Dal 2004 è stata introdotta la possibilità per le società a responsabilità limitata, in possesso di determinati requisiti, di usufruire del sistema di tassazione previsto per le società di persone. In altre parole il reddito della società, anziché essere colpito dall’imposta Ires, viene imputato ai soci per trasparenza, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
Questo meccanismo è chiamato “trasparenza fiscale”, ha una durata irrevocabile di tre anni e può essere rinnovato.
Visto che, per usufruire di questo sistema impositivo, la società passa dal regime Ires a quello Irpef, nascono alcune problematiche relative alla determinazione degli acconti d’imposta, che si analizzeranno di seguito.
1) La trasparenza fiscale: contenuti, opzione e decadenza
L’art. 116 del t.u.i.r. consente alle società a responsabilità limitata di optare per il regime della trasparenza fiscale: in questo modo il reddito della società, anziché essere tassato ai fini Ires in capo alla società stessa, è imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
La tassazione per trasparenza ha effetto solo ai fini Ires/Irpef, mentre non rileva ai fini Irap: la società rimane quindi soggetto passivo Irap.
L’opzione è sottoposta ad alcune condizioni:
- deve trattarsi di una srl o una cooperativa a responsabilità limitata;
- i soci partecipanti devono essere esclusivamente persone fisiche;
- il numero di soci non deve superare le 10 unità per le srl e le 20 unità per le cooperative a responsabilità limitata;
- la società deve essere residente nel territorio nazionale;
-
l’ammontare dei ricavi non deve superare il limite previsto per l’applicazione degli studi di settore, pari a 7,5 milioni di Euro;
- questo limite rileva anche per le società la cui attività non è compresa in alcun studio di settore, o in presenza di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi;
- per la verifica del limite si prendono in considerazione i ricavi che risultano dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello a quello dell’opzione;
- le società neo costituite possono optare per il regime di trasparenza, in questo caso il rispetto del limite dei ricavi sarà verificato nell’esercizio successivo, sulla base dei ricavi effettivamente conseguiti.
L’opzione avviene secondo la seguente modalità:
-
i soci persone fisiche comunicano alla società, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di aderire al regime di trasparenza fiscale;
- nel caso di srl uni personali l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che detta comunicazione non è necessaria, in quanto risulta evidente la coincidenza della volontà del socio con quella della società (si veda a proposito la Risoluzione n. 361 del 11 dicembre 2007); - la società comunica all’Agenzia delle Entrate, con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta nel quale si intende aderire all'opzione, l’adesione al regime.
Il mancato esercizio dell'opzione nella dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, puo' essere sanata con la "remissione in bonis" (art. 2 D.L. 2.3.2012 n.16) entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, con il versamento di una sanzione pari a 250 euro.
L’opzione è valida per un triennio, non può essere revocata e si rinnova tacitamente per un altro triennio, salvo revoca effettuata nella dichiarazione presentata nell'ultimo anno del triennio .
La decadenza dell’opzione avviene per le seguenti motivazioni:
- superamento del limite dei ricavi per l’applicazione degli studi di settore;
- venir meno dei requisiti relativi ai soci;
- assoggettamento a procedure concorsuali;
- trasformazione della srl in società avente forma giuridica diversa dalla srl;
- trasferimento all’estero della residenza della srl;
- fusione o scissione.
Non costituiscono causa di decadenza né la messa in liquidazione della società trasparente, né l’acquisto di partecipazioni definite come “partecipation exemption”.
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2) Acconti durante il primo anno
Le società che adottano il sistema della trasparenza fiscale, devono prestare attenzione alle modalità di calcolo degli acconti Ires ed Irpef, che mutano a seconda del periodo di efficacia dell’opzione.
Per quanto concerne il primo anno di efficacia dell’opzione, la società è tenuta al versamento dell’acconto Ires, utilizzando il metodo storico o previsionale. Se la società si avvale del metodo storico, utilizzerà gli importi indicati nel modello Unico relativo al periodo d’imposta precedente a quello in cui è iniziato il regime di trasparenza; se, invece, la società decide di adottare il sistema previsionale, dovrà stimare l’imposta dovuta come se l’adesione al regime non si fosse verificata. Anche i soci devono determinare l’acconto Irpef, utilizzando a scelta il metodo storico o previsionale, con la differenza che, nel caso in cui optino per il sistema previsionale, possono tenere in considerazione gli effetti derivanti dal regime adottato, come le presunte perdite che saranno loro imputate dalla società.
Quanto versato dalla società in termini di acconto potrà successivamente essere utilizzato in compensazione dai soci per il versamento dell’Irpef dovuta sul reddito a loro imputato per trasparenza.
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3) Acconti durante gli anni successivi al primo
Durante il secondo o terzo anno di efficacia dell’opzione la società non deve più versare nessun acconto Ires; i soci, invece, tenuti al versamento dell’acconto, hanno la possibilità di calcolarlo con il metodo storico o previsionale, tenendo conto del regime di trasparenza adottato.
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4) Acconti alla scadenza del triennio
Quando la società, terminato il triennio di validità del regime, decide di non effettuare il rinnovo, qualora si opti per il criterio storico, sia la società partecipata che i soci devono calcolare gli acconti sulla base di una imposta "virtuale", ossia assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'opzione. In sostanza:
- la società deve commisurare l'acconto sull'imposta corrispondente al reddito prodotto nel periodo precedente imputato per trasparenza ai soci;
- i soci determinano l'acconto sulla base dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato nel periodo precedente, al netto di quello agli stessi imputato per trasparenza dalla società.
L’acconto Ires pertanto è dovuto salvo il caso in cui la società decida di rimanere nel regime di trasparenza fiscale che come detto in precedenza avviene tacitamente.
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5) Acconti in caso di decadenza
Quando la decadenza del regime avviene in un momento anteriore alla chiusura del primo esercizio di applicazione del regime della trasparenza, l’insufficiente versamento degli acconti è sottoposto o meno al regime delle sanzioni a seconda che l’opzione:
-
sia già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate; in questo caso non sussistono sanzioni. Il contribuente, infatti, ha la possibilità di effettuare i versamenti integrativi:
- entro i termini ordinari;
- entro 30 giorni se i termini ordinari scadono prima dei successivi 30 giorni; - non sia già stata comunicata all’Agenzia delle Entrate; in questo caso il contribuente è assoggettato al relativo regime sanzionatorio.
Se la decadenza del regime avviene negli esercizi successivi al primo, gli insufficienti acconti potranno essere integrati senza incorrere in sanzioni.