La valutazione non dovrebbe comportare costi significativi, inoltre migliorare la condizione individuale e sociale dei lavoratori occupati nella propria azienda dovrebbe comunque rappresentare un valido investimento.
Ricordiamo quindi a tutte le aziende che non hanno ancora proveduto all'analisi del rischio stress da lavoro-correlato, di contattare il proprio referente per la sicurezza sul lavoro.
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1) Stress da lavoro - obbligo di valutazione
Entro il 1° agosto 2010 (termine che dovrebbe slittare al 31 dicembre 2010) tutte le aziende dovranno adempiere agli obblighi secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a stress lavoro-correlato.
Lo stress lavorativo è inserito all’art. 28 del citato decreto sulla sicurezza e amplia la nozione di salute lavorativa comprendendo il benessere sociale sul lavoro.
Il decreto non dà indicazioni sulla valutazione dello stress lavoro-correlato, ma rinvia all’accordo europeo dell’3 ottobre 2004. Tale documento segnala che lo stress lavoro-correlato è “una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale” e che esso è” conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste e alle aspettative riposte in loro”.
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2) Fattori da analizzare per individuare lo stress da lavoro
Tra i fattori da analizzare ai fini dell’individuazione dei problemi da stress lavoro-correlato si evidenziano:
- l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione e dei processi di lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di autonomia, corrispondenza tra competenze e requisiti professionali richiesti, carichi di lavoro ecc.);
- le condizioni di lavoro ed ambientali (esposizione a comportamenti illeciti, rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.);
- la comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni richieste, alle prospettive di impiego o ai possibili cambiamenti, ecc.);
- la presenza di fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alle situazioni, percezione di mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.).
Il datore di lavoro dovrà, pertanto, integrare il documento della valutazione dei rischi già predisposto o redigere un ulteriore documento aggiuntivo sullo stress lavoro-correlato.
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3) Cosa deve contenere il documento di valutazione dello stress
Sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 28, il documento relativo allo stress lavorativo dovrà contenere:
- il programma delle misure di miglioramento della condizione individuale rispetto allo stress;
- i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l’individuazione delle procedure organizzative per l’attuazione delle misure da realizzare.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno utilizzare, fino al 30 giugno 2012, l’autocertificazione dei rischi di cui alleghiamo il fac-simile.
La sanzione prevista per la mancata valutazione di tale rischio prevede l’ammenda da 5 a 15 mila euro e l’arresto da 4 a 8 mesi.
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