Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 4 agosto 2010 un nuovo schema di decreto legislativo attuativo della riforma del federalismo fiscale, il primo che entra nel vivo della devoluzione fiscale ai Comuni.
Il decreto prevede che nella fase iniziale che avrà durata triennale i Comuni riceveranno il gettito dei tributi immobiliari; dal 2014, invece, saranno introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di tributi propri: un’imposta municipale propria e un’imposta municipale secondaria facoltativa.
I tributi attribuiti ai Comuni relativi agli immobili situati nel loro territorio riguardano:
- le imposte di registro, ipotecarie e catastali
- l’IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario)
- l’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili
- i tributi speciali catastali, le tasse ipotecarie
- la nuova cedolare secca sugli affitti.
Vengono inoltre previste misure che rafforzano la capacita’ di gestione delle entrate comunali e incentivano la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario;
Il decreto legislativo istituisce l’imposta cosiddetta cedolare secca sugli affitti che consiste nella facoltà concessa al proprietario di immobili locati di scegliere in alternativa tra le imposte ordinarie e le imposte sostitutive.
L’imposta sostitutiva si applicherà dal 2011 ai contratti stipulati ad uso abitativo e relative pertinenze e potrà estendersi alle addizionali, nonché all’imposta di registro e all’imposta di bollo sul contratto di locazione.
La cedolare secca potrà essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.
A partire da 2014 partirà la seconda fase dell’attuazione del federalismo fiscale municipale e i Comuni potranno finanziarsi con l’introduzione di due nuove forme di tributi propri: un’imposta municipale propria ed un’imposta municipale secondaria facoltativa.
L’imposta municipale propria sostituirà, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, l’imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l’imposta comunale sugli immobili. L’abitazione principale sarà esclusa da tassazione.
L’imposta municipale secondaria facoltativa sostituirà la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.
Il decreto legislativo entrerà in vigore dal 1 gennaio 2011.
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1) Schema del Decreto Legislativo recante disposizioni in materiale di federalismo fiscale municipale
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;
VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 21 e 26;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del …..;
VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del ………. ;
VISTI il parere della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del … ;
SU PROPOSTA del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
2) Art.1 e 2 - Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare e istituzione della Cedolare sugli affitti
Art. 1 (Devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare)1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in anticipazione rispetto a quanto poi previsto a regime in base al disposto del seguente articolo 3, è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito derivante dai seguenti tributi:
a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 4, lettera a);
c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario;
d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili;
e) tributi speciali catastali;
f) tasse ipotecarie;
g) cedolare secca sugli affitti.
2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui al comma 1, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in cinque anni. Il Fondo cessa a decorrere dalla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall’articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo sperimentale di riequilibrio è articolato in due sezioni.
3. La prima sezione è finanziata con i tributi di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1. La seconda sezione è finanziata con il gettito dei tributi di cui alle lettere c) e g) del comma 1. A decorrere dall’anno 2014 entrambe le sezioni sono finanziate con quote del tributo di cui all’articolo 4, comma 2, lettera b).
4. Il gettito delle seguenti imposte resta o è attribuito allo Stato:
a) imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto;
b) addizionale all’accisa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.
5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato- città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale di cui al comma 2, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 che, anno per anno, sono devolute al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, e dei risultati della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario, anche ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono, in ogni caso, stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate.
6. Allo Stato è attribuita una compartecipazione sul gettito dei tributi di cui al comma 1 ed all’articolo 4. La percentuale di compartecipazione è stabilita, in sede di prima applicazione, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3 o, comunque, devoluto ai Comuni. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di compartecipazione. La predetta quota di compartecipazione può essere successivamente ridotta, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione. La predetta quota di partecipazione può essere comunque rivista, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, in relazione alla determinazione dei fabbisogni standard.
7. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario:
a) è assicurato al Comune interessato il maggior gettito derivante dall’accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai Comuni ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
c) i singoli Comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria relativi:
1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
2) somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
4) ai soggetti che esercitano nello stesso un’attività di lavoro autonomo o di impresa;
d) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d’intesa con l’ANCI, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai Comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 3 e 7 e per la formulazione delle previsioni di entrata.
Art. 2
(Cedolare secca sugli affitti)
1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la determinazione del reddito fondiario, il proprietario di unità immobiliari ad uso abitativo locate può optare per il seguente regime.
2. A decorrere dall’anno 2011 il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 25 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.
3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi, la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, incluso l’obbligo previsto dall’ articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell’85 per cento per l’anno 2011 e del 90 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del presente articolo.
5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell’accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, e dall’articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.
6. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, la cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 20 per cento.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni o da enti non commerciali. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:
a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio;
b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.
9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:
a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.
10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro il 31 dicembre 2010.
3) Art.3 -4 - 5 -6 Imposta Municipale propria
Art. 3 (Federalismo fiscale municipale a regime)1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, per il finanziamento dei Comuni, in sostituzione delle attuali, sono introdotte nell’ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:
a) una imposta municipale propria;
b) una imposta municipale secondaria facoltativa.
Art. 4
(Imposta municipale propria)
1. L’imposta municipale propria è istituita, a decorrere dall’anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il 30 novembre dell’anno precedente e sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, l’imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali e l’imposta comunale sugli immobili.
2. L’imposta municipale propria ha per presupposto:
a) il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale;
b) il trasferimento di immobili.
3. L’imposta municipale propria, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 47 della Costituzione, non si applica al possesso dell’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’esclusione si applica alle pertinenze classificate, in quanto magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse, nonché tettoie, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. L’esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate, in quanto abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici, nelle categorie catastali A1, A8 e A9.
4. L’imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l’imposta è dovuta annualmente in ragione di un’aliquota percentuale stabilita, entro il 30 novembre 2010, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota fissata dal primo periodo del presente comma.
6. Nel caso in cui l’immobile sia locato, l’imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà; nel caso di contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad uso abitativo, sul canone di locazione stabilito dalle parti continua a potersi applicare la cedolare secca prevista dall’articolo 2.
7. L’imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.
8. Nel caso di trasferimento di immobili, l’imposta municipale propria è calcolata con le modalità indicate nell’articolo 6.
Art. 5
(Applicazione dell’imposta municipale propria nell’ipotesi di possesso)
1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche d costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è l’utilizzatore a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in quattro rate di pari importo, scadenti la prima il 31 marzo, la seconda il 16 giugno, la terza il 30 settembre e la quarta il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
4. L'imposta è corrisposta con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale senza la maggiorazione di interessi.
6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.
7. Per l’accertamento, la liquidazione, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli da 11 a 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Sono esenti dall’imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
9. Il reddito agrario di cui all’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i redditi da locazione diversi da quelli indicati all’articolo 4, comma 6, i redditi derivanti dagli immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e dagli immobili degli enti non commerciali, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Il gettito della cedolare secca di cui all’articolo 2 e dell’IRPEF relativa ai redditi da locazione diversi da quelli assoggettati alla cedolare secca resta attribuito ai Comuni.
Art. 6
(Applicazione dell’imposta municipale propria nell’ipotesi di trasferimento)
1. L’imposta municipale propria, in caso di trasferimento, è dovuta per gli atti traslativi tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, della proprietà di beni immobili in genere e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, nonché per i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e per i trasferimenti coattivi. L’imposta si applica anche in relazione agli atti indicati al comma 9.
2. L’aliquota dell’imposta municipale propria che si applica in via ordinaria è abbattuta dal 10 per cento complessivo, previsto dalla vigente normativa in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, all’8 per cento.
3. L’aliquota è ulteriormente abbattuta dal 3 per cento complessivo, previsto dalla vigente normativa in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, al 2 per cento nei seguenti casi:
a) se il trasferimento ha per oggetto la prima abitazione, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis) dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e sempre che non si tratti di un immobile di categoria catastale A1, A8 e A9;
b) se il trasferimento è a causa di morte.
4. Quando il trasferimento è a causa di morte e ricorrono in capo al beneficiario ovvero, nel caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi le condizioni di cui alla lettera a) del comma 3, l’imposta si applica nella misura fissa di 1.000 euro.
5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 l’imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.
6. Per i contratti preliminari degli atti di cui al comma 1 l’imposta di cui ai commi 2, 3, lettera a), e 5, è ridotta alla metà. L’importo pagato ai sensi del presente comma è imputato all’imposta dovuta per il trasferimento definitivo.
7 A decorrere dall’anno 2015 i Comuni possono, con deliberazione adottata dal consiglio comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare di 1 o 2 punti percentuali l’aliquota fissata dal comma 2.
8. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 2, 3 e 6 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dall’imposta sulle successioni e donazioni, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
9. L’imposta di cui al presente articolo si applica anche nei casi in cui debbano essere effettuati adempimenti presso il catasto o i registri immobiliari in conseguenza di atti che non comportano trasferimento, diversi da quelli indicati al comma 8; in tal caso si applica l’imposta nella misura fissa di euro 500. Gli atti assoggettati all’imposta di cui al presente comma e quelli direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 ed al presente articolo non si applicano agli atti sottoposti all’imposta sul valore aggiunto, agli atti costitutivi di diritti di garanzia su beni immobili ed alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine.
11. In relazione agli atti di cui ai commi 2, 3, 8 e 9 sono soppresse tutte le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali.
12. Ferma la riduzione della base imponibile prevista dall’articolo 4, comma 4, le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Si applicano l’articolo 1, comma 497, terzo periodo, e comma 498, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
13. Sino alla revisione della disciplina in materia, all’imposta municipale propria dovuta in caso di trasferimento si applicano, per quanto attiene alla individuazione dei soggetti passivi, alla solidarietà, all’accertamento, alla liquidazione, alla riscossione coattiva, alle sanzioni, ai rimborsi, agli interessi ed al contenzioso, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
4) Art. 7 : Imposta municipale secondaria facoltativa
Art. 7 (Imposta municipale secondaria facoltativa)1. L’imposta municipale secondaria facoltativa può essere introdotta, a decorrere dall’anno 2014, con esclusione degli immobili ad uso abitativo e sul presupposto di consultazioni popolari svolte secondo lo statuto comunale e della conseguente deliberazione del Consiglio Comunale, per sostituire una o più delle seguenti forme di prelievo: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza..
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell’imposta municipale secondaria facoltativa, in base ai seguenti criteri:
a) il presupposto del tributo è l’occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l’occupazione. Se l’occupazione è effettuata con impianti pubblicitari è obbligato in solido il soggetto che utilizza l’impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
c) l’imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
1) durata dell’occupazione;
2) entità dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione ed alla classe demografica del Comune;
d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l’accertamento, la liquidazione, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinate in conformità con quanto previsto dall’articolo 5, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
e) nei casi in cui il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, stabilisce che il tributo sostituisca anche l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, l’istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all’affissione di manifesti, per l’adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l’agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
f) i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni.
5) Art. 8 . Norme transitorie e entrata in vigore
Art. 8 (Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie)1. L’imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall’imposta regionale sulle attività produttive.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lettere a) e b), si applicano con riferimento ai Comuni ubicati nelle regioni statuto ordinario; per i Comuni ubicati nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, la decorrenza e le modalità di applicazione delle predette disposizioni sono stabilite in conformità con i relativi statuti e con le procedure di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 7, lettere c) e d), ed agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano su tutto il territorio nazionale.
4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in via transitoria, l’autonomia di entrata dei Comuni. Gli elementi informativi necessari all’attuazione del presente decreto sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché alla banca dati di cui all’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite e propone al Governo le eventuali misure correttive.
6. Con distinto decreto legislativo correttivo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell’articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è disciplinato il riparto del fondo perequativo ai sensi dell’articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009.
7. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della legge n. 42 del 2009, anche al fine di assistere i comuni nell’attuazione del presente decreto e nella lotta all’evasione fiscale, l’ANCI si avvale delle risorse indicate nell’articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2011 l’aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al fondo di cui all’articolo 1 comma 2 del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e comunque dall’entrata in vigore a regime dell’imposta di cui all’articolo 4 del presente decreto la stessa percentuale è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dalla stessa imposta. Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.
8. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2011.