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BOLLO UNICO SECONDO LA R.M. N. 82/E 2010: DOMANDA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA CONTENUTA NEL RISCORSO

Bollo unico secondo la R.M. n. 82/E 2010: Domanda di discussione in pubblica udienza contenuta nel riscorso

La domanda discussione in pubblica udienza contenuta all’interno del ricorso non sconta un’autonoma imposta di bollo in quanto trattasi di atto formalmente unitario

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L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 82/E del 17 agosto 2010, risponde ad un interpello promosso da un contribuente, in materia di imposta di bollo, relativamente alla domanda di discussione in pubblica udienza.

Nell’istanza di interpello il contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate, la corretta applicazione dell’imposta di bollo su un’istanza di discussione in pubblica udienza contenuta nel ricorso, introduttivo al processo o in appello, o in altri atti processuali.

In particolare chiedeva all’Agenzia delle Entrate se l’imposta di bollo dovesse essere applicata due volte, o una volta soltanto, visto che l’atto è unico benché contenga oltre al ricorso anche l’istanza di discussione in pubblica udienza.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’imposta di bollo debba applicarsi una sola volta, secondo il numero 15) del comma 3 dell’articolo 13 del D.p.r. n. 642/1972, in deroga alla regola generale prevista all’articolo 13 del D.p.r. n. 642 del 26 ottobre 1972.

Questa interpretazione era già stata fornita in passato dall’Amministrazione Finanziaria con:
• risoluzione prot. 311196 del 25/10/1982;
• risoluzione prot. 310246 del 14/02/1984;
• risoluzione n. 179 del 29 aprile 2008.

Per un Commento alla risoluzione scarica il documento di commento al link : "Unico Bollo per l'istanza di pubblica udienza nel ricorso"

1) Commento alla Risoluzione

Per approfondire l'argomento scarica il Commento alla Risoluzione al seguente link : "Unico Bollo per l'istanza di pubblica udienza nel ricorso"
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