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RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLA FINANZIARIA 2011

Ravvedimento operoso nella Finanziaria 2011

A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2011, dal 1° febbraio 2011 entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso con le nuove sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale

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Dal 1° Febbraio 2011 entrerà in vigore il nuovo ravvedimento operoso a seguito delle modifiche introdotte con la Finanziaria 2011 (patto di stabilità 2011 – 2013), la quale ha introdotto aumenti nelle sanzioni previste in caso di ritardato o omesso versamento delle imposte, e nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale.

La legge Finanziaria 2011 è intervenuta nel disposto dell' articolo 13 del D.Lgs n. 472 del 1997 modificando le misure delle sanzioni ridotte nell'ipotesi in cui il contribuente ponga in essere il ravvedimento operoso.

La Finanziaria 2011 al comma 20 e comma 22 dell'art. 1 così dispone:

“20. A decorrere dal 1° febbraio 2011 al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «un quarto», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».

22. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano ai ricorsi presentati a decorrere dal 1° febbraio 2011. Le disposizioni di cui al comma 20, lettera a), si applicano alle violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011; le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma si applicano con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° febbraio 2011.”

Le principali novità le riportiamo nella Tabella Riassuntiva qui di seguito esposta

1) Tabella sanzioni nuovo ravvedimento operoso


VIOLAZIONE

TERMINE PER LA REGOLARIZZAZIONE

SANZIONE APPLICABILE A PARTIRE
DAL 1° FEBBRAIO 2011

SANZIONE APPLICABILE FINO AL 31 GENNAIO 2011

Omesso versamento
art. 13 comma 1 lett. a) e lett. b)

può riguardare il pagamento, totale o parziale, a saldo o in acconto, di un qualsiasi tributo

Entro 30 giorni dalla scadenza dovuta

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00%

Sanzione ridotta a 1/12 del minimo (1/12 del 30%)
pari al 2,50%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Entro un anno dall'omissione o dall'errore, quando non è prevista dichiarazione periodica.

Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (1/8 del 30%)
pari al 3,75%

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (1/10 del 30%)
pari al 3,00%

Omessa presentazione della Dichiarazione
art. 13 comma 1 lett. c)

Entro 90 giorni dalla data stabilita per la presentazione

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo

Sanzione ridotta a 1/12 del minimo

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Commenti

Matteo - 28/10/2011

Io ti consiglierei di verificare se il tuo commercialista è un professionista regolarmente iscritto ad un Ordine professionale (Commercialisti ed Esperti o Consulenti del lavoro, avvocati o altro). La verifica puoi farla anche da te andando sul sito di presunta appartenenza e cercare il nominativo tra gli iscritti. Poi prima di procedere con una denuncia parlerei con lui e chiederei chiarimenti, se lui è un vero professionista vedrai che ti risolverà i problemi addossandosi le sue responsabilità. Buona fortuna

Andrea Poli - 19/10/2011

Mia madre(80anni) aveva un’attività commerciale(nella quale io ero in impresa familiare 49-51%) con un fatturato annuo di circa un milione di euro e un attivo,sempre annuo, di circa 100.000€. La gestione fiscale amministrativa è sempre stata affidata ad un commercialista, tra l’altro amico di famiglia.L’anno scorso l’attività è stata passata a me e sono venuto a conoscenza accedendo al cassetto fiscale mio e di mia madre che il suddetto commercialista ha presentato Modello Unico 2008 e 2009 in cui non risultano compilati i quadri C - F - IRAP - IVA.L'Unico 2010 è stato presentato in ritardo senza che mia madre sia stata avvisata,l'Unico 2011 presentato alla scadenza(30/09)ma senza che a mia madre sia stato comunicato l'importo da pagare.Per quanto riguarda la mia persona invece risulta omessa la dichiaraz. 2006 (unico 2007) ma ha versato sia il saldo che gli acconti per tale annualità! L'Unico 2009 e 2010 risultano privi di reddito, L'Unico 2010 risulta presentato in ritardo senza alcun avviso per la sottoscritta.Tengo a precisare che non ci ha mai fatto firmare le dichiarazioni. Ora mi chiedevo, in caso di sanzioni, che sono sicuro arriveranno, a che tipo di sanzioni andrò in contro, chi paga, mi posso rivalere sul commercialista visto che ha avuto una condotta negligente e dolosa, ed è consigliabile denunciarlo e a chi? grazie

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