Attualmente gli studi approvati (Provvedimento 25/5/2010) sono 206 e si riferiscono alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio.
Per sapere se si è soggetti agli studi occorre pertanto controllare se il proprio codice attività rientra nella tabella dei codici per i quali sono stati approvati gli studi. Se il codice di attività è errato occorre procedere alla sua variazione entro il termine di presentazione della dichiarazione e in questo caso non sono previste sanzioni.
Dal 1 gennaio 2007 gli studi si applicano anche a chi ha un periodo di imposta inferiore a 12 mesi per cui l’attività per periodi inferiori all’anno o anche le attività stagionali non sono piu’ cause di esclusione dagli studi.
Gli studi si applicano anche:
1) quando la nuova attività è iniziata entro 6 mesi dalla cessazione della precedente
2) quando la nuova attività costituisce una prosecuzione di attività svolta da altri soggetti come nel caso di:
• acquisto o affitto d’azienda;
• successione o donazione d’azienda;
• operazioni di trasformazione;
• operazioni di scissione e fusione di società.
La presunzione di prosecuzione dell’attività si ha quando vi è omogeneità dell’attività rispetto a quella preesistente e sussiste se le attività sono contraddistinte da un medesimo codice attività, ovvero i codici attività sono compresi nel medesimo studio di settore.
Devono comunicare i dati rilevanti per gli studi di settore anche alcuni soggetti che sono esclusi dagli studi quali:
- i soggetti che determinano il reddito con criteri “forfetari”
- i contribuenti che dichiarano un volume di ricavi/compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569 e fino ad
euro 7.500.000.
- i contribuenti che rientrano nei casi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero che si trovino in un periodo di non normale svolgimento dell’attività. In questo caso occorre indicare nell’apposito campo “NOTE AGGIUNTIVE la motivazione principale che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica in maniera regolare.
I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell’impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.
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1) Sanzioni per l'omessa comunicazione dei dati rilevanti
Le sanzioni previste per l’omessa presentazione del modello di comunicazione dei dati vanno da euro 258,00 a euro 2.065,00, ridotta ad un decimo del minimo se la presentazione avviene entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione.Le sanzioni sono elevate del dieci per cento in caso di:
• omessa ovvero infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore;
• indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
2) L'applicazione degli studi si basa sulla classificazione delle attività contenuta nella tabella ATECO 2007
Ai fini dell’applicazione degli studi di settore, i soggetti che si classificano in uno dei codici attività la cui descrizione sia risultata modificata a seguito di rettifiche intervenute successivamente all’approvazione, nel caso in cui non abbiano modificato la propria attività, dovranno compilare lo stesso modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore utilizzato per il precedente periodo d’imposta. Nel caso in cui, invece, lo studio di settore sia stato oggetto di evoluzione nel corso del 2009, dovrà essere compilato il modello relativo allo studio di settore evoluto.3) Chi è escluso dall'applicazione degli studi di settore?
Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti che:1. hanno dichiarato ricavi/compensi di ammontare superiore a euro 5.164.569;
2. hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta. Si ricorda che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività.
Si precisa che l’ipotesi di cessazione dell’attività si verifica se l’attività è cessata e non è stata ripresa entro sei mesi;
3. determinano il reddito con criteri “forfetari”;
4. rientrano nel regime dei minimi ;
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività;
7. sono stati classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili.
4) Quando l'attività esercitata si considera non normale?
A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell’attività:a) i periodi nei quali l’impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio, perché:
– la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta,
per cause non dipendenti dalla volontà dell’imprenditore;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività;
– è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno affittato l’unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata.
g) relativamente ai professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.
5) Cause di inapplicabilità
Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l’esercizio dell’attività d’impresa da parte di:a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.