, non sussistevano elementi di incompletezza, falsità o inesattezze che potessero giustificare l’emissione di un avviso di accertamento con metodo induttivo.

Contro tale decisione, si opponeva l’Agenzia delle Entrate presso la Commissione tributaria regionale, la quale dichiarava la legittimità e la fondatezza dell’atto oggetto di decisione, sottolineando che il nucleo fondamentale della decisione non era quello della formale regolarità delle scritture contabili ma la non attendibilità delle stesse considerando la mancata prova, da parte del contribuente, dell’estraneità di tali movimentazioni bancarie dall’attività d’impresa esercitata.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per Cassazione che però lo respinge, per infondatezza dei motivi addotti.

1) Commento alla Sentenza della Cassazione n. 26260/2010

Per un commento dettagliato a questa sentenza ed il testo integrale SCARICA IL DOCUMENTO COMPLETO al seguente link:
Legittimo l’accertamento fiscale basato sui versamenti contabilizzati come “finanziamenti del titolare” - Sent. Cass. n. 26260 del 29/12/2010
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