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1) L'adeguamento da studi di settore
Nel caso vi sia disallineamento tra i valori risultanti dalla dichiarazione dei redditi ed i ricavi puntuali di GERICO, è prevista la possibilità di adeguamento in dichiarazione dei ricavi/compensi a quelli determinati dal software degli studi di settore.Tale adeguamento è possibile “per i periodi d'imposta in cui trova applicazione lo studio di settore” e non comporta l’applicazione di sanzioni ed interessi.
L’adeguamento è consentito sia ai fini delle imposte sui redditi, che ai fini IRAP e IVA.
L’adeguamento ai fini IVA si effettua, in particolare, applicando l’aliquota media IVA ai maggiori ricavi/compensi e versando l’imposta così calcolata entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito (generalmente, quindi, entro il 16.06.2010 prorogato per il 2010 al 6 luglio 2010 ovvero entro il 16.07.2010 con maggiorazione dello 0,40%).
I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi e riportati nella dichiarazione annuale.
Sebbene in caso di adeguamento agli studi di settore non si applichino sanzioni e interessi, è prevista una maggiorazione del 3%, da calcolare sulla differenza tra i ricavi/compensi derivanti da GERICO e quelli annotati nelle scritture contabili, nelle ipotesi in cui:
• lo studio di settore sia almeno al suo secondo anno di applicazione e, quindi, non sia né nuovo né revisionato;
• lo scostamento tra i ricavi/compensi risultanti dalle scritture contabili ed i ricavi/compensi risultanti da GERICO sia superiore al 10%.
2) Il versamento dell'IVA da adeguamento agli studi di settore
Per il versamento dell’Iva da adeguamento agli studi di settore, con risoluzione ministeriale n. 89 del 1° giugno 1999 era stato istituito l’apposito codice tributo 6494, denominato “Studi di settore – adeguamento”.Il D.L. n. 78/2009 (Manovra estiva 2009) ha poi esteso anche al versamento dell’Iva da adeguamento agli studi di settore la possibilità di pagamento in forma rateale, secondo le modalità previste per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e quindi con:
• versamento delle rate succssive alla prima entro il 16 di ciascun mese successivo a quello di scadenza della prima rata;
• applicazione degli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile) a partire dalla seconda rata.
3) La rateazione dell'IVA da adeguamento
Considerato il numero notevole di contribuenti che possono avvalersi della modalità di pagamento rateale dell’IVA da adeguamento ed al fine di consentire un più efficiente monitoraggio dell’andamento del gettito dell’IVA versata tramite il suddetto codice tributo, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 40/E/2010, ha ritenuto opportuno indicare la corretta compilazione del modello F24 in tale circostanza.In particolare, è stato precisato che, in sede di compilazione del modello di versamento F24, ferme restando le modalità di compilazione degli altri campi indicati nella predetta risoluzione, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” si riportano le informazioni relative all’eventuale rateazione nel formato “NNRR”, dove:
• “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento;
• “RR” indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in unica soluzione all’interno del suddetto campo deve essere indicato “0101”.