Il legislatore sembra scusarsi di questo ritorno e dice che il Provvedimento dell’Agenzia dovrà individuare termini e modi tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti e fissa una soglia di esclusione in euro tremila.
Certo che un po’ di disturbo questo adempimento lo dà: solo due anni fa avevamo dovuto attrezzarci per questo adempimento ….. per poi sentirci dire che era abolito…… avevamo scherzato.... Lo stesso elenco era stato in vigore fino al 1994 ed anche allora il legislatore aveva ritenuto abrogarlo in quanto evidentemente i benefici…. erano solo sperati!
Ora, pur con una minima soglia di esclusione, torna questo obbligo e non si vede come l’Agenzia possa limitare l’aggravio.
Si dovrà nuovamente adeguare i software, riorganizzarsi per trasmettere i dati, sperando che almeno serva a qualcosa.
Vengono comunque previste pesanti sanzioni per l’eventuale omissione delle comunicazioni o per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri e qui non ci sono raccomandazioni agli Uffici.
Sicuramente gli elenchi per la loro complessita’ diventeranno una miniera da cui gli uffici potranno attingere per inviare avvisi di rettifica, che anche se saranno infondati potranno essere esecutivi. Si spera quindi al provvedimento dell’agenzia di prossima emanazione, stabilisca che le sanzioni di applichino solo a a errori o comportamenti dolosi e non agli errori involontari che non arrecano comunque ostacolo e danno all’accertamento.
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1) Ecco l'art. 21 della manovra : Comunicazioni telematiche all'agenzia delle Entrate
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalita' e termini, tali da limitare al massimol'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di
importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o
non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2) Riferimenti normativi per stabilire le sanzioni per la comunicazione telematica
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante
«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di
riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»:
«Art. 11. (Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto).
- 1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. [abrogato].
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso di presentazione nel termine di trenta
giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.
6. [abrogato].
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ttobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.».