Pertanto, le spese di rappresentanza, anche per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, sono deducibili se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il decreto anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, nonché dei compensi dell'attività caratteristica del lavoratore autonomo.
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1) Trattamento ai fini Iva e ai fini del Reddito
Trattamento ai fini IvaPer i lavoratori autonomi valgono le regole del citato n. 4) dell'art. 2, comma 2, che considera non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni:
- non oggetto dell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 25,82;
- per i quali non sia stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto.
Relativamente ai beni di costo unitario superiore a € 25,82 per il lavoratore autonomo non si pone alcun problema, in quanto a quest'ultimo non è consentito detrarre la relativa IVA, e la successiva cessione è esclusa da IVA .
Mentre per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a € 25,82 , stante l'espresso riferimento all'attività d'impresa contenuto nel citato n. 4), si dovrebbe desumere che per il lavoratore autonomo la relativa cessione gratuita sia da assoggettare ad IVA, con la conseguenza di dover adempiere agli obblighi relativi alla fatturazione, registrazione, ecc... degli omaggi.
Tuttavia si ritiene che scegliendo di non detrarre l'IVA sull'acquisto dei beni in esame, la successiva cessione non sia da assoggettare ad IVA.
Ai fini del reddito il costo sostenuto per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggio a clienti, sono deducibili nel limite dell' 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario, se ricompresi tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108 comma 2 del TUIR.
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2) Tabella riepilogativa - Trattamento fiscale degli omaggi per i lavoratori autonomi
Trattamento fiscale degli omaggi per i lavoratori autonomi
Trattamento fiscale degli omaggi per i lavoratori autonomi |
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Ai fini Irpef |
Ai fini Iva |
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Omaggi ai clienti |
Costo deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (*) |
Iva detraibile se costo unitario non > a 25,82 euro |
Iva indetraibile se costo unitario > a 25,82 euro |
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Omaggi ai dipendenti |
Costo deducibile per intero nell'esercizio di sostenimento, in quanto considerata spesa per prestazioni di lavoro |
Iva indetraibile per mancanza di inerenza |
(*) Nel caso di spese sostenute per prestazioni alberghiere e/o ristorazione, rientranti tra le spese di rappresentanza, si applica preventivamente anche il limite del 75% della spesa sostenuta (Circolare Agenzia delle Entrate del 5 settembre 2008 n. 53/E, Circolare del 13/07/2009 n. 34).
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