Una breve sintesi delle novità fiscali della settimana da leggere con un colpo d'occhio:
- Approvata in via definitiva la Legge di Stabilità 2011
- Pubblicate le bozze:
· delle dichiarazioni Iva per il 2011
· del Modello per il consolidato nazionale e mondiale 2011
· dei modelli per le società di persone (Unico SP) e per gli enti non commerciali (Unico SPC)
- Accertamento induttivo: legittimo se motivato "per relationem"
- Modello EAS: Risoluzione n.125/E del 6 dicembre 2010
1) La settimana del fisco in breve dal 6 al 10 dicembre 2010
Innanzitutto, La Legge di Stabilità 2011 è stata approvata in via definitiva da parte del Senato, senza subire alcuna modifica. Tra le misure fiscali si confermano la detrazione delle spese sostenute nel 2011 per il risparmio energetico, le nuove misure delle sanzioni fiscali in materia di accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e ravvedimento operoso, la proroga della detassazione del salario accessorio per incrementi di produttività e l’inserimento a regime delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Approfondiremo vari temi nelle prossime settimane.Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati, il 2 dicembre 2010, le bozze delle dichiarazioni Iva da utilizzare il prossimo anno. Il pacchetto contiene, in versione provvisoria, i modelli Iva 2011 e quello base, il 74-bis e quello con il prospetto delle liquidazioni periodiche, riservato all’ente o società controllante del gruppo Iva. Il modello VR, utilizzato fino all’anno scorso per chiedere il rimborso del credito Iva annuale che emergeva in dichiarazione, è stato soppresso. Dal 1° febbraio 2011, infatti, i contribuenti Iva potranno chiedere il rimborso direttamente compilando all’interno della dichiarazione annuale Iva il nuovo quadro VR, senza dover presentare alcun modello cartaceo all’agente della riscossione.
Sempre il 2 dicembre 2010 sono state rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le nuove bozze del Modello per il consolidato nazionale e mondiale 2011 e le relative istruzioni. Tra le novità del Modello CNM 2011 spicca una nuova sezione da compilare all’interno del quadro CS, nella quale la consolidante dovrà evidenziare le perdite – distinte per anno di formazione – che essa ha utilizzato per abbattere redditi accertati dal Fisco alle società del gruppo, attraverso l’istanza telematica,. Inoltre, sempre nel quadro CS è stata aggiornata la sezione delle perdite derivanti dalla domanda di rimborso dell’Irap, cancellando l’anno d’imposta 2004. Le perdite relative a quel periodo, infatti, non sono più utilizzabili.
Il 3 dicembre scorso sono state, invece, pubblicate le bozze dei modelli per le società di persone (Unico SP) e per gli enti non commerciali (Unico SPC) relativi al periodo d’imposta 2010. Sono tre le principali novità contenute nelle ultime versioni dei modelli, in linea con le recenti modifiche normative: dal bonus campionari, dedicato alle imprese del settore tessile per gli investimenti in ricerca e sviluppo, al nuovo prospetto dedicato al transfer pricing e, infine, alla sospensione d’imposta sugli utili reinvestiti da parte delle imprese aderenti ai contratti di rete.
Interessante sentenza in tema di accertamento induttivo: da segnalare la decisione della Corte di Cassazione che, con l’Ordinanza n. 22724/10 ha considerato legittimo l’accertamento induttivo motivato "per relationem" e basato su documenti acquisiti presso terzi estranei alla verifica. Tuttavia, la procedura è legittima solamente se il contribuente ha avuto piena conoscenza del contenuto del processo di constatazione (PVC), nonché degli elementi acquisiti presso terzi. Nel caso di specie, una società si era vista rettificare il reddito d’impresa e la base imponibile IVA relativamente al periodo d’imposta 2003, sulla base di acquisti non fatturati, a seguito di acquisizione di documenti extracontabili presso la ditta cedente.
Modello EAS: con la Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di mutamento del rappresentante legale o variazione dei dati dell’ente, gli enti associativi non commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello EAS, se queste informazioni risultano già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. Queste variazioni, infatti, vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello AA5/6, per i soggetti non titolari di partita IVA e il modello AA7/10, per i soggetti titolari di partita IVA.