Ci sono tre metodi alternativi di calcolo dell'acconto: lo storico, il previsionale e l'analitico. Si puo' scegliere il piu' conveniente fra i tre, ricordando che non si e’ tenuti all’acconto IVA se non figurano almeno 103,29 euro da versare.
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1) Metodo storico, metodo previsionale, metodo analitico
Secondo il metodo storico l'acconto da pagare e' commisurato a quanto pagato lo scorso anno per lo stesso periodo ed e’ pari all'88% dell'I.V.A. complessivamente versata (acconto più saldo) per il mese di dicembre 2009 (o per il IV° trimestre 2009). Naturalmente chi l’anno scorso per quel periodo era a credito, nulla deve come acconto 2010, anche se quest’anno dovesse chiudere a debito. L'importo da considerare per effettuare il calcolo dell'88% e' quello risultante dalla dichiarazione Unico 2010 o dalla dichiarazione annuale I.V.A. per il 2009, da controllare con la liquidazione annotata sull’apposito registro:a) per i contribuenti mensili al quadro VH, rigo VH 12 (colonna a debito);
b) per i contribuenti trimestrali al quadro VL, rigo VL32 (Iva dovuta) + l’acconto 2009 risultante dal rigo VH13, (ovvero se ha chiuso il 2009 a credito VH13 - VL32), avendo cura di non considerare gli interessi.
L’eventuale adeguamento agli Studi di settore effettuato non influenza l’acconto IVA.
Seguendo invece il metodo previsionale si ha la possibilita' di versare un acconto inferiore commisurato all'88% dell'I.V.A. che si prevede dovuta per lo stesso periodo 2010; ovviamente, chi prevede di chiudere il periodo con un credito Iva non verserà l'acconto anche se per lo stesso periodo 2009 fosse stato a debito.
Seguendo il terzo metodo, detto analitico, si ha la possibilità di versare il 100% dell'Iva dovuta per l'ultimo periodo fino al 20/12/2010, comprendendo tutte le operazioni effettuate (cioe’ DDT emessi) e le fatture d’acquisto registrate entro tale data. In quest'ultimo caso la liquidazione straordinaria al 20.12 ed il versamento vanno annotati sui registri Iva.
2) Soggetti esonerati dal versamento dell'acconto Iva
Sono obbligati al versamento dell’acconto Iva anche i Rappresentanti Fiscali di societa’ estere.
Sono esonerati dal versamento dell'acconto i contribuenti che risultavano a credito nell’analogo periodo 2009, coloro che avendo iniziato l'attività nel 2010 non hanno un periodo 2009 cui riferirsi per il calcolo dell'88%, nonche' coloro che hanno cessato l'attività nel 2010 prima dell'inizio dell'ultimo periodo (mese di dicembre ovvero IV trimestre). Sono esonerati anche coloro che hanno scelto i regimi agevolati (c.d. forfettino) e i contribuenti “minimi”.
Particolari modalità di calcolo sono previste per i contribuenti che erano trimestrali nel 2009 e sono mensili nel 2010, o viceversa.
Versamenti
I versamenti vanno eseguiti a mezzo delega bancaria Mod. F24 indicando come anno il 2010 e con i seguenti codici tributo:
* contribuenti mensili: cod. 6013
* contribuenti trimestrali (i quali NON devono aggiungere l’interesse 1%): cod. 6035
Il mancato versamento dell’acconto è sanzionato con la soprattassa del 30%, salvo effettuare il c.d. ravvedimento operoso per usufruire della sanzione ridotta (2,5% se entro 30 giorni, 3% oltre), da versare separatamente col codice tributo 8904, oltre agli interessi legali 1% codice 1991. L’acconto Iva è compensabile con gli eventuali crediti d'imposta e contributi risultanti da Unico 2010 o con altri crediti d'imposta , in tal caso occorre comunque presentare il Mod. F24 anche se avesse saldo zero.