Nell’istanza di interpello il contribuente chiedeva all’Agenzia delle Entrate, la corretta applicazione dell’imposta di bollo su un’istanza di discussione in pubblica udienza contenuta nel ricorso, introduttivo al processo o in appello, o in altri atti processuali.
In particolare chiedeva all’Agenzia delle Entrate se l’imposta di bollo dovesse essere applicata due volte, o una volta soltanto, visto che l’atto è unico benché contenga oltre al ricorso anche l’istanza di discussione in pubblica udienza.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che l’imposta di bollo debba applicarsi una sola volta, secondo il numero 15) del comma 3 dell’articolo 13 del D.p.r. n. 642/1972, in deroga alla regola generale prevista all’articolo 13 del D.p.r. n. 642 del 26 ottobre 1972.
Questa interpretazione era già stata fornita in passato dall’Amministrazione Finanziaria con:
• risoluzione prot. 311196 del 25/10/1982;
• risoluzione prot. 310246 del 14/02/1984;
• risoluzione n. 179 del 29 aprile 2008.
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1) Commento alla Risoluzione
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