Ne deriva che, per le società di capitali con esercizio amministrativo coincidente con l’anno solare, il formato Xbrl si applica per la prima volta al bilancio 2009, da presentare quest’anno.
Per il momento, dovranno essere presentati in tale formato solo le tabelle dello Stato patrimoniale e del Conto economico, in
aggiunta rispetto al bilancio nel formato tradizionale.
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1) Introduzione del nuovo formato Xbrl per i bilanci
La Manovra estiva 2006 aveva introdotto l’obbligo di adottare un nuovo formato elettronico elaborabile per la presentazione al Registro delle Imprese dei bilanci di esercizio e consolidati e degli altri atti.La stessa disposizione rinviava ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, la definizione delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile.
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2) Iter attuativo
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione della norma è stato emanato il 10.12.2008 ed ha approvato le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile, denominato “XBRL”.Il termine “XBRL” è l’acronimo di “eXtensible Business Reporting Language” e designa sostanzialmente un file redatto con un linguaggio informatico in grado di codificare i documenti contabili, consentendone l’immediata elaborabilità, a differenza dei formati tradizionali PDF o TIFF che sono, invece, statici.
L’introduzione del formato Xbrl è stata resa necessaria per uniformare, a livello internazionale, il linguaggio di comunicazione delle informazioni economico-finanziarie delle imprese.
Nel documento redatto nel formato Xbrl, ciascuna voce contabile è univocamente individuata da un’etichetta (c.d. tag) a cui è associato un insieme di informazioni che ne qualifica i riferimenti normativi, i criteri di presentazione, le possibili traduzioni in lingue diverse. La classificazione delle voci contabili sulla base dei principi contabili italiani costituisce la c.d. “tassonomia” del bilancio.
In base al D.P.C.M., il formato Xbrl diveniva obbligatorio a partire dai bilanci riferiti all’esercizio in corso al 31.03.2008 per le imprese che chiudevano l’esercizio successivamente alla pubblicazione della suddetta tassonomia.
Tale tassonomia è stata pubblicata il 16.02.2009 sul sito internet del CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione), www.cnipa.gov.it.
Di conseguenza, con comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato sulla G.U. 48 del 27.02.2009 è stato chiarito che: “l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui è avvenuta la predetta pubblicazione …”.
Ciò comporta che, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, il formato Xbrl si applica per la prima volta al bilancio 2009, da presentare quest’anno (per i termini di presentazione si veda nostra CDG n. 72-2010).
Esempio
La società Gamma SpA ha esercizio 01.03 – 28.02. Di conseguenza, essa ha dovuto presentare il bilancio in formato Xbrl già dallo scorso anno per il periodo d’imposta 01.03.2008-28.02.2009.
Esempio
La società Delta Srl ha esercizio 01.01 - 31.12, quindi coincidente con l’anno solare.
Di conseguenza, essa dovrà presentare il bilancio in formato Xbrl a partire da quest’anno per il periodo d’imposta 01.01.2009 - 31.12.2009.
Per tutti i depositi di bilanci con esercizio chiuso successivamente al 16.02.2009, il bilancio Xbrl costituisce il solo documento ufficiale che sarà pubblicato nell’archivio del Registro delle Imprese e che sarà accessibile on line sul sito www.registroimprese.it; di conseguenza, la mancanza di tale formato è motivo di sospensione del deposito e di eventuale rifiuto.
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3) Soggetti obbligati e soggetti esonerati
Come previsto dal D.P.C.M. del 10.12.2008, sono obbligate a presentare il bilancio in formato Xbrl tutte le società di capitali (Srl, Spa, Sapa, società cooperative) ad eccezione, in questa prima fase, delle:- società di capitali quotate in mercati regolamentati;
- società, anche non quotate, che redigono il bilancio di esercizio o consolidato secondo i principi contabili internazionali (Ias/Ifrs);
- società di assicurazione e riassicurazione;
- istituti bancari tenuti a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. n. 87/1992;
- società controllate e società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle predette società escluse.
Sono, invece, obbligati al deposito con formato Xbrl anche i consorzi con attività esterna, con riferimento alla sola situazione patrimoniale.
Lo ha chiarito la nota n. 18751 del 23.12.2009 di UnionCamere. I consorzi saranno, però, esentati se controllati o inclusi nel consolidato di un soggetto esonerato.
4) File da depositare
In questa prima fase di applicazione (per la quale non è stato definito un termine), il deposito presso il Registro delle Imprese si perfeziona presentando:- il file del bilancio di esercizio e consolidato (se redatto) completi (Stato patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa, relazioni ed eventuali allegati), nel consueto formato (PDF o TIFF);
- le tabelle del solo Stato patrimoniale e del Conto economico compilate secondo il nuovo standard XBRL.
Resta esclusa per ora, quindi, dal formato Xbrl, la Nota Integrativa, la quale, essendo costituita sia da una parte tabellare derivante dal bilancio che da una parte discorsiva, richiede un approccio di tipo misto (Xbrl per la parte tabellare e Xml per la parte dissertativa).
Sono esclusi dal formato elaborabile Xbrl anche gli altri atti per i quali sussiste l’obbligo di deposito presso il Registro delle Imprese, quali:
- la relazione sulla gestione;
- la relazione del collegio sindacale;
- il verbale dell’assemblea di approvazione del bilancio.
Il deposito presso il Registro delle Imprese dei documenti interessati dalle novità avviene presentando un’istanza telematica o su supporto informatico sottoscritta con firma digitale, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale che disciplina la modulistica del Registro delle Imprese. A tale istanza devono essere allegati il bilancio e gli altri documenti connessi.
Infocamere ha messo a disposizione sul proprio sito (www.infocamere.it) il modello di istanza per il bilancio Xbrl, insieme agli strumenti di verifica e visualizzazione in chiaro del file elaborato.
Si ricorda che il deposito del bilancio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso e, quindi, in caso di esercizio coincidente con l’anno solare:
- entro il 30.05.2010 nel caso di approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine che slitta però al 31 essendo il 30 festivo);
- entro il 29.07.2010 nel caso di approvazione del bilancio oltre il termine ordinario di 120 giorni ma entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
5) Controlli dell’ufficio del Registro delle Imprese
Il controllo della conformità dei documentati elettronici elaborabili presentati avviene da parte dell’ufficio del Registro delle Imprese al momento stesso dell’assegnazione del numero di protocollo.Se l’istanza presentata non è conforme alle regole tecniche previste, l’ufficio del Registro delle Imprese invita l’interessato a regolarizzarla concedendogli un congruo termine per l’adempimento. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l’ufficio respingerà l’istanza.