Gli assicuratori dovranno procedere con il versamento mediante il Modello F24-accise, tuttavia, fino al 31 gennaio 2011 sarà possibile avvalersi del Modello F23, adottando i vecchi codici tributo, che saranno soppressi a partire dal 1° febbraio 2011.
Si elencano di seguito i nuovi codici tributo da utilizzare con Mod. F24 e quelli vecchi, usufruibili mediante Mod. F23, fino al 31 gennaio 2011:
- Imposta sulle assicurazioni – Erario: 3354 (o fino al 31 gennaio 2011 527T)
- Imposta sulle assicurazioni – Erario – Acconto: 3355(o fino al 31 gennaio 2011 526T)
- Imposta sulle assicurazioni RC auto – Province: 3356(o fino al 31 gennaio 2011 529T)
- Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto: 3357(o fino al 31 gennaio 2011 912T)
- Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia: 3358(o fino al 31 gennaio 2011 530T)
- Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento: 3359(o fino al 31 gennaio 2011 530T)
- Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano: 3360(o fino al 31 gennaio 2011 530T)
- Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura: 3361(o fino al 31 gennaio 2011 528T)
- Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni ed i contratti vitalizi di cui alla L. 29 ottobre 1961, n. 1216: 3362(o fino al 31 gennaio 2011 676T)
1) Commento alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 22/10/2010 n. 109/E
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