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FINANZIARIA 2011 PUBBLICATA IN GU E ALCUNE DELLE NOVITÀ IN AMBITO FISCALE

Finanziaria 2011 pubblicata in GU e alcune delle novità in ambito fiscale

Pubblicata la Finanziaria 2011 (Legge n. 220 del 13/12/2010) in Gazzetta Ufficiale; il testo della Legge di stabilità presenta un limitato contenuto di disposizioni di natura fiscale, molte disposizioni costituiscono infatti proroghe di disposizioni già vigenti

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L’iter di approvazione della Legge di stabilità 2011 si è concluso: la Finanziaria 2011 è stata infatti pubblicata sul S.O. n. 281 alla Gazzetta Ufficiale 21.12.2010 n. 297. La legge di Stabilità non contiene molte novità in ambito fiscale, in quanto la maggior parte delle disposizioni in essa racchiuse costituiscono proroghe di disposizioni già vigenti.
Tra le più rilevanti misure fiscali si confermano:
  • la proroga per il 2011 della detrazione del 55%;
  • l’inasprimento delle sanzioni relative al ravvedimento operoso e agli istituti deflativi del contenzioso;
  • la proroga per il 2011 della detassazione dei premi di produttività;
  • l’inserimento a regime delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.
Vediamo di esaminarne alcune.

1) Prorogata la detrazione 55% con il limite di 10 rate e le possibili scelte del contribuente – comma 48

Attesissima da tutti i contribuenti che stavano decidendo di avviare gli interventi per il risparmio energetico, la proroga della detrazione del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica è stata confermata fino al 31.12.2011, pur se con una modifica: il bonus fiscale, infatti, sarà ripartito in 10 rate annuali di pari importo anziché in 5, come previsto precedentemente.

Resta confermato la semplificazione burocratica che prevede che non sia necessario l’attestato di certificazione/qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.

Mentre rimane necessario l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposita comunicazione attestante il proseguimento dei lavori nel periodo d’imposta successivo.

Se i pagamenti per lavori di riqualificazione energetica non terminati nel 2010 sono avvenuti entro il 31.12.2010, le persone fisiche e i professionisti possono usufruire della detrazione del 55% in Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) godendo della ripartizione in 5 rate, se attestano che i lavori non sono stati ultimati entro il 2010.
Invece, coloro che non avendo capienza d’imposta nel Mod. Unico 2011, rischiano di non beneficiare della detrazione, possono decidere di rinviare all’anno della fine lavori l’inizio della detrazione del 55% dei pagamenti effettuati nel 2010, applicando la rateazione decennale anziché quinquennale.

Esempio
Il sig. Rossi ha effettuato lavori di risparmio energetico nell’anno 2010, che proseguiranno durante i primi mesi del 2011, ed ha provveduto a saldare le fatture il 27.12.2010 per un importo complessivo di Euro 15.000.

Egli potrà:
  • portare in detrazione l’importo in sede di compilazione del Mod. Unico 2011 (periodo d’imposta 2010) usufruendo di uno sconto di € 1.650 (riportabile in 5 anni). A tal fine il sig. Rossi dovrà predisporre l’apposita attestazione, in cui afferma che i lavori di riqualificazione energetica non sono stati ultimati nel 2010, ed inviare la comunicazione alle Entrate entro il 31.03.2011 con i dati dei bonifici sostenuti nel 2010;
  • attendere la fine dei lavori e portare in detrazione l’importo in sede di compilazione del Mod. Unico 2012 (periodo d’imposta 2011) usufruendo di uno sconto di € 825 (riportabile in 10 anni). In questo caso non sarà necessario né predisporre l’attestazione né inviare la comunicazione alle Entrate. Resta fermo l’obbligo di invio all’Enea della comunicazione di fine lavori, entro 90 giorni dal termine degli stessi.
Come noto, la detrazione relativa alle spese sul risparmio energetico prevede oltre all’obbligo di effettuare il bonifico (per le persone fisiche e i lavoratori autonomi) anche quello inviare l’apposita comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Nel caso in cui manchi la comunicazione, il pagamento è ininfluente al fine della detrazione in esame. Pertanto, se la fine dei lavori non è ancora avvenuta, la detrazione non inizierà nell’anno in cui è avvenuto il pagamento, ma sarà posticipata a quello in cui avviene la conclusione dell’opera.

Tuttavia, è consentito al contribuente di usufruire della detrazione nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati. Si tratta di una possibilità, non di un obbligo, costituendo così un’eccezione alla regola generale secondo la quale bisognerebbe attendere la fine dei lavori e la comunicazione all’Enea.

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2) Cessioni immobili abitativi imponibili Iva – comma 86

La Finanziaria 2011 innalza da 4 a 5 anni, dall’ultimazione dei lavori, il periodo di tempo entro il quale la vendita dell’immobile abitativo, da parte dell’impresa che lo ha costruito o ristrutturato, è sottratto al regime di esenzione.
Pertanto, sono imponibili ai fini Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni dal termine di costruzione/ristrutturazione, non più entro 4 anni, come previsto precedentemente.

3) Prorogata la detassazione dei premi di produttività – comma 47

Via libera al contratto di produttività con la legge di stabilità 2011, che conferma la proroga, per l’anno 2011, della detassazione dei premi di produttività, con un doppio sconto, Irpef ed Inps.

In base a questa disposizione di legge, per i lavoratori che hanno realizzato nel 2010 un reddito non superiore a 40 mila euro:
  • il dipendente può assoggettare i redditi, percepiti in relazione agli incrementi di produttività e al lavoro straordinario, all’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali;
  • il datore di lavoro beneficia dello sgravio dei contributi dovuti, nel limite delle risorse disponibili.
Tali benefici sono concessi comunque su un ammontare non superiore a 6 mila euro.

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4) A regime l’agevolazione per la piccola proprietà contadina – comma 41

La Finanziaria 2011 porta a regime l’agevolazione per la piccola proprietà contadina, che prevede l’esonero dall’imposta di bollo, consente il pagamento dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa (168 Euro) e l’imposta catastale nella misura dell’1%.
Eliminato, infatti, il termine del 31 dicembre 2010, il regime agevolativo sarà operativo senza scadenza.
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