Le opere si erano realizzate tra il 10 gennaio 2001 e il 1° marzo 2003 ed il contribuente non aveva quindi provveduto a trasferire la propria residenza nell’immobile acquistato con l’agevolazione entro i 12 mesi dall’acquisto.
L’Agenzia ha considerato per questo decaduto il presupposto per l’agevolazione prima casa e ha richiesto al soggetto il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria. Il contribuente ha presentato ricorso sottolineando che il mancato trasferimento della residenza nei termini di decadenza non può far venir meno i requisiti di agevolazioni prima casa poiché il tutto è derivato da cause di forza maggiore, ovvero per il protrarsi oltremodo dei lavori di ristrutturazione.
La tesi del contribuente era stata accettata sia dalla Commissione Tributaria Provinciale sia da quella Regionale.
Contro tali pronunce, l’Ufficio ha proposto ricorso in Cassazione che lo ha accolto per motivazione insufficiente e contraddittoria, cassando la sentenza e rinviando la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale.
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1) Commento all'Ordinanza della Cassazione n. 13800/2010
Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link:Agevolazione prima casa solo con la residenza nel Comune dell’immobile acquistato - Sent. Cass. n. 13800/2010
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