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BLACK LIST E PARADISI FISCALI - DAL 1 LUGLIO 2010 INIZIA L'OBBLIGO DEL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Black List e Paradisi fiscali - dal 1 luglio 2010 inizia l'obbligo del monitoraggio delle operazioni

Le operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici residenti in paesi a fiscalità privilegiata facenti parte della c.d. black list dovranno essere comunicati a partire dal 1 luglio 2010.

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Nuovi obblighi per combattere le frodi internazionali fatte mediante l'intervento di operatori economici residenti in paesi a fiscalità privilegiata facenti parte della c.d. black list.
Dal 1 luglio 2010 tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici residenti o aventi sede in paesi a regime fiscale privilegiata dovranno essere comunicati all'Agenzia telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
Il 31 agosto sarà pertanto la prima data in scadenza per questo adempimento, per le operazioni effettuate nel mese di luglio.
L'obbligo tuttavia avrà cadenza trimestrale per i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre precedente operazioni per un ammontare non superiore a 50.000,00 euro relativamente a ciascuna delle seguenti categorie:
- cessioni di beni
- acquisti di beni
- prestazioni di servizi
- acquisti di servizi
La periodicità sarà pertanto nell’anno mobile, mensile o trimestrale in relazione all’ammontare delle operazioni effettuate per ciascun trimestre.

1) Soggetti obbligati

Soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici residenti in paesi facenti parte della black list sono tutti i soggetti passivi Iva , quindi imprese individuali o societarie ma anche professionisti e data la dizione della norma anche gli enti non commerciali quando titolari di partita Iva.
L’obbligo per gli enti non commerciali dovrebbe riguardare solo le operazioni non rientranti nell’attività istituzionale , svolte nell’ambito dell’attività commerciale , ma a tale proposito sarebbe necessario un chiarimento ufficiale.

2) Periodicità della comunicazione

La comunicazione telematica del modello deve essere effettuata con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) a periodi mensili, per i soggetti che invece hanno superato tale ammontare.

Per non rischiare di sbagliare è ammesso per tutti la presentazione mensile ma la scelta è vincolante per tutto l’anno solare.
Se si rientra nella periodicità trimestrale occorre prestare attenzione che se nel corso di un trimestre si supera la soglia di 50.000,00 euro occorre, a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata, procedere alla presentazione con periodicità mensile.
In tale caso bisogna avere l’avvertenza di indicare, contrassegnando le apposite caselle, gli elenchi già presentati.

3) La presentazione della comunicazione black list è solo telematica

La comunicazione deve essere presentata telematicamente direttamente o tramite intermediari abilitati.

Il termine è l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione e qualora il termine di presentazione scada di sabato o in giorni festivi è prorogato al primo giorno successivo feriale.
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