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LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI PROCESSUALI

La sospensione feriale dei termini processuali

Termini processuali sospesi in agosto per la giustizia civile, amministrativa e tributaria

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Con l'arrivo del mese di agosto scatta ogni anno la consueta pausa estiva anche per il mondo della giustizia civile, amministrativa e tributaria, come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969, che ha disposto la sospensione di diritto, durante il periodo delle ferie estive, del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e amministrative.
Durante il periodo di sospensione le scadenze processuali si interrompono, senza che possano essere invocati gli istituti della decadenza e della prescrizione dei termini.
Inizialmente, la norma prevedeva una sospensione di 46 giorni, dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con ripresa delle decorrenza dei termini dal 16 settembre.
La norma, però, è stata di recente modificata dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 132/2014 (convertito nella Legge n. 162/2014), il c.d. "Decreto Giustizia" che, tra le altre cose, ha ridotto a 30 giorni le ferie annuali dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato.
La modifica ha comportato la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 giorni a 31 giorni, a decorrere dal 2015. Di conseguenza, a partire dL 2015, la sospensione dei termini processuali non è più dal 1° agosto al 15 settembre, ma solo dal 1° al 31 agosto, quindi con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre.

1) Sospensione feriale: termini processuali oggetto di sospensione

La norma che ha previsto la sospensione estiva dei termini processuali fa riferimento ai “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”.
Per tali si devono intendere i termini riferibili a:
  • le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia di locazione di immobili urbani);
  • le controversie di natura amministrativa e tributaria (tutti gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle Commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione, costituzione in giudizio);
  • i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
  • l’accertamento con adesione del contribuente;
  • la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

2) Sospensione feriale: termini processuali esclusi

La sospensione feriale dei termini non riguarda, invece:
  •  le controversie nell’ambito dei contratti obbligatori agrari;
  •  le liti in materia di lavoro;
  •  le procedure cautelari ( “sospensive”);
  •  i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge ad una persona di pagare una determinata somma;
  • il procedimento per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato;
  • le cause ed i procedimenti civili indicati nell’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario (es.: alimenti; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari);
  •  in materia fallimentare:
    •  i procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa;
    •  il procedimento per l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell’impresa insolvente;
    • i procedimenti di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonche ai relativi procedimenti di reclamo;
  •  in materia di arbitrato, la pronuncia del lodo arbitrale previsto dall’art. 820 del codice di procedura civile;
  •  in materia penale, i procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.

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3) Sospensione feriale nel processo tributario

Per quanto riguarda il processo tributario, si precisa che, riguardando la sospensione feriale le scadenze relative al “processo”, essa non riguarda:
  • la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
  • il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Imu);
  • la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.: modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione Imu, dichiarazione di successione).

4) Sospensione feriale: come si calcolano i giorni di sospensione

La pausa estiva per i termini del processo determina un sostanziale allungamento delle scadenze entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti. I termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. In particolare:

  • se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto: si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 31 agosto , con ripresa della decorrenza dei termini dal 1° settembre;
  • se il termine iniziale di decorrenza processuale cade all’interno del periodo 1° agosto – 31 agosto: il decorso dei termini parte dal 1° settembre.
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Commenti

avv.Maria Raffaella Giannotti - 12/07/2014

Il precetto, come definito dal Legislatore, è un’intimazione che il creditore rivolge al debitore al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo esecutivo (art. 480 c.p.c.). È l’ultimo avvertimento che il creditore fa al debitore preannunciandogli che, in mancanza di spontaneo adempimento, si procederà a esecuzione forzata. Per unanime giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, il precetto è un atto di parte, preliminare, non processuale e, in quanto tale, non è atto iniziale dell’esecuzione che, invece, si instaura solo con il pignoramento ovvero, nell’esecuzione per consegna o rilascio, con l’accesso in loco dell’Ufficiale giudiziario. Quindi all'opposizione a precetto si applica la sospensione feriale dei termini e dalla data di notifica a quella di citazione non può essere conteggiato il periodo dal 1° agosto al 15 settembre.

bluargento - 12/05/2013

Gentile redazione, vorrei sotto porvi un quesito. Abbiamo ricevuto come condominio un'ingiunzione fiscale del comune per il mancato pagamento del canone acqua 2002. Per l opposizione di questo atto, vale la sospensione feriale essendo stato notificato il 2 agosto?

paola aveta - 23/10/2012

vorrei sapere se la materia pensionistica rientra nella sospensione feriale grazie

Raffaele Romano Napoli - 15/09/2011

Le aste giudiziarie comprese quelle esattoriali sono sospese o meno durante il periodo feriale?

milena angiletti - 08/11/2010

se partiamo dal presupposto che l'art. 155 del c.p.c. al quinto comma stabilisce che: " la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimenti degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata di sabato", e se consideriamo inoltre la circolare n.56 del 24.10.2007 "ISRTUZIONI PER GLI UFFICI" al punto n.2 definisce i termini per la proposizione del ricorso "termini a decorrenza successiva", al punto 3) indica, per i termini a decorrenza successiva scadenti di sabato,la proroga della scadenza al primo giorno successivo non festivo.

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