HOME

/

FISCO

/

ACCERTAMENTO E CONTROLLI

/

ESECUZIONE DELLE SENTENZE NEI GIUDIZI TRIBUTARI : I RIMBORSI DEVONO ESSERE TEMPESTIVI

Esecuzione delle sentenze nei giudizi tributari : i rimborsi devono essere tempestivi

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 49/E fornisce chiarimenti per l'Amministrazione finanziaria in tema di esecuzione delle sentenze nei giudizi tributari. Vi è l’obbligo di dare tempestiva esecuzione alle sentenze, favorevoli o sfavorevoli che siano all'Amministrazione finanziaria.

Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 49/E fornisce le istruzioni ed enuncia i principi che devono essere osservati dall’Amministrazione finanziaria in tema di esecuzione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie.
Chiarisce che l’esecuzione delle sentenze assolve a due funzioni primarie:
- presidiare l’effettività dell’obbligazione tributaria;
- garantire l’integrità patrimoniale del contribuente.
A tutela di ciò vi è l’obbligo, in capo agli Uffici, di dare esecuzione alle sentenze, indipendentemente dal loro contenuto, favorevoli o sfavorevoli che siano all’Amministrazione finanziaria.

1) Rimborsi accelerati a favore del contribuente

L’Amministrazione, così come deve provvedere al recupero delle somme in caso di sentenza favorevole alla stessa, in egual modo deve effettuare i rimborsi che, in base a sentenza, spettano ai contribuenti.
La normativa applicabile in tema di rimborsi è il d.lgs 546/1992, in particolare gli art. 68, comma secondo, e 69. Le sentenze hanno infatti trattamento differenziato a seconda del tipo di controversia oggetto di decisione.
Si applicherà quindi l’art. 68, comma 2, del d.lgs. 546/1992 con riguardo a controversie aventi ad oggetto:
- avvisi di accertamento;
- avvisi di liquidazione;
- provvedimenti che irrogano sanzioni;
- iscrizioni a ruolo.

In tal caso per dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari non occorre attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente, né alcuna specifica richiesta o sollecito, ma devono essere restituite le somme versate in eccedenza entro novanta giorni dalla comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della Segreteria della Commissione tributaria all’ufficio.
Tale obbligo è riferito alle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali, ma si ritiene che lo stesso si estenda anche alle Commissioni regionali e alla Commissione tributaria centrale.
L’art. 69 del d.lgs. 546/1992 si applica invece nei casi di giudizi concernenti il diniego espresso o tacito alla restituzione di tributi e relativi accessori, pagati spontaneamente, ossia non in conseguenza della notifica di atti autonomamente impugnabili.
L’art. 69 obbliga l’Amministrazione ad effettuare il rimborso soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato.
L’Agenzia per di più chiarisce che qualora la stessa abbia riconosciuto, in pendenza di causa la spettanza del rimborso, deve di conseguenza provvedervi sollecitamente, con abbandono del contenzioso in ogni stato e grado del giudizio, anche in assenza di sentenza.
Sottolinea inoltre che tali rimborsi derivanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria devono essere eseguiti in via prioritaria rispetto ad altre tipologie di rimborsi spettanti ai contribuenti a diverso titolo, al fine di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata con aggravio di spese e lavoro a carico degli Uffici.

Allegato

Circolare del 1/10/2010 n. 49
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

RIFORMA FISCALE 2023-2024 · 22/11/2024 CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

CPB tardivo con integrativa: adesione entro il 12.12 senza sanzioni

Entro il 12 dicembre gli ISA possono aderire tardivamente al CPB avendo presentato la dichiarazione entro il 31 .10: condizioni di accesso con la dichiarazione integrativa

Cassetto fiscale: nuove funzionalità dal 20.11 anche per i professionisti

Cassetto fiscale: nuove funzionaslità di pagamento anche per i professionisti dal 20.11. Regole per gli avvisi bonari

Saldo di cassa negativo e accertamento induttivo

La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’accertamento induttivo basato sul saldo di cassa negativo e la conseguente inversione dell’onere della prova

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.