- Con emissione di fattura
- Con emissione di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale
Ai commercianti che effettuano vendite al minuto la legge IVA consente di non rilasciare una fattura per ogni operazione di vendita: essi hanno infatti la possibilità di certificare i corrispettivi di vendita emettendo lo scontrino ovvero la ricevuta fiscale. Si tratta di una semplificazione per questo tipo di commercio al dettaglio in quanto il Legislatore ha ritenuto che per queste attività economiche la modalità ordinaria di emissione di fattura sarebbe stata di peso e di ostacolo all’attività economica.
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1) Scontrino o ricevuta solo in luoghi aperti al pubblico
Il commerciante può quindi comportarsi nel modo che preferisce con un unico vincolo: una volta effettuata la scelta dovrà però rispettare integralmente le regole di comportamento connesse al tipo ( scontrino fiscale o ricevuta fiscale ) adottato.
La legge fissa una ulteriore condizione perché le vendite al minuto possano essere certificate con il solo scontrino o la sola ricevuta: esse devono avvenire in locali aperti al pubblico.
Ma cosa si intende per locale aperto al pubblico? L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con chiarezza nel 2006 con la R.M. 119/E e ha definito queste condizioni:
- Deve esservi consentito il libero accesso del pubblico negli orari stabiliti
- Le vendite debbono avvenire direttamente all’interno dei locali
- Deve esistere uno spazio dove sia possibile il contatto diretto tra venditore e consumatore
Vi sono altri casi ovviamente in cui i soggetti sono esentati da emettere la fattura in quanto realizzano attività di vendita diretta a privati consumatori. Si tratta ad esempio di:
- Vendite realizzate in spacci interni;
- Vendite in forma ambulante;
- Vendite realizzate da artigiani;
- Vendite con distributori automatici;
- Vendite per corrispondenza;
- Vendite a domicilio;
Il decreto legislativo introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi,
2) Fattura e scontrino parlante
Un caso particolare è quello di un’ Impresa ( la regola non riguarda i liberi professionisti ) che acquisti beni oggetto della propria attività. Si tratta di beni che a loro volta saranno utilizzati nella sua attività di produzione o di trasformazione oppure che saranno a loro volta rivenduti anche senza trasformazione.
In questo caso sussiste in capo all’impresa un vero e proprio obbligo di richiedere la fattura.
Se invece i beni o servizi sono acquistati da professionisti anche se con partita Iva oppure l’acquisto anche se realizzato da una Impresa è relativo a beni che non costituiscono oggetto dell’attività propria ovviamente c’è sempre la facoltà di chiedere fattura ma non sussiste in capo all’acquirente alcun obbligo.
E’ ad esempio il caso in cui vengano acquistati:
- oggetti di cancelleria e afferenti le spese generali;
- alimenti e bevande per il funzionamento di mense aziendali ( diverso ovviamente il caso in cui l’impresa che acquista fosse un ristorante o a sua volta un rivenditore di generi alimentari );
- acquisto di servizi generali quali prestazioni alberghiere .
Il Cliente può dunque avere sempre interesse a chiedere che venga emessa fattura e questo, in linea di massima, per dimostrare di avere sostenuto il costo e poterne così dedurre il costo.
Con il recepimentodella direttiva 2010/45/UE sulla fatturazione, dal 1° gennaio 2013, secondo il novellato art. 21del DPR 633/1972 viene ridefinito il contenuto minimo obbligatorio della fattura “ordinaria” che deve contenere :
• il numero di partita IVA del cessionario/committente nazionale
• il numero di identificazione IVA in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE
• il codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente italiano non agisca nell’esercizio d’impresa, arte o professione
• in caso di operazioni non soggette, non imponibili, esenti o comunque senza distinta indicazione dell’IVA per effetto anche di “regimi” particolari, il richiamo alla specifica norma UE o nazionale non è più obbligatorio, ma solo facoltativo, mentre deve essere indicato il titolo di non applicazione dell’imposta;
Ai fini della deduzione delle spese dal reddito può infatti essere considerato il solo scontrino a condizione però che lo stesso contenga:
- tutti gli elementi per identificare la natura, qualità e quantità dei beni o servizi ceduti;
- lo scontrino sia integrato ( direttamente a stampa e non con integrazioni manuali o con timbri ) con il codice fiscale dell’acquirente.
3) Fatturazione immediata e differita
- con emissione di scontrino fiscale o di ricevuta fiscale ( integrati o meno )
- con emissione di fattura ( immediata o differita )
Esistono due modalità di emettere la fattura a seconda che venga emessa contestualmente all’atto di vendita ( fattura IMMEDIATA ) ovvero che venga emessa in un momento successivo verso un soggetto imprenditore ( fattura DIFFERITA ).
Vediamo i due casi :
Fattura IMMEDIATA
Si emette contestualmente alla consegna del bene oppure all’ultimazione del servizio. Nel caso di vendite al minuto non vale la regola generale di emissione entro la mezzanotte del giorno di consegna : la fattura deve essere emessa subito e deve accompagnare la merce. In questo caso ( e solo in questo caso ) non è obbligatorio emettere lo scontrino.
Nel caso in cui la fattura sia emessa in un momento non contestuale e dunque non accompagni la merce, purché ovviamente l’emissione avvenga entro le ore 24 del giorno stesso, deve essere rilasciato anche lo scontrino.
Fattura DIFFERITA
E' possibile ricorrere alla fattura differita nel caso in cui le cessioni di beni (la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione) o le prestazioni di servizi (individuabili attraverso idonea documentazione) siano effettuate:
- nello stesso mese solare
- nei confronti del medesimo soggetto
4) Fatturazione elettronica
- dallo scorso 6/06/2014, nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza individuate dall'ISTAT (INPS INARCASSA, CNPADC, ENPAM, CIPAG, ENPACL ecc),;
- dal 31/03/2015 (termine anticipato dal DL 66/2014 rispetto al precedente 06/06/2015) nei confronti di tutte le altre Amministrazioni pubbliche e locali.
Da 21.9.2015 poi anche tutte le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili sono soggette alla fatturazione elettronica.
Dopo l’avvio, dal 20 luglio 2015, dell'emissione della fattura elettronica per la cessione di energia da una parte degli impianti fotovoltaici, il Gse ha completato l’opera perfezionando il sistema per tutte le operazioni che i produttori di energia possono dover fare con il predetto ente. Pertanto, dal 21 settembre scorso anche i produttori di energia elettrica da fonti agroforestali (biogas) o da ogni altra fonte alternativa, devono emettere la fattura elettronica. Tale fattura è obbligatoria anche per le cessioni di certificati verdi o certificati bianchi qualora siano venduti al Gse.
La fatturazione tra privati invece non è obbligatoria ma sia il Governo che l'Agenzia delle entrate hanno già emesso normativa e prassi specifica per chiarire le modalità di utilizzo di tale formato elettronico sia per l'emissione che per la conservazione dei documenti fiscali al fine di favorire la progressiva modernizzazione e velocizzazione dei processi con l'abbandono degli archivi cartacei: Dpcm 3 dicembre 2013; DM17 giugno 2014: Circolare 18/e Agenzia delle Entrate del 24 giugno 2014).
L'opzione avrà durata di cinque anni rinnovabili salvo revoca. Chi opta, potrà inviare telematicamente all’agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle eventuali variazioni. A tal fine, ci si può avvalere anche del Sistema di interscambio – Sdi, ad oggi utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'esercizio delle opzioni per la trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi giornalieri assicura ai contribuenti il venire meno di alcuni obblighi di comunicazione