Come noto, la Legge Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto dei terreni edificabili o con destinazione agricola e delle partecipazioni non quotate possedute al 1° gennaio 2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
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La rivalutazione richiedeva il versamento di un’imposta sostitutiva e la relazione e l’asseverazione, da parte di un professionista abilitato, di una perizia giurata di stima che doveva individuare il valore del terreno o della partecipazione alla predetta data del 1° gennaio 2008.
Il versamento dell’imposta poteva avvenire in un’unica soluzione o ratealmente, con un massimo di tre rate, da effettuarsi annualmente, entro il 30 giugno 2008, poi prorogato al 31 ottobre 2008. Il 2 novembre 2010 è pertanto l’ultimo giorno per effettuare il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008. In origine la scadenza era stata fissata per il 31 ottobre, ma cadendo di sabato, il termine slitta a lunedì 2 novembre.
Sempre entro il 2 novembre 2010, i soggetti non esercenti attività d’impresa potranno scegliere di effettuare la rivalutazione di terreni e partecipazioni in società non quotate posseduti alla data del 1° gennaio 2010, in base a quanto disposto dalla Finanziaria 2010.
Di seguito la sintesi della disciplina relativa alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2008 e al 1° gennaio 2010.
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1) La rivalutazione di terreni e partecipazioni
La possibilità di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni è stata Introdotta per la prima volta dalla Legge n. 488/2001;
La rivalutazione consiste nella rideterminazione del costo di acquisto di:
- terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
- partecipazioni in società non quotate posseduti ad una determinata data
con lo scopo di aumentare il valore fiscalmente riconosciuto del terreno e della partecipazione in modo da ridurre l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
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2) Chi puo' rivalutare e quali beni sono rivalutabili
Possono fruire della rivalutazione in esame i seguenti contribuenti:
- persone fisiche residenti, per le cessioni di partecipazioni o di terreni che non generano reddito di impresa;
- società semplici ed equiparate residenti, quali, ad esempio, le associazioni professionali;
- enti non commerciali residenti, per attività non in regime di impresa;
- soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia che non siano riferibili a stabili organizzazioni.
Possono essere oggetto di rivalutazione :
- i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto;
- superficie;
- enfiteusi; - le partecipazioni in società non quotate possedute a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto.
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3) Come si effettua la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni
La rivalutazione si perfeziona mediante:
- il versamento di un’imposta sostitutiva in unica soluzione o come 1° rata di un massimo di 3 rate annuali di pari importo;
- la redazione ed il giuramento di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato, la quale deve indicare il nuovo valore di riferimento dei terreni o delle partecipazioni.
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4) La Rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2010
La possibilità di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1 gennaio 2010 è stata prevista dalla Finanziaria 2010.
Le aliquote dell'imposta sostitutiva sono le seguenti:
- 4% per terreni e partecipazioni qualificate
- 2% per partecipazioni non qualificate
Il pagamento dell'imposta sostitutiva puo' essere effettuato in unica soluzione entro il 2 novembre 2010 o in tre rate annuali:
- 1° rata - Entro il 02.11. 2010 (il 31.10 cade di sabato)
- 2° rata - Entro il 31.10.2011 + interessi 3% annui
- 3° rata - Entro il 31.12.2012 + interessi 3% annui
I Codici Tributo per i versamenti:
- “8055” per le partecipazioni
- “8056” per i terreni
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5) La rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2008
La rivalutazione di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2008 è stata prevista dalla Finanziaria 2008.
Le aliquote delle'imposta sostitutiva sono:
- 4% per terreni e partecipazioni qualificate
- 2% per partecipazioni non qualificate
Il pagamento poteva essere effettuato in tre rate annuali e l'ultima rata è in scadenza il 02.11.2010 + interessi 3% annui (il 31.10 cade di sabato)
I Codici Tributo:
- “8055” per le partecipazioni
- “8056” per i terreni