- Comunicazioni delle operazioni con soggetti "black list" senza sanzioni
- Bozza del modello per la comunicazione annuale dati Iva 2011
- Modello per le imprese aderenti al consolidato nazionale per la richiesta di utilizzo delle perdite disponibili in diminuzione dei maggiori imponibili accertati
- Modulo per la sospensione temporanea del pagamento delle rate del Mutuo prima casa
- Atti di liquidazione, accertamento e riscossione che possono essere emessi anche con indicazione a stampa del responsabile
1) La settimana fiscale in breve dall' 1 al 5 Novembre 2010
Con la Circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che per le comunicazioni delle operazioni con soggetti "black list" non saranno applicate sanzioni in caso di errori di compilazione. L’Agenzia infatti, avendo riconosciuto le "obiettive condizioni di incertezza", dovute al carattere di novità dell’adempimento ed alla conseguente difficoltà nella quale possono incorrere i contribuenti, ha stabilito che non applicherà sanzioni qualora siano presenti errori di compilazione nei modelli di comunicazione relativi al primo periodo di applicazione della norma, a condizione che le violazioni vengano sanate inviando una comunicazione integrativa entro il 31 gennaio 2011.L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la bozza del modello per la comunicazione annuale dati Iva 2011, da inviare entro il prossimo 28 febbraio. Le novità presenti nel modello 2011 riguardano esclusivamente le istruzioni, aggiornate alla nuova disciplina Iva applicabile alle prestazioni di servizi, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n. 18/2010. Il mancato invio del modello comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
Con Provvedimento del 29 ottobre 2010, l’Agenzia delle Entrate ha poi approvato il modello destinato alle imprese aderenti al consolidato nazionale per la richiesta di utilizzo, a partire dal 1° gennaio 2011, delle perdite disponibili in diminuzione dei maggiori imponibili accertati. Il provvedimento fa seguito a quanto disposto dall’art. 35 del D.L. n. 78/2010, il quale ha stabilito che il procedimento accertativo nei confronti dei partecipanti alla tassazione di gruppo nazionale è ricondotto ad un unico atto emesso nei confronti della consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante.
Il Dipartimento del Tesoro ha, invece, pubblicato il modulo da utilizzare per chiedere alla banca che ha concesso il mutuo per l’acquisto della prima casa la sospensione temporanea del pagamento delle rate. Si tratta di un beneficio destinato ai cittadini in possesso di specifici requisiti soggettivi e oggettivi fissati dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 132 del 21 giugno 2010. Il modello va compilato in base alle linee guida per la presentazione e l’istruttoria delle richieste di sospensione, disponibili sullo stesso sito, che contengono l’elenco dettagliato delle condizioni di accesso e delle caratteristiche dei mutui agevolabili.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2010 sono stati individuati gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione che possono essere emessi anche con indicazione a stampa del responsabile. L’art. 15 del D. L. 78/2009 ha introdotto la possibilità di sostituire la firma autografa con quella a stampa del nominativo del responsabile dell’adozione degli atti, qualora gli stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivino da attività a carattere seriale effettuate con modalità di lavorazione accentrata.