- la comunicazione non riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma solo quelle di importo superiore a una certa soglia;
- i dati non possono essere aggregati, ma vanno comunicati singolarmente (anche se i beni sono stati ceduti o i servizi prestati a un singolo cliente).
È importante inoltre ricordare che la norma riguarda le operazioni Iva unitariamente superiori alla soglia dei 3.000 euro. Questo significa che l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a 3.000 euro, considerate in modo unitario: non serviranno eventuali divisioni in più parti delle spese, con lo scopo di evadere la comunicazione al Fisco.
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1) Chi ha l’obbligo della comunicazione? (Provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010)
In generale, sono obbligati alla comunicazione imprese e professionisti.L’Agenzia delle Entrate stabilisce, in particolare, che:
- l’obbligo di comunicazione vale solo le operazioni IVA con obbligo di fattura, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA;
- per i commercianti al minuto (senza obbligo di fattura) il limite è 3.600 euro al lordo dell’IVA.
- con fatturazione obbligatoria;
- con importo pari o superiore a 25.000 euro.
In occasione di Telefisco 2011 (26 gennaio 2011), l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle operazioni da comunicare. In particolare, si apprende che:
- le cessioni immobiliari sono escluse dal nuovo obbligo;
- devono essere comunicate le cessioni di veicoli, motoveicoli, natanti;
- devono essere comunicate anche le operazioni intracomunitarie soggette a dichiarazione Intrastat.
2) La circolare “omnibus” (circolare esplicativa n.4 del 15/02/2011)
La circolare esplicativa cosiddetta “omnibus” (per tutti), pubblicata il 15 febbraio 2011, precisa che la soglia dei 3.000 euro restringe il gruppo dei titolari di partita IVA obbligati all’adempimento, escludendo i contribuenti di minori dimensioni.In caso di inadempimento, chi si sottrae all’obbligo della comunicazione è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.
La circolare “omnibus” ricorda, infine, che i contenuti e le modalità della comunicazione sono indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.
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3) Fonti normative
Art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972Art. 7, D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973
Art. 7, quater lett. D, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Art. 11, D.L. n. 471 del 18 dicembre 1997
Art. 13, L. n. 388 del 23 dicembre 2000
Art. 33, comma 2, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
Art. 21, D. L. n. 78 del 31 maggio 2010
Prassi
Agenzie delle Entrate, provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010
Agenzia delle Entrate, circolare n.4/E del 15 febbraio 2011