HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2024

/

ACCONTO IRPEF NOVEMBRE 2010

Acconto Irpef Novembre 2010

L'acconto Irpef per le persone fisiche. Modalità di determinazione: storico o previsionale. In prossimità della scadenza del 30 novembre vediamo come procedere alla determinazione dell'acconto Irpef con il metodo storico o previsionale e come è possibile procedere alla compensazione tra le varie imposte.

Ascolta la versione audio dell'articolo
Il 30 novembre 2010 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per il 2010 da parte delle persone fisiche, società di persone ed enti equiparati.
Nei paragrafi che seguono vengono analizzate le diverse modalità di determinazione e di versamento di tali acconti.

- Modalità e termini di versamento dell’acconto Irpef – Metodo storico e Metodo previsionale
- Modalità di versamento ed eventuale compensazione

1) Modalità e termini di versamento dell’acconto Irpef – Metodo storico e Metodo previsionale

La modalità e i termini di versamento delle imposte sono state oggetto di diversi interventi legislativi che nel corso degli anni hanno modificato lo scenario per il contribuente.

L’acconto d’imposta deve essere versato in due rate ovvero in un’unica soluzione nel caso in cui il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi i 103,00 euro.

Come noto, per il 2010 le persone fisiche sono tenute a versare il primo acconto IRPEF entro il 16/06 ovvero entro il 16/07 applicando la maggiorazione dello 0,40%, ossia contestualmente al versamento del saldo, il secondo acconto deve essere versato entro il 30/11.

Tale acconto può essere calcolato in base al metodo storico oppure utilizzando il metodo previsionale.

Metodo storico

Con l’utilizzo del metodo storico, l’ammontare dell’acconto IRPEF deve essere pari al 99% dell’importo esposto nel rigo RN 34 – rigo differenza – del modello UNICO PF 2010, ossia sull’importo evidenziato:

  • nel rigo "Differenza" del mod. UNICO 2010 PF per l’acconto IRPEF;
  • nel rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2010 per l’acconto IRAP.
Si rammenta che, per determinare l'ammontare da versare:
  • va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi/IRAP relativa al 2009. Così, ad esempio, se il mod. UNICO 2010 PF a rigo RN43 evidenzia un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto;
  • il risultato finale della dichiarazione non è determinante al fine di definire se l’acconto è dovuto o meno, in quanto, anche in presenza di un saldo a credito, può comunque essere dovuto il versamento degli acconti.
Sul piano operativo il versamento va effettuato in un’unica soluzione ovvero in due rate come schematizzato nella seguente tabella:

RIGO RN34 "DIFFERENZA" ACCONTO IRPEF 2010
NON SUPERIORE A € 51,65 Non dovuto
SUPERIORE A € 51,65 MA NON A € 260,11 Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2010
SUPERIORE A € 260,11 Versamento in 2 rate pari a:
- 39,6% (40% del 99%) di rigo RN34 entro il 16.6 / 6.7.2010 (16.7 / 5.8 con la maggiorazione dello 0,40%)
- 59,4% (60% del 99%) entro il 30.11.2010


Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l’acconto dovuto è determinato sulla base di una stima del reddito/valore della produzione che si presume di conseguire nel 2010.
Qualora il contribuente preveda di conseguire nel 2010 un reddito/valore della produzione inferiore rispetto a quello realizzato nel 2009, lo stesso può effettuare il versamento dell’acconto in misura inferiore a quanto risultante con il metodo storico o non effettuare alcun versamento.
L’utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l’Ufficio applicherà la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente il versamento attraverso l’ istituto del ravvedimento operoso.

2) Modalità di versamento ed eventuale compensazione

Come noto, il versamento della seconda rata dell'acconto 2010 va effettuato in unica soluzione. Per tale acconto d’ imposta non è, infatti, possibile la rateazione.


Per cui entro il prossimo 30.11.2010 sarà necessario versare l’ imposta secondo le modalità sopra descritte con il mod. F24, fermo restando l’obbligo di utilizzare il canale telematico per i titolari di partita IVA.

I codici tributo da utilizzare per il versamento con anno di riferimento “2010”, sono i seguenti:

IMPORTO DA VERSARE
CODICE TRIBUTO
Acconto IRPEF
4034
Acconto IRAP
3813
Acconto imposta sostitutiva minimi
1799


Si rammenta che, per il versamento dell’IRAP, in sede di compilazione del mod. F24 va indicato anche il codice della Regione o della Provincia autonoma beneficiaria del tributo.

Nel caso in cui l’attività sia svolta in più Regioni/Province autonome, il versamento va effettuato indicando il codice della Regione/Provincia autonoma per la quale risulta l’imposta netta più elevata nel quadro IR.

L’Amministrazione finanziaria provvederà poi ad effettuare la corretta ripartizione ed i conseguenti conguagli.

Ti consigliamo la circolare del giorno n.85 Le novità del modello Redditi SP 2024 

Visita il focus sulle Speciale Dichiarazioni fiscali - Raccolta di documenti in pdf, guide professionali rivolte ad aziende e consulenti, Circolari, fogli di calcolo e libri di carta sulle Dichiarazioni fiscali

Potrebbe interessarti anche Modello IVA 2024 (Foglio Excel)

3) Compensazione

Per il versamento dell'acconto 2010 il contribuente può avvalersi della compensazione:

  • verticale: utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del medesimo Ente impositore senza la necessità di utilizzare il mod. F24;
  • orizzontale: utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, credito IVA 2009 con acconto IRAP 2010).

Ciò richiede la compilazione del mod. F24.
Con riferimento alla compensazione orizzontale, si ricorda inoltre che:

  • il DL n. 185/2008 ha previsto un’ inasprimento della sanzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta inesistenti, fissando una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dei crediti inesistenti ;
  • il DL n. 78/2009, con riferimento al credito IVA, ha disposto che:
    - per l’utilizzo di importi del credito superiori a € 10.000 è necessario presentare preventivamente la dichiarazione IVA ed utilizzare i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
    - per l’utilizzo di importi superiori a € 15.000, è necessario il visto di conformità alla dichiarazione IVA.

Si fa inoltre presente che, come noto, il mancato o insufficiente versamento degli importi può essere sanato con l’ istituto del ravvedimento operoso applicando la sanzione ridotta nelle seguenti misure:

  • 2,50% (1/12 del 30%) se il pagamento è eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 3% (1/10 del 30%) se il pagamento è eseguito oltre 30 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione;

versando quanto dovuto e gli interessi, calcolati sui giorni nella misura dell’1%.

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

nicola coscia - 14/06/2011

qual'è la norma che prevede il metodo previsionale per la determinazione del minore acconto di imposta

vilma - 30/11/2010

e si uno e aperto questo anno partida iva,cosa bisogna fare???

Stefano - 24/11/2010

Sarebbe bello per completare l'articolo sugli acconti, scrivere qualche riga per l'acconto di novembre dei contribuenti in regime dei minimi (imposta sostitutiva) nel 2009 e in regime normale nel 2010. Questi contribuenti quale imposta versano il 30 novembre?

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI LAVORATORI AUTONOMI · 22/11/2024 Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo

Le Entrate chiriscono la tassazione del corrispettivo nella cessione del diritto di superficie anche alla luce delle novità introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio

Redditi 2024: ultimi giorni per provvedere

Scade il 31 ottobre l'invio del modello redditi 2024 anno di imposta 2023 per: persone fisiche, società ed enti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.