Nei paragrafi che seguono vengono analizzate le diverse modalità di determinazione e di versamento di tali acconti.
- Modalità e termini di versamento dell’acconto Irpef – Metodo storico e Metodo previsionale
- Modalità di versamento ed eventuale compensazione
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1) Modalità e termini di versamento dell’acconto Irpef – Metodo storico e Metodo previsionale
La modalità e i termini di versamento delle imposte sono state oggetto di diversi interventi legislativi che nel corso degli anni hanno modificato lo scenario per il contribuente.
L’acconto d’imposta deve essere versato in due rate ovvero in un’unica soluzione nel caso in cui il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi i 103,00 euro.
Come noto, per il 2010 le persone fisiche sono tenute a versare il primo acconto IRPEF entro il 16/06 ovvero entro il 16/07 applicando la maggiorazione dello 0,40%, ossia contestualmente al versamento del saldo, il secondo acconto deve essere versato entro il 30/11.
Tale acconto può essere calcolato in base al metodo storico oppure utilizzando il metodo previsionale.
Metodo storico
Con l’utilizzo del metodo storico, l’ammontare dell’acconto IRPEF deve essere pari al 99% dell’importo esposto nel rigo RN 34 – rigo differenza – del modello UNICO PF 2010, ossia sull’importo evidenziato:
- nel rigo "Differenza" del mod. UNICO 2010 PF per l’acconto IRPEF;
- nel rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2010 per l’acconto IRAP.
- va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi/IRAP relativa al 2009. Così, ad esempio, se il mod. UNICO 2010 PF a rigo RN43 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto;
- il risultato finale della dichiarazione non è determinante al fine di definire se l’acconto è dovuto o meno, in quanto, anche in presenza di un saldo a credito, può comunque essere dovuto il versamento degli acconti.
RIGO RN34 "DIFFERENZA" | ACCONTO IRPEF 2010 |
NON SUPERIORE A € 51,65 | Non dovuto |
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 260,11 | Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2010 |
SUPERIORE A € 260,11 | Versamento in 2 rate pari a: - 39,6% (40% del 99%) di rigo RN34 entro il 16.6 / 6.7.2010 (16.7 / 5.8 con la maggiorazione dello 0,40%) - 59,4% (60% del 99%) entro il 30.11.2010 |
Metodo previsionale
Con il metodo previsionale l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2010.
Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2010 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento.
L’utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’ istituto del ravvedimento operoso.
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2) Modalità di versamento ed eventuale compensazione
Come noto, il versamento della seconda rata dell'acconto 2010 va effettuato in unica soluzione. Per tale acconto d’ imposta non è, infatti, possibile la rateazione.
Per cui entro il prossimo 30.11.2010 sarà necessario versare l’ imposta secondo le modalità sopra descritte con il mod. F24, fermo restando l’obbligo di utilizzare il canale telematico per i titolari di partita IVA.
I codici tributo da utilizzare per il versamento con anno di riferimento “2010”, sono i seguenti:
IMPORTO DA VERSARE |
CODICE TRIBUTO
|
Acconto IRPEF |
4034
|
Acconto IRAP |
3813
|
Acconto imposta sostitutiva minimi |
1799
|
Si rammenta che, per il versamento dell’IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.
Nel caso in cui l’attività sia svolta in più Regioni/Province autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione/Provincia autonoma per la quale risulta l’imposta netta più elevata nel quadro IR.
L’Amministrazione finanziaria provvederà poi ad effettuare la corretta ripartizione ed i conseguenti conguagli.
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3) Compensazione
Per il versamento dell'acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione:
- verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
- orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2009 con acconto IRAP 2010).
Ciò richiede la compilazione del mod. F24.
Con riferimento alla compensazione orizzontale, si ricorda inoltre che:
- il DL n. 185/2008 ha previsto un’ inasprimento della sanzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta inesistenti, fissando una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dei crediti inesistenti ;
- il DL n. 78/2009, con riferimento al credito IVA, ha disposto che:
- per l’utilizzo di importi del credito superiori a € 10.000 è necessario presentare preventivamente la dichiarazione IVA ed utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- per l’utilizzo di importi superiori a € 15.000, è necessario il visto di conformità alla dichiarazione IVA.
Si fa inoltre presente che, come noto, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’ istituto del ravvedimento operoso applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:
- 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;
versando quanto dovuto e gli interessi, calcolati sui giorni nella misura dell’1%.