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IL REDDITOMETRO CAMBIA VOLTO: CON L'APPROVAZIONE DELLA MANOVRA L'ACCERTAMENTO DEL REDDITO SINTETICO SI LEGA ALLA CAPACITÀ DI SPESA

Il redditometro cambia volto: con l'approvazione della Manovra l'accertamento del reddito sintetico si lega alla capacità di spesa

Il redditometro, strumento sintetico per accertare il reddito, ha subito profondi mutamenti introdotti dall’art. 22 della Manovra Correttiva 2010 che ha modificato l’art. 38 del Dpr 600/73.

Ascolta la versione audio dell'articolo


Le modifiche introdotte al redditometro, strumento di accertamento sintetico, sono contenute nell'art. 22 del D.L. 31 maggio 2010 , n. 78  convertito in legge il 30 luglio  2010, n. 122.

Non piu solo i beni come indici di capacità contributiva ma ogni manifestazione di spesa..... spendo quindi guadagno.... semplice no?

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1) Come cambia il redditometro

Le modifiche hanno lo scopo di adeguare il redditometro al diverso contesto socio economico attuale rispetto al periodo in cui è stato concepito.

Si pensi per esempio al fatto che nel vecchio redditometro anche la roulotte….. era un indice di capacità contributiva!!!!

La modifica comunque principale rispetto al passato è che il redditometro non guarda piu’ i singoli beni posseduti….. barca, seconda casa, auto, ….. ma guarda e spia cosa il contribuente spende.

L’accertamento di presunzione di reddito è relativa nel senso che al contribuente viene data la possibilità attraverso il contraddittorio di fornire la prova contraria (presunzione legale relativa).

Il nuovo redditometro si applica agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, quindi a partire dai redditi 2009.


Piu’ in dettaglio le nuove regole sono le seguenti:

1) L'ufficio puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta;

2) È possibile che l’ufficio tenga conto anche di altri elementi di capacità contributiva individuati ogni due anni con un apposito decreto;

3) Al contribuente è data la facoltà di provare che i soldi spesi o i beni acquistati, provengono da redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.


L’accertamento sintetico con il redditometro è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.


L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito  complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente al contraddittorio personalmente o a mezzo di rappresentanti per fornire la prova contraria.

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Commenti

Ernesto - 19/09/2010

Diciamo questo : il Legislatore ha da una parte "stretto la cinghia" riducendo ad un solo esercizio il periodo in cui deve essere stato realizzato il reddito a fronte della spesa ma , come elemento di equilibio , ha reso obbligatorio sentire la parte PRIMA di emettere qualsiasi accertamento. Come ben sappiamo i contraddittori non sono sempre ragionevoli ma almeno uno spazio di confronto lo avremo. Sarà essenziale spiegare ai Clienti che dovranno essere preparati e dunque che dovranno tenere buona nota e in buon ordine tutti di documenti e gli elementi che quando saremo chiamati a spiegare il perchè di certe spese ci saranno utili e prezionsi . Un saluto a Marica !

marica - 03/08/2010

Questo nuovo redditometro complicherà non poco la difesa del contribuente nei confronti del fisco. Basti pensare all’uscita di scena della spesa per incrementi patrimoniali. La prova contraria che il contribuente è chiamato oggi a fornire, a fronte della spesa interamente imputata al periodo d’imposta di sostenimento, è che il finanziamento della stessa sia avvenuto con redditi diversi da quello dichiarato o con redditi esenti o soggetti a ritenuta d’acconto a titolo definitivo. Sembra una presunzione illogica che complica, come detto, la posizione del contribuente.

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