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PRIVILEGIO DEL CREDITO IRAP E PASSIVO FALLIMENTARE - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 4861/2010

Privilegio del credito IRAP e passivo fallimentare - Sentenza Corte di Cassazione n. 4861/2010

All’IRAP si applica la disciplina dell’ILOR e le società di riscossione devono essere rimborsate delle spese per l’ammissione al passivo del fallimento, questo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione Sentenza n. 4861/2010

Ascolta la versione audio dell'articolo

Equitalia spa chiede l’ammissione al passivo del fallimento di un contribuente, in privilegio.

Il Giudice, però, ammette il creditore al passivo in chirografo e non in privilegio, comprendendo la somma richiesta in privilegio IRAP. Il Giudice delegato respinge, così, la domanda di ammissione al passivo come formulata da Equitalia spa.
Contro tale decreto, Equitalia spa propone, allora, ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivazioni. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, cassando il decreto impugnato.

La Cassazione ritiene dunque privilegiato il credito per IRAP, anche se sorto prima della modifica dell’art. 2752 c.c., in virtù di un’interpretazione estensiva della norma, nella sua precedente formulazione.

1) Commento alla Sentenza della Cassazione n. 4861/2010

Per un approfondimento dell'argomento scarica il documento di commento al link: Privilegio del credito IRAP e passivo fallimentare - Sent. Cass. n. 4861/2010

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