Nell’ambito del DL n. 78/2010, c.d. “Manovra correttiva”, in tema di compensazioni vanno segnalate le principali novità apportate dall’art. 31 comma 1 le quali introducono ulteriori importanti limitazioni. In particolare, il citato art. 31, prevede la preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La penalità, in caso di inosservanza del divieto, è pari al 50% dell’importo indebitamente compensato e si calcola sull’intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. Infine, le procedure di compensazione volontaria di cui all’art. 28-ter, D.P.R. 600/1973, in caso di rimborsi fiscali, non operano per ruoli di importo fino a € 1.500.
1) Ambito di applicazione della disposizione
A partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.In altri termini, la cd. compensazione ‘‘orizzontale’’, prevista dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:
- di ammontare superiore a € 1.500;
- per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Qualora, invece, essendo in presenza di un debito Ires iscritto a ruolo, scaduto e non pagato, si vanti un credito Iva che si intende compensare, l'eventuale compensazione risulterebbe sanzionabile anche se sul credito è stato ottenuto il “visto di conformità”.
Tale inibizione varrà in tutte le ipotesi in cui detti importi iscritti nei ruoli superino l'ammontare di 1.500 euro, mentre la sanzione per l'eventuale utilizzo dei crediti in compensazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 del dl 78/2010, sarà pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento e, naturalmente, fino alla concorrenza dell'ammontare di questi ultimi indebitamente compensati. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.
Un aspetto critico della norma è quello relativo alle imposte e accessori iscritti a ruolo, che determina il divieto alla compensazione. Secondo quanto disposto i debiti per imposte erariali vanno considerati al lordo dei relativi accessori. Il riferimento agli "accessori" comporta che rientrano in questa nozione anche interessi, sanzioni e l'aggio.
Altro aspetto della disposizione è che questa risulta essere circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda altre tipologie di imposte, si evince che la limitazione all’utilizzo in compensazione di crediti tributari, in presenza di debiti iscritti a ruolo, riguarda i soli “crediti e debiti erariali”.
La norma, infatti, fa esplicito riferimento alle “imposte erariali”, e quindi non interessa crediti e debiti contributivi.
Sembra dunque, ragionevole, ai fini della riscossione, far riferimento alle “imposte il cui gettito va allo Stato” dato che nel sistema dei versamenti le imposte devolute a Regioni ed Enti Locali figurano separatamente (ad esempio le addizionali IRPEF).
Da ciò consegue che se il debito iscritto a ruolo riguarda tributi locali o multe stradali, nessun impedimento sussiste alla compensazione dei crediti.
Nel caso dell’art. 31, dunque, è lecito pensare che anche ICI ed IRAP restino esclusi dalla preclusione, sia se diano origine a crediti compensabili, sia se risultino iscritti a ruolo quale debito del contribuente .
Sono, pertanto, esclusi dall’ambito applicativo del divieto:
- tributi locali (es. ICI);
- i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
- i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).
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2) Decorrenza dei nuovi limiti alla compensazione
Le norma che pone limiti alla compensazione è applicabile a decorrere dall’1.1.2011. Si ritiene che lo stesso riguardi i modelli F24 presentati a decorrere da tale data, indipendentemente:- dall’anno di maturazione dei crediti;
- dall’anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo;
- dall’anno di formazione del ruolo;
- dall’anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.
3) Sanzioni in caso di violazione del divieto
Come precedentemente indicato in caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.L’art. 31 prevede espressamente che la sanzione “non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa”. Sulla base di tale indicazione è possibile affermare che la sanzione non può essere applicata finché il ruolo sia oggetto di contestazione in sede amministrativa o giurisdizionale.
Tale condizione comporta che, di fronte ad un ruolo oggetto di contestazione, la compensazione viene operata a rischio e pericolo del contribuente, il quale resterà indenne da sanzione solo se il debito iscritto a ruolo non sarà confermato in sede giurisdizionale o amministrativa.
4) Pubblicazione del Decreto attuativo del 10/02/2011
Pubblicato in G.U. del 18/02/2011 n. 40, il Decreto attuativo sulle modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte.L’articolo 1 del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
In Allegato il Testo del Decreto.
5) Istituzione del codice tributo “RUOL” - Risoluzione del 21/02/2011 n. 18/E
Con Risoluzione del 21/02/2011 n. 18, a seguito della pubblicazione del Decreto attuativo, è stato istituito il codice tributo “RUOL” per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 31 del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.Riportiamo il testo della Risoluzione:
L’articolo 31 del DL n. 78/2010, ha disposto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per l’esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
L’articolo 1 del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, si istituisce il seguente codice tributo:
- RUOL denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78”.
Nella stessa sezione, nel campo “ente”, va indicata la lettera “R”.
Nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”.
Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.