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OMAGGI NATALIZI E LORO TRATTAMENTO FISCALE PER I LAVORATORI AUTONOMI

Omaggi Natalizi e loro trattamento fiscale per i lavoratori autonomi

Gli omaggi ai clienti e/o dipendenti in occasione delle festività è ormai consuetudine; una breve sintesi del loro trattamento fiscale ai fini Iva e ai fini del reddito per i lavoratori autonomi

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La nuova disciplina delle spese di rappresentanza fissata dal DM 19.11.2008 ha rilevanza anche per i lavoratori autonomi per quanto riguarda l'individuazione delle spese che possono essere qualificate spese di rappresentanza (Agenzia delle Entrate Circolare n. 34/E del 13/07/2009).
Pertanto, le spese di rappresentanza, anche per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, sono deducibili se rispondono ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con il decreto anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, nonché dei compensi dell'attività caratteristica del lavoratore autonomo.

Ti potrebbero interessare:

1) Trattamento ai fini Iva e ai fini del Reddito

Trattamento ai fini Iva

Per i lavoratori autonomi valgono le regole del citato n. 4) dell'art. 2, comma 2, che considera non rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni:
  • non oggetto dell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a € 25,82;
  • per i quali non sia stata detratta l'imposta all'atto dell'acquisto.

Relativamente ai beni di costo unitario superiore a € 25,82 per il lavoratore autonomo non si pone alcun problema, in quanto a quest'ultimo non è consentito detrarre la relativa IVA, e la successiva cessione è esclusa da IVA .

Mentre per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore a € 25,82 , stante l'espresso riferimento all'attività d'impresa contenuto nel citato n. 4), si dovrebbe desumere che per il lavoratore autonomo la relativa cessione gratuita sia da assoggettare ad IVA, con la conseguenza di dover adempiere agli obblighi relativi alla fatturazione, registrazione, ecc... degli omaggi.

Tuttavia si ritiene che scegliendo di non detrarre l'IVA sull'acquisto dei beni in esame, la successiva cessione non sia da assoggettare ad IVA.

Trattamento ai fini Irpef

Ai fini del reddito il costo sostenuto per l'acquisto di beni destinati ad essere omaggio a clienti, sono deducibili nel limite dell' 1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario, se ricompresi tra le spese di rappresentanza di cui all'art. 108 comma 2 del TUIR.

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2) Tabella riepilogativa - Trattamento fiscale degli omaggi per i lavoratori autonomi

Trattamento fiscale degli omaggi per i lavoratori autonomi

Trattamento fiscale degli omaggi per i lavoratori autonomi

Ai fini Irpef

Ai fini Iva

Omaggi ai clienti

Costo deducibile nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (*)

Iva detraibile se costo unitario non > a 25,82 euro
(la relativa cessione sarà imponibile Iva salvo il caso in cui si scelga di non detrarre l'Iva sull'acquisto)

Iva indetraibile se costo unitario > a 25,82 euro
(la relativa cessione è esclusa da Iva)

Omaggi ai dipendenti

Costo deducibile per intero nell'esercizio di sostenimento, in quanto considerata spesa per prestazioni di lavoro

Iva indetraibile per mancanza di inerenza
(la relativa cessione è esclusa da Iva)



(*) Nel caso di spese sostenute per prestazioni alberghiere e/o ristorazione, rientranti tra le spese di rappresentanza, si applica preventivamente anche il limite del 75% della spesa sostenuta (Circolare Agenzia delle Entrate del 5 settembre 2008 n. 53/E, Circolare del 13/07/2009 n. 34).
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Commenti

Claudia - 07/02/2011

Gentile Sig. Galanti, il costo per l’acquisto di beni strumentali (per la quota deducibile, quindi nel caso di PC utilizzato promiscuamente la quota deducibile sarà pari al 50%) sostenuto da un contribuente nel regime dei minimi, concorre a formare il reddito del periodo in cui è avvenuto il pagamento, in base al principio di cassa. Inoltre si ricorda che durante l’applicazione del regime non è possibile dedurre gli ammortamenti dei beni strumentali acquistati anteriormente all’accesso al regime, le eventuali quote residue rileveranno dopo l’uscita dal regime (ovviamente se il bene non è stato nel frattempo venduto) vd. Circolare Min. n. 13 del 26/02/2008. Un saluto Claudia

GALANTI SERGIO - 05/02/2011

Gent.ma Dott.ssa CLAUDIA TOSSANI In merito all'acquisto parziale o totale del Personal Computer per l'ufficio come si esprime l'Agenzia dell'Entrate circa la percentuale di deducibilità per i contribuenti minimi ? Grazie anticipate per la Sua cortese risposta . Cordiali saluti. SERGIO GALANTI

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