La società in oggetto impugna l'avviso di rettifica della dichiarazione IVA e il ricorso viene parzialmente accolto.
La contribuente interpone appello riguardante l'indebita detrazione "per fatture emesse da propri subappaltatori per importi superiori a quelli delle operazioni realmente effettuate, con conseguente retrocessione delle differenze". La sovrafatturazione non è, infatti, stata provata, ma si basa solo sulle dichiarazioni degli amministratori nel procedimento penale a loro carico.
L'Amministrazione Finanziaria propone allora appello incidentale.
La Commissione Tributaria Regionale rigetta il gravame principale, accogliendo parzialmente l'appello incidentale. Considerata l’irrilevanza dell’opposta regolarità delle scritture contabili, nei casi di utilizzazione di fatture relative a operazioni inesistenti, erano state rilevate dai verbalizzanti "discrasie quantitative relativamente all'indicazione degli imponibili, al numero delle fatture contestate comprovanti i rapporti fra il Consorzio e le imprese appaltatrici ed agli importi retrocessi in genere".
Quanto sopra supporta le dichiarazioni rese in sede penale dagli amministratori sia del Consorzio sia delle imprese appaltatrici. Tali dichiarazioni, anche se non rese nella fase dibattimentale, hanno valore di confessione di natura giudiziale ed extragiudiziale.
L'appello incidentale dell'Ufficio viene respinto, poiché contiene censure generiche alle decisioni della Commissione Provinciale. Nei confronti della suddetta decisione la società propone ricorso per Cassazione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate resistono con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale.
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1) Commento alla Sentenza
Per approfondire l'argomento scarica il Commento alla Risoluzione al seguente link : "Le dichiarazioni di terzi hanno valore di elementi indiziari - Sent. Cass. n. 5746/2010"Ti potrebbero interessare i seguenti eBook e libri di carta:
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