• Incluse nelle comunicazioni black list anche le prestazioni da/a paesi a fiscalità privilegiate, escluse da iva per mancanza del requisito territoriale;
• Escluse dalle comunicazioni black list le operazioni esenti Iva, da parte di soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis.
1) Proroga del termine per le comunicazioni black list
Con il decreto del 5 agosto 2010, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell’Economia ha finalmente resa certa la proroga tanto attesa delle comunicazioni black list.I modelli di comunicazione potranno essere inviati entro il 2 novembre 2010, anziché entro il 31 agosto.
Ricordiamo che l’obbligo riguarda i soggetti che effettuano operazioni nei confronti di imprese/professionisti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, i quali devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rapporti intrattenuti con tali operatori economici, a partire dal 1 luglio 2010.
La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.
A seguito della proroga prevista dal D.M. del 5 agosto 2010, il primo invio deve essere effettuato entro il 2 novembre 2010:
• per i soggetti con obbligo mensile, le comunicazioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre dovranno essere comunque predisposte separatamente per ciascun mese;
• per i soggetti con obbligo trimestrale.
Si ricorda che, ill decreto del ministro dell’Economia e delle finanze del 27 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2010, ha escluso dall’elenco dei Paesi black list Cipro, Malta e Corea del Sud.
2) Novità D.M. 5 agosto sulle comunicazioni Black List
A seguito del D.M. del 5 agosto scorso, le prestazioni di servizio da e verso paesi black list, escluse da Iva per la mancanza del requisito della territorialità, devono essere incluse nelle comunicazioni black list.
Si tratta in particolare dei servizi esclusi da Iva ai sensi degli articoli 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del d.p.r. 633/72, quindi trasporti di beni, consulenze, pubblicità, lavorazioni, partecipazioni alle fiere ecc … L’obbligo è previsto per le prestazioni di servizio effettuate a partire dal 1 settembre 2010.
Il D.M. del 5 agosto ha invece stabilito l’esclusione dalla comunicazione black list delle operazioni esenti, sia attive sia passive, da parte di soggetti che hanno optato per la dispensa da adempimenti, ex art. 36-bis. L’esclusione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1 luglio 2010.