Tuttavia, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 148 del t.u.i.r., è necessario che l’atto costitutivo e lo statuto siano redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.
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1) I primi passi da seguire per la costituzione di una società sportiva dilettantistica
L’atto costitutivo e lo statuto devono essere registrati all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, con contemporaneo pagamento dell’imposta di registro in misura fissa pari ad Euro 168.
Lo statuto deve contenere le seguenti informazioni:
• denominazione;
• oggetto sociale;
• rappresentanza legale;
• assenza dei fini di lucro (divieto di distribuzione di utili);
• norme sull’ordinamento interno;
• obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari;
• modalità di scioglimento;
• obbligo di devoluzione del patrimonio ai fini sportivi, in caso di scioglimento.
Questo non basta, in quanto, sia per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione” sia per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI, ente di riferimento di tutto il movimento sportivo italiano.
Un ulteriore adempimento, necessario per usufruire delle agevolazioni fiscali, è stato previsto di recente, con il D.l. n. 185/2008. Esso prevede l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate del modello EAS, contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. Restano escluse da tale onere gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del CONI, che non svolgono attività commerciali.
Entro 30 giorni dalla data di costituzione, l’associazione deve comunicare l’inizio attività presentando il Modello AA7/10, disponibile gratuitamente presso il sito dell’Agenzia delle Entrate.
A questo proposito segnaliamo i nuovi modelli di presentazione delle dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione attività, entrati in vigore dal 1° gennaio 2010, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2009.
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