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1) Obbligo di trasmissione telematica certificati malattia
L’art. 25 della legge 183/2010, c.d. “Collegato Lavoro”, estende al settore privato l’obbligo della trasmissione telematica dei certificati di malattia.
Per tutti i lavoratori scompare dunque il certificato su carta per fare posto a quello telematico che il medico o la struttura sanitaria dovrà inviare all’Inps.
L’estensione di questo meccanismo, introdotto nel Pubblico Impiego dalla riforma Brunetta, ha lo scopo di assicurare un quadro completo e un sistema efficace di controllo.
L’inosservanza degli obblighi di trasmissione, per via telematica, della certificazione costituisce illecito disciplinare per il medico.
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2) Trasmissione telematica certificato di malattia, obblighi per il medico-per il lavoratore- per il datore di lavoro
Il provvedimento stabilisce quanto segue:
- il medico, dopo la trasmissione del certificato di malattia tramite i canali telematici, riceve un numero identificativo per le stampe cartacee da rilasciare al lavoratore:
- attestato di malattia, privo di diagnosi, da recapitare al datore di lavoro;
- certificato di malattia per l’assistito, contenente la diagnosi e/o il codice nosologico ad uso personal.
Il numero identificativo potrà essere utilizzato dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito internet dell’Istituto.
- il lavoratore potrà accedere ad un servizio di consultazione e stampa dei dati relativi ai propri certificati di malattia inviati telematicamente dal medico attraverso il sito Inps - servizi on-line con due modalità:
- tramite un codice PIN rilasciato dall’Inps al lavoratore su richiesta dello stesso;
- mediante l’inserimento del codice fiscale e del numero identificativo del certificato rilasciato dal medico curante.
Il lavoratore non è più tenuto all’invio del certificato cartaceo all’Inps, mentre rimane a suo carico l’obbligo della comunicazione della infermità al datore di lavoro nei termini previsti dalla contrattazione collettiva e della trasmissione dell’attestato di malattia entro due giorni dal relativo rilascio.
- il datore di lavoro (e non il professionista) può venire in possesso degli attestati di malattia, privi di diagnosi, attraverso il sistema telematico:
- accedendo al portale Inps - servizio on-line, previa autorizzazione e attribuzione di un PIN;
- richiedendo l’invio degli attestati di malattia tramite posta elettronica certificata.
La gestione dei certificati di malattia, ai fini dell’elaborazione delle buste paga, rimane come ora in capo ai datori di lavoro che dovranno continuare a inviarli all'ufficio paghe nei consueti tempi e nei modi concordati.
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