HOME

/

FISCO

/

ESTEROMETRO 2022

/

SPESOMETRO : NUOVI CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE SPESE DEI CONTRIBUENTI (COMUNICAZIONI TELEMATICHE, ART. 21 D.L. N. 78/2010)

Spesometro : Nuovi controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle spese dei contribuenti (Comunicazioni telematiche, art. 21 D.L. n. 78/2010)

Tutte le operazioni di importo pari a 3.000 euro o maggiore, effettuate e ricevute da soggetti passivi ai fini IVA, devono essere comunicate per via telematica all’Agenzia delle Entrate; Questo quanto stabilito dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, “Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate”

Ascolta la versione audio dell'articolo
Si tratta di un adempimento molto simile all’elenco clienti e fornitori, soppresso con il D.L. n. 112/2008, però con le seguenti caratteristiche:
  • la comunicazione non riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, ma solo quelle di importo superiore a una certa soglia;
  • i dati non possono essere aggregati, ma vanno comunicati singolarmente (anche se i beni sono stati ceduti o i servizi prestati a un singolo cliente).
Questo provvedimento permette all’Agenzia delle Entrate di controllare le spese maggiori dei contribuenti e di verificare se i soggetti che le sostengono dichiarino anche un reddito adeguato. In altre parole, chi fa grossi acquisti, deve aver presente che, in breve tempo, il Fisco conoscerà i dettagli delle operazioni.

È importante inoltre ricordare che la norma riguarda le operazioni Iva unitariamente superiori alla soglia dei 3.000 euro. Questo significa che l’obbligo di comunicazione riguarda tutte le cessioni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a 3.000 euro, considerate in modo unitario: non serviranno eventuali divisioni in più parti delle spese, con lo scopo di evadere la comunicazione al Fisco.

1) Chi ha l’obbligo della comunicazione? (Provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010)

In generale, sono obbligati alla comunicazione imprese e professionisti.
L’Agenzia delle Entrate stabilisce, in particolare, che:
  • l’obbligo di comunicazione vale solo le operazioni IVA con obbligo di fattura, di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA;
  • per i commercianti al minuto (senza obbligo di fattura) il limite è 3.600 euro al lordo dell’IVA.
Tuttavia, solo per il primo anno (adempimento 2010, con scadenza 31 ottobre 2011) vanno comunicate solo le operazioni:
  • con fatturazione obbligatoria;
  • con importo pari o superiore a 25.000 euro.
Per i dati del 2011, la soglia sarà quella stabilita, 3.000 euro, e si dovranno comunicare anche le operazioni senza obbligo di fattura effettuate dal 1° maggio 2011.

In occasione di Telefisco 2011 (26 gennaio 2011), l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardo alle operazioni da comunicare. In particolare, si apprende che:
  • le cessioni immobiliari sono escluse dal nuovo obbligo;
  • devono essere comunicate le cessioni di veicoli, motoveicoli, natanti;
  • devono essere comunicate anche le operazioni intracomunitarie soggette a dichiarazione Intrastat.

2) La circolare “omnibus” (circolare esplicativa n.4 del 15/02/2011)

La circolare esplicativa cosiddetta “omnibus” (per tutti), pubblicata il 15 febbraio 2011, precisa che la soglia dei 3.000 euro restringe il gruppo dei titolari di partita IVA obbligati all’adempimento, escludendo i contribuenti di minori dimensioni.

In caso di inadempimento, chi si sottrae all’obbligo della comunicazione è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro.

La circolare “omnibus” ricorda, infine, che i contenuti e le modalità della comunicazione sono indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.

3) Fonti normative

Art. 2, comma 3, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Art. 7, D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973
Art. 7, quater lett. D, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Art. 11, D.L. n. 471 del 18 dicembre 1997
Art. 13, L. n. 388 del 23 dicembre 2000
Art. 33, comma 2, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
Art. 21, D. L. n. 78 del 31 maggio 2010

Prassi
Agenzie delle Entrate, provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010
Agenzia delle Entrate, circolare n.4/E del 15 febbraio 2011
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

salvo - 18/07/2011

ho pagato il materiale con assegno bancario e la parte venditrice mi ha detto che la fattura mi stata mandata per posta, io non lo mai ricevuta, qualcuno mi può dare qualche consiglio se la fattura e stata fatta? a chi mi devo rivolgermi? e come mi devo comportare? grazie.

gugobi - 29/06/2011

wviva l'italia l'italia liberata l'italia del valzer e l'italia del caffe' l'italia derubata e colpita al cuore viva l'italia l'italia che non muore viva l'italia presa a tradimento l'italia assassinata dai giornali e dal cemento l'italia con gli occhi asciutti nella notte scura viva l'italia l'italia che non ha paura.................. povera italia

alfio - 19/04/2011

viene sempre più vessato chi è in regola con gli adempimenti fiscali. chi lavora in nero questi problemi non li ha e magari ha pure un doppio lavoro.

Antonio - 13/03/2011

Avete ragione, questo nuovo obbligo è un ulteriore restrizione alla ns. economia..ed è la causa di un malcontento di molti per non dire tutti gli obbigati, perché è fonte di disagi come quelli che lei descrive, e di problemi organizzativi e di preoccupazioni nel spendere o meno i propri guadagni e/o effettuare nuovi investimenti, Inoltre, questa è l'ennesima versione di un adempimento abolito e poi ancora riproposto negli anni... ritengo che tutti i titolari di prtita iva "nello specifico gli obbligati alla comunicazione imprese e professionisti" debbono scrivere una lettera e/o fax, di malcontento e di abrogazione del D.L. "SPESOMETRO" al Presidente del consiglio, Presidente della camera e Ministro dell'economia e Finaze e Agenzia delle Entrate.

Lara Cappellaro - 10/03/2011

Ha ragione, questo nuovo obbligo sta causando il malcontento di molti, perché è fonte di disagi, come quelli che lei descrive, e di problemi organizzativi. Inoltre, questa è l'ennesima versione di un adempimento abolito e poi ancora riproposto negli anni...

dawnraptor - 09/03/2011

Certo, come no! Diamo una spinta all'economia. Una povera officina di confine, che lavora per campare la giornata, ora deve anche stare attenta a cosa fattura a chi. Non basta che dal 2010 se ripara mezzi di una ditta francese gli sia capitato fra capo e collo l'obbligo dell'intrastat. Non basta che, se il cliente è monegasco, debba fare pure la comunicazione black list. Non basta che lui, o il commercialista per lui, debba sbattersi per verificare se deve reiscriversi al vies - e faccio notare che chi ha fatto l'istanza oggi 9 marzo NON risulta ancora nell'elenco, pur non avendo ricevuto dinieghi! Non basta. Deve anche comunicare questi dati. E allora ditemi: siccome giustamente il commercialista che queste comunicazioni gliele prepara non glielo fa gratis, questa officina, quanto deve farsela pagare, questa riparazione? E i clienti esteri, che si vedranno chiedere più soldi, vorranno ancora venire in Italia a spendere, o rimarranno all'estero per convenienza? O gli operatori italiani rinunceranno, come già molti hanno fatto, ad operare con l'estero in caso di piccole operazioni, perdendo fatturato in questi periodi di crisi nera?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RECENSITI PER VOI · 14/05/2024 Fatturazione elettronica operazioni con l'estero

La fatturazione elettronica 2024 per le operazioni con l'estero. Aggiornamento alla Legge di bilancio 2024 e prassi al 5 marzo 2024

Fatturazione elettronica operazioni con l'estero

La fatturazione elettronica 2024 per le operazioni con l'estero. Aggiornamento alla Legge di bilancio 2024 e prassi al 5 marzo 2024

Fatturazione elettronica forfettari per operazioni in Italia e con l’estero

Contenuto obbligatorio fattura elettronica e termini di trasmissione dei file XML allo SdI, per evitare errori/omissioni e l’applicazione di sanzioni

Obblighi connessi agli scambi intracomunitari di beni e servizi

Fatturazione, Registrazione, Intrastat, Dichiarazione annuale Iva – edizione 2024 ebook

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.