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IL MODELLO EAS

IL MODELLO EAS

NUOVO ADEMPIMENTO PER LE ASSOCIAZIONI NON COMMERCIALI

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Il “mondo no profit” dal 2009 deve fare i conti con un recente adempimento: la compilazione ed invio del Modello EAS.
Come previsto dall’articolo 30 della Legge 185/2008, l’Agenzia delle Entrate ha approvato, lo scorso 2 settembre 2009, il modello per la trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, da parte degli enti associativi.
Due sono le ragioni principali per le quali è stato introdotto questo nuovo obbligo: allineare il nostro ordinamento a quello di altri Paesi europei, che già prevedono un adempimento simile e contrastare la concorrenza sleale tra gli operatori. Nella realtà, infatti, accade spesso che i soggetti che svolgono attività commerciali, anziché costituirsi come tali, nelle forme appropriate di impresa e società, utilizzano la veste di associazione no profit per godere dei benefici fiscali propri degli enti non commerciali. Usufruire dei vantaggi previsti per il sistema fiscale dei no profit significa di fatto eludere le imposte. Ricordiamo infatti che l’elusione è quel fenomeno per il quale il contribuente pone in atto una serie di comportamenti che, pur essendo legali, aggirano le norme nei loro aspetti sostanziali con la finalità di ottenere un risparmio d’imposta.
I benefici fiscali, previsti dal legislatore in favore degli enti no profit, possono essere così riassunti: zero tassazione, sia ai fini Ires sia ai fini Iva, sui compensi, i contributi e le quote pagati alle associazioni che non hanno, per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali. Questo è quanto previsto dall’articolo 148 del t.u.i.r. e dall’articolo 4 del d.p.r. 633/1972.

1) SOGGETTI INTERESSATI, ESCLUSI ED ESONERATI

La prima tranche di invii è avvenuta alla fine del 2009: secondo i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 Dicembre 2009 sono stati trasmessi 221 mila modelli Eas.
I soggetti interessati alla presentazione del suddetto modello sono gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, incluse le associazioni sportive dilettantistiche.

Sono pertanto esclusi, quindi non tenuti all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, i seguenti soggetti:
• gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni;
• gli enti di diritto pubblico, in quanto l’onere della comunicazione deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato;
• gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione), che non si avvalgono della disciplina fiscale agevolativa;
• le ONLUS;
• le ONLUS di diritto di cui all’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, come le organizzazioni non governative riconosciute idonee;
• le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Rimangono esonerati, invece:
• le associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali, diverse da quelle marginali;
• le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo, avendo conseguito nel periodo d’imposta precedente proventi inferiori ad Euro 250.000,00;
• gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale.

2) TERMINI DI PRESENTAZIONE

Dopo un fitto susseguirsi di proroghe, l’Agenzia delle Entrate ha fissato il termine per la scadenza dell’invio del modello al 31 dicembre 2009, inizialmente previsto per il 30 ottobre e poi posticipato al 15 dicembre.
Entro il 31 dicembre 2009, quindi, il modello EAS deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate, da parte degli enti che alla data del 29 novembre 2008 risultano già costituiti. Più tempo, invece, per gli enti che si costituiscono in data successiva al 29 novembre 2008, essi devono presentare il modello entro 60 giorni dalla loro costituzione e, qualora il sessantesimo giorno cada prima del 31 dicembre 2009, il termine dell’invio è fissato alla suddetta data (ossia il 31 dicembre 2009).
La comunicazione dovrà essere effettuata solo una volta e non andrà ripetuta ogni anno, a meno che non vi siano state delle variazioni o siano venuti meno i requisiti qualificanti dell’ente:
• in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono avvenute le anzidette modifiche;
• in caso di perdita dei requisiti necessari per usufruire dei benefici fiscali, invece, la comunicazione del modello deve essere effettuata entro 60 giorni.
La trasmissione del modello può avvenire solo con modalità telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico denominato“modello Eas” (versione aggiornata n. 1.0.1 del 03/11/2009), reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.
Qui di seguito si riporta il modello da compilare con le relative istruzioni.

3) CONSEGUENZE PREVISTE IN CASO DI MANCATO O TARDIVO INVIO

La rilevanza dell’adempimento è presto detta: l’invio è obbligatorio per poter continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali, ai fini sia delle imposte sui redditi che dell’Iva, previste per gli enti non commerciali.
Né la legge né l’Agenzia delle Entrate hanno ancora chiarito se sia possibile sanare il mancato invio del modello EAS con un ravvedimento o con un invio tardivo. Stando quindi alle disposizioni attuali si ritiene che, il mancato invio o l’invio oltre i termini, comporti la decadenza definitiva dal regime fiscale agevolato, previsto dall’articolo 148 del t.u.i.r. e dall’articolo 4 del d.p.r. 633/1972.

4) CONTENUTI DEL MODELLO EAS

Il modello EAS, in sostanza, può essere definito una sorta di questionario. Esso, infatti, è composto da 38 domande, per lo più a risposta chiusa (si/no), riguardanti tutti gli aspetti giuridici ed economici della vita associativa.
Il modello EAS è composto da due riquadri: il frontespizio, dove devono essere indicati i dati relativi all’ente e al rappresentante legale (codice fiscale, partita Iva, denominazione, sede legale ecc … ), e la sezione dedicata alle domande, dove il rappresentante legale risponde. Il modello deve essere debitamente sottoscritto dall’interessato nonché, in caso di presentazione tramite intermediario abilitato (come ad esempio il Caf o il dottore commercialista),dall’intermediario stesso. Nel caso in cui, per la presentazione del modello, l’ente si avvalga dell’intermediario, quest’ultimo deve di rilasciare al soggetto interessato:
• un esemplare cartaceo del modello predisposto con l’utilizzo del prodotto informatico;
• una copia della comunicazione dell’Agenzia delle entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

5) MODELLO EAS SEMPLIFICATO

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 45/E/2009, riconosce la possibilità, per alcuni soggetti, di compilare il modello EAS solo in alcune parti. In particolare è prevista la compilazione per intero del riquadro relativo ai dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale, mentre solo in parte della seconda sezione, rispettivamente i righi 4), 5), 6), 25) e 26).
Il modello semplificato nasce dall’esigenza di alleggerire gli adempimenti a carico di quei contribuenti, i cui dati e notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica. Lo statuto dei diritti del contribuente, infatti, prevede all’articolo 6 che non devono essere richiesti, al contribuente, documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche.
Il modello EAS semplificato è dedicato, pertanto, alle associazioni iscritte in pubblici registri in particolare:
• le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008;
• le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. A tal proposito si ricorda che sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Possono iscriversi al registro previsto dalla L. n. 383/2000, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, ossia quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale, costituite ed operanti da almeno un anno.
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
• le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e, quindi, siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome;
• le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
• i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio, per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali, o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
• le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza, degli interessi della categoria, risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
• le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).
Con la Circolare 51/E/2009 l’Agenzia delle Entrate espande il raggio d’azione della compilazione semplificata, accorpando anche le seguenti categorie di soggetti:
• associazioni combattentistiche e d'arma, iscritte nell'albo ad hoc del ministero della Difesa,
• federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni, dotate di personalità giuridica e su cui lo stesso Comitato olimpico nazionale italiano esercita poteri di indirizzo e controllo.

In conclusione è bene chiarire che il Modello EAS è unico, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, costituito dal frontespizio e da una seconda sezione dedicata alla stesura delle domande. Tuttavia è previsto che determinati soggetti, già iscritti presso pubblici registri, possono compilare solo una parte del modello, evitando così la duplicazione di informazioni già in possesso dello Stato e inutili perdite di tempo.

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Commenti

Marco Rossi - 04/05/2017

Nel 2009 avevamo presentato, pur essendo una ASD iscritta al CONI, il modello EAS completo delle risposte a tutti i punti. Attualmente siamo tenuti a indicare tutte le variazioni intervenute oppure, essendo come già detto una ASD iscritta al CONI, solo quelle eventualmente intervenute ai punti i righi 4), 5), 6), 25) e 26) come se avessimo presentato l'EAS semplificato?

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