Dal 1° dicembre si potrà spedire la richiesta all’Agenzia delle Entrate per la fruizione dell’incentivo sui costi sostenuti per la realizzazione dei campionari.
La novità della Tremonti-quater Campionari è che non scatterà il fatidico click day.
Diversamente dal precedente incentivo sui costi di ricerca e sviluppo, non sarà l’ordine di arrivo delle richieste a determinare i fortunati, ma le risorse stanziate, pari a 70 milioni di euro complessivi, saranno suddivise pro quota tra tutte le aziende che avranno inviato la richiesta tramite il modello Crt (approvato con provvedimento del 10/09/2010).
Per tutte le agevolazioni dei Fondi Europei e PNRR scopri la collana di 5 eBook curata da Ginanneschi dott. Marco
Ti potrebbero interessare:
1) La Normativa in pillole
L’agevolazione automatica è stata prevista dall’art. 4 del D.l. n. 40 del 25/03/2010 e coinvolge i settori della moda, in particolare le imprese che svolgono, anche in maniera non prevalente, le attività classificabili nelle divisioni Ateco :• 13 – Industrie tessili
• 14 – Confezionamento di articoli di abbigliamento, confezioni di articoli in pelle e pelliccia
• 15 -fabbricazioni di articoli in pelle e simili
• 32.99.20 – esclusivamente la fabbricazione dei bottoni.
L’incentivo è dato da una deduzione pari all’intero importo dei costi sostenuti per l’ideazione e la realizzazione dei prototipi e dei campionari. È fruibile nei limiti del risparmio di imposta comunicato dall’agenzia delle entrate (nel caso in cui le risorse non siano sufficienti) e nel rispetto del limite di 500.000 euro per gli aiuti di stato di importo limitato.
2) Le fasi della procedura
Ambito soggettivo: per prima cosa occorre verificare il possesso dei requisiti. Possono richiedere l’agevolazione tutte le imprese (senza distinzione di natura giuridica, dimensione, regime contabile adottato) che svolgano le attività riportate sopra.
Uniche escluse dall’agevolazione sono le imprese che versavano in condizioni di difficoltà alla data del 30 giugno 2008 , questo non esclude però le imprese che non erano in difficoltà in quella data, ma che hanno cominciato ad esserlo successivamente.
Ambito oggettivo : le attività agevolabili sono rappresentate dagli investimenti in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari:
• Ricerca industriale, volta ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare in nuovi prodotti, processi.
• Sviluppo precompetitivo o sperimentale, acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale o altro allo scopo di produrre piani, progetti e disegni per prodotti o processi nuovi.
Vengono quindi escluse le modifiche di routine e quelle periodiche.
C.MISE n. 46586 del 16 aprile 2009 prevede per la realizzazione del campionario 5 fasi:
- ricerca ed ideazione stilistica
- realizzazione di prototipi
Queste due fasi, collegate alla fase ideative sono sempre agevolabili. - preparazione del campionario o delle collezioni
- promozione del campionario
- gestione del magazzino campioni
Queste sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.
In particolare i costi ammissibili sono:
a. ricercatori e tecnici impiegati nell’attività di R&S (lavoratori a progetto , amministratori,…);
b. strumenti e attrezzature di laboratorio, fabbricati per la realizzazione dei centri di ricerca : ammortamento per la quota di utilizzo (agevolabili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria a condizioni che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall’art. 102, comma 7 del Tuir. Il leasing operativo non rientra);
c. ricerca contrattuale, acquisizione di competenze tecniche, brevetti;
d. servizi di consulenza utilizzati per le attività di R&S (stilisti e altri professionisti, lavorazioni esterne connesse all’attività di ideazione e realizzazione dei prototipi);
e. spese generali nella misura del 10% dei costi per il personale;
f. materiali, forniture e prodotti analoghi.
Occorre precisare che non essendo una procedura soggetta a monitoraggio preventivo, l’azienda deve predisporre tutta la documentazione idonea a comprovare come è stato calcolato l’importo in caso di verifiche future.
Al fine, per i costi del personale, sono utili schede riepilogative delle ore impiegate nell’attività firmate dal legale rappresentante e più in generale è utile predisporre delle schede riassuntive contenenti i dati contabili, riferimenti a fatture, i contratti per le consulenze esterne e relazioni che illustrino le attività e i costi sostenuti.
Non occorrono, a differenza del precedente credito R&S, relazioni controfirmate da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili o del presidente del Collegio Sindacale.
Ambito temporale: gli investimenti devono essere fatti a decorrere dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010.
Per determinare la competenza valgono le regole previste dall’art. 109, c. 1 e 2, del TUIR. Non rilevano ne i pagamenti, nell’iscrizione in bilancio, ne la data della fattura; nel caso delle prestazioni di servizi sarà rilevante la data di ultimazione, per i beni mobili la data di consegna o spedizione.
Fruizione dell’agevolazione: il beneficio è solo Ires ed è pari all’ammontare della deduzione moltiplicato per l’aliquota delle imposte sui redditi. Il risparmio non può essere superiore a quello comunicato dall’Agenzia delle Entrate e si concretizza nel modello Unico 2011 in una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa. Nel caso di un utile si avrà una minore imposta, in caso di perdita ci sarà l’incremento della stessa.
Non è possibile tener conto dell’agevolazione in sede di calcolo e versamento degli acconti. In caso di acconti pagati in eccesso si genererà un credito utilizzabile per il pagamento del saldo.
Aspetti procedurali: per poter fruire dell’agevolazione sarà necessario inviare dal 01 dicembre 2010 e fino al 20 gennaio 2011, per via telematica, il modello CRT (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) in cui oltre ad attestare il possesso dei requisiti, andranno indicati anche gli investimenti effettuati. Dopo di che sarà compito dell’Agenzia delle entrate, una volta ricevute tutte le istanze, comunicare al contribuente l’importo massimo fruibile.