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REDDITI DIVERSI DEL COMMERCIALISTA: TASSAZIONE RETROATTIVA PER I PROVENTI ILLECITI - ORDINANZA CASS. N. 37 DEL 5/01/2010

Redditi diversi del commercialista: tassazione retroattiva per i proventi illeciti - Ordinanza Cass. n. 37 del 5/01/2010

Le somme indebitamente sottratte da un commercialista, in quanto ricevute dai suoi clienti e non versate al Fisco, sono soggette a tassazione in capo al professionista stesso, quali redditi diversi; così ha deciso la Cassazione con Ordinanza n. 37/2010

Ascolta la versione audio dell'articolo
Un commercialista riceve avvisi di accertamento per IRPEF ed ILOR relativi agli anni 1996/1999, a seguito della ripresa a tassazione, quali redditi diversi, di somme che aveva ricevuto da vari clienti e delle quali, anziché versarle al Fisco, si era appropriato. Il contribuente presenta allora ricorso alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che rigetta gli appelli riuniti e conferma la legittimità degli avvisi di accertamento. Avverso questa decisione, il contribuente propone ricorso per Cassazione. Il commercialista sottolinea come la norma relativa alla tassazione dei proventi illeciti quali redditi diversi, prevista dall'articolo 6 del TUIR, introdotta dal D.L. 223/2006 (articolo 36, comma 34) abbia effetto soltanto per i rapporti sorti dopo la sua entrata in vigore. La Cassazione invece, respingendo il ricorso del contribuente, specifica che la norma in questione ha efficacia retroattiva ed è stata emanata in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.

1) Commento all'Ordinanza Cass. n. 37 del 5/01/2010

Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link:
Redditi diversi del commercialista: tassazione retroattiva per i proventi illeciti - Ordinanza Cass. n. 37 del 5/01/2010

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Commenti

gigi - 09/01/2014

desidero sapere se l'assegno di mantenimento che passo a mia moglie separata produce reddito grazie

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