Gli Agenti della Riscossione , spesso indicati con la sigla ADR , sono dunque delle società di Equitalia , che lavorano in diverse zone per richiedere ai cittadini il pagamento dei tributi .
Il gruppo Equitalia , con le sue varie società, si occupa di due tipi di riscossione :
- Equitalia incassa tributi da contribuenti senza debito . In questo caso l'attività di Equitalia si definisce “ riscossione non da ruolo ” .
Si tratta, ad esempio, di versamenti di imposte e contributi con il modello F24 per Modello Unico o con il Modello F23.
- Equitalia si occupa della riscossione di debiti, con la “riscossione da ruolo”. Si chiama infatti “ruolo” l'elenco dei debitori e delle somme non pagate (tasse, tributi, sanzioni amministrative, ecc.) . Le “somme iscritte a ruolo” sono, appunto, le somme ancora da pagare.
Si tratta, ad esempio, di debiti verso l'Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, Province, Regioni.
Questi enti creditori trasmettono a Equitalia l'elenco dei debiti e dei debitori e in questo caso i debitori ricevono una cartella di pagamento.
"Nuova cartella di pagamento Equitalia più chiara e leggibile"
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1) La cartella esattoriale di pagamento: cos'è?
La cartella di pagamento è un documento, in cui si legge:- la somma da pagare;
- il perché si deve pagare;
- entro quando si deve pagare;
- a chi rivolgersi per presentare un eventuale ricorso;
- come ottenere un pagamento a rate.
Dalla data della comunicazione, ci sono 60 giorni di tempo per pagare, senza costi aggiuntivi .
Scaduti i 60 giorni dalla notifica , alla somma da pagare vengono aggiunti:
- gli interessi di mora (maturati giorno per giorno dalla data di notifica);
- i costi del servizio di riscossione;
- tutte le ulteriori spese (ad es. per iscrizione e cancellazione di ipoteca).
A partire dai ruoli (debiti) consegnati agli Agenti della Riscossione dal 30 settembre 2010 in poi , c'è un nuovo modello per la cartella di pagamento .
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2) Mancato pagamento della cartella esattoriale
Nel caso di mancato pagamento, Equitalia, dopo sessanta giorni dalla notifica della cartella, invia il sollecito di pagamento.Se il contribuente non adempie ai suoi obblighi, l'Agente della riscossione inizia le procedure di riscossione sui beni, con l'aggiunta di ulteriori spese.
A seconda dei beni che si sono iscritti all'Anagrafe Tributaria, possono esserci:
- preavviso di fermo amministrativo di veicoli e motoveicoli;
- ipoteca ;
- pignoramento immobiliare e mobiliare;
- pignoramento dei crediti verso terzi.
Tutte le azioni di recupero vengono attuate con gradualità, secondo la normativa, in proporzione al debito e alla situazione del debitore. Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento .
3) Modalità di pagamento della cartella esattoriale
Esistono diverse modalità di pagamento:- presso lo sportello dell' Agente della Riscossione più vicino;
- presso Uffici Bancari e Postali utilizzando il bollettino RAV , allegato alla cartella;
- presso gli Sportelli Postali con il modello F35 ;
- presso sportello bancomat abilitato, specificando il numero RAV indicato sul bollettino;
- entro la fine del 2010, il pagamento della cartella potrà anche avvenire tramite un codice a barre, al supermarket o in tabaccheria.
Per i cittadini che non riescono a pagare in un'unica soluzione tutta la somma iscritta a ruolo, c'è la possibilità di rivolgersi agli sportelli dell'Agente di Riscossione per ottenere un pagamento a rate.
Si possono ottenere fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L'importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.
4) Opposizione con ricorso e prescrizione
Se si ritiene che la cartella di pagamento sia sbagliata, bisogna rivolgersi direttamente all'ente impositore che è indicato nella cartella di pagamento ( non all'Agente della Riscossione).Si presenta all'ente impositore una richiesta di “Autotutela” (annullamento) con idonea documentazione. L'Ufficio, dopo le verifiche necessarie, può annullare l'atto e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che toglie efficacia alla cartella di pagamento, interrompendo la procedura di riscossione.
In questo caso, l'ente creditore deve comunicare l'annullamento all'Agente della Riscossione.
A maggio 2010, però, Equitalia ha emanato una direttiva che permette di chiedere direttamente agli sportelli degli Agenti della Riscossione la sospensione delle procedure di recupero. È necessario presentare un'autodichiarazione, con allegati i provvedimenti di sgravio o sospensione o le ricevute di avvenuto pagamento.
Se l'ente impositore non riconosce un errore nella cartella, si può presentare ricorso , ricordando che questo non sospende l'attività dell'Agente della riscossione.
È necessario dunque presentare anche la domanda di sospensione .
È comunque sempre consigliabile avvalersi della consulenza di un professionista.
La cartella esattoriale di pagamento può, infatti, anche essere prescritta. Il termine di prescrizione della cartella è il termine entro il quale la cartella deve essere notificata, cioè comunicata al destinatario, per essere ritenuta valida.
Il termine di prescrizione è di norma quello del tributo o della sanzione a cui si riferisce la cartella stessa.
Ad esempio, per le multe stradali, il termine di prescrizione è cinque anni dalla notifica del verbale.
Per ulteriori informazioni, ci si può anche rivolgere :
- all'ente impositore , Ufficio competente, indicato nella cartella di pagamento per chiarimenti sulla natura del debito , la domanda di sospensione , l' annullamento del debito ;
- all' Agente della Riscossione per informazioni sulla modalità di riscossione , sulla situazione dei pagamenti e sulle procedure di riscossione avviate .
Sul sito www.equitaliaspa.it si trovano informazioni e indirizzi utili.
Sono inoltre consultabili in internet i siti di tutti gli Agenti della Riscossione Locale . Inserendo la propria provincia all'indirizzo seguente, si può trovare la sede più vicina:
http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/gruppo/agenzie
Si può, infine, vedere il video che spiega la nuova cartella di pagamento Equitalia al link:
http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/comunica/comunicanuovacartella.html