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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: LO SPORT GIUSTIFICA IL FISCO FACILE

Associazioni sportive dilettantistiche: lo sport giustifica il fisco facile

Le società sportive dilettantistiche godono di un regime fiscale agevolato.
Le attività che le associazioni sportive dilettantistiche svolgono nei confronti degli iscritti, anche se esercitate verso il pagamento di corrispettivi specifici non vengono tassate in quanto rientranti nell'attività istituzionale.

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Sono oltre 80 mila le associazioni sportive in Italia, divise tra sport agonistico e dilettantistico che praticano lo sport senza scopo di lucro. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) organizzano l’attività sportiva esclusivamente per amatori (non professionisti), offrendo anche servizi didattici per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive.
Dal punto di vista fiscale le associazioni sportive dilettantistiche godono di importanti vantaggi, tesi a incrementare e favorire la nascita di queste associazioni, che rivestono un ruolo importante nello strato sociale. Nel corso degli anni, la normativa riguardante le ASD si è estesa a macchia d’olio, in parte per supplire alla mancanza di organicità e in parte per la necessità di apportare modifiche ai contenuti precedentemente introdotti.

1) La grande famiglia degli enti non commerciali

Le associazioni sportive dilettantistiche rientrano nella categoria degli enti non commerciali. L’unica definizione prevista, per tali soggetti, è data dal t.u.i.r., all’articolo 73 lett. c), secondo il quale si definiscono enti non commerciali quei soggetti che non svolgono, in modo esclusivo o prevalente, l’attività commerciale. Questo non significa che essi non possano, in assoluto, svolgere alcuna attività commerciale; l’importante è che questa non diventi prevalente rispetto alle altre attività. Per capire se un ente può essere definito non commerciale, occorre analizzare il suo oggetto principale, determinato in genere dalla legge, dall’atto costitutivo, dallo statuto, o in base all’effettiva attività svolta.
Gli enti non commerciali si distinguono pertanto dai soggetti che, invece, svolgono in maniera prevalente l’attività commerciale, ossia le società e gli enti commerciali. Mentre le società sono finalizzate al raggiungimento dell’utile, per la sua successiva suddivisione tra i soci, gli enti commerciali non hanno alcun scopo di lucro.

2) Il regime fiscale degli enti non commerciali

Come anticipato sopra, la definizione di ente non commerciale è fornita dal fisco, che si preoccupa di stabilirne l’intero sistema fiscale. Gli enti non commerciali si differenziano da quelli commerciali e dalle società, per la modalità di determinazione del reddito, simile per i primi a quello delle persone fisiche. Il reddito complessivo, infatti, è la risultante della sommatoria di tutti i redditi, appartenenti alle diverse categorie di reddito fondiario, di capitale, di impresa e diversi, ciascuno determinato secondo la propria specifica disciplina. Dato che le attività svolte dagli enti non commerciali hanno rilevanza sociale, essi godono di un trattamento fiscale di favore, chiamato decommercializzazione, attraverso il quale alcune attività svolte dall’ente, e alcune tipologie di introiti sono esclusi da tassazione. Ad esempio i fondi ricavati da raccolte pubbliche, effettuate occasionalmente, e i contributi pubblici.

3) Sconti extra per le associazioni sportive dilettantistiche

Tra gli enti non commerciali si distinguono le associazioni, tra le quali fanno parte le associazioni sportive dilettantistiche, oggetto di questa trattazione, a cui sono assegnate ancora più rilevanti benefici fiscali. Tali agevolazioni sono previste solo in relazione alle attività rese all’interno della vita associativa, mentre quelle rivolte a terzi esterni, diversi da associati o partecipanti, restano escluse.
I benefici previsti per le associazioni sportive dilettantistiche consistono nell’escludere da tassazione:
• le attività svolte nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, anche se esercitate verso il pagamento di corrispettivi specifici, purché siano realizzate in conformità alle finalità istituzionali, ossia all’oggetto sociale dell’ente, aventi cioè carattere non commerciale( in questo senso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni di bagno turco e idromassaggio non possono beneficiare dell’agevolazione);
• la cessione di pubblicazioni anche a terzi non soci, dietro corrispettivo, se le stesse vengono cedute prevalentemente agli associati.
Mentre devono sempre essere considerate commerciali, anche se attuate nei confronti dei partecipanti o associati, le seguenti attività:
• cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
• somministrazione di pasti;
• erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
• prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
• prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
• gestione di spacci aziendali e di mense;
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• pubblicità commerciale;
• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
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