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1) Requisito soggettivo
Possono godere della detrazione del 55% per il risparmio energetico i soggetti che possiedono o detengono l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio sulla base di un titolo idoneo (proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato).Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture ed i bonifici siano a lui intestati. L’agevolazione spetta, inoltre, alle persone fisiche ed ai soggetti non titolari di reddito d’impresa, nonché ai titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).
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2) Requisito oggettivo
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario aver effettuato interventi su edifici o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, posseduti o detenuti, finalizzati al risparmio energetico dell’edificio. In particolare, si tratta dei seguenti interventi:• riqualificazione energetica;
• interventi sull’involucro;
• istallazione dei panelli solari;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
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3) Adempimenti
I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa, per poter usufruire dell’agevolazione, devono aver pagato le spese tramite bonifico bancario o postale.Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, invece, non occorre che i pagamenti siano effettuati a mezzo bonifico bancario o postale, in quanto ai fini della detrazione del 55% assume rilievo il principio di competenza e non di cassa; in particolare, per i titolari di reddito d’impresa rileva:
• per i beni mobili acquistati, il momento della consegna o spedizione;
• per i servizi, il momento dell'ultimazione della prestazione.
In ogni caso, il contribuente deve aver acquisto:
• la fattura in cui sia indicato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’intervento;
• l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato;
• l’attestato di certificazione (qualificazione) energetica prodotto, al termine dei lavori, dal tecnico abilitato;
• la scheda informativa sugli interventi realizzati, redatta da un tecnico abilitato, relativa agli interventi realizzati.
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4) Documenti da trasmettere
Entro 90 giorni dalla “fine dei lavori” (che coincide con il collaudo), devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente:• l’attestato di certificazione energetica o l’attestato di qualificazione energetica;
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Con la circolare n. 21/E/2010 le Entrate precisano che, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, la data di fine lavori può essere provata dal contribuente con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).
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5) Ripartizione della detrazione ed indicazione in dichiarazione
La detrazione del 55% non è fruibile interamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno a cui si riferiscono i lavori, bensì viene ripartita in rate:• per le spese sostenute nel 2007, la detrazione è ripartibile in 3 rate annuali di pari importo;
• per le spese sostenute nel 2008 è ripartibile in un numero di rate annuali da 3 a 10 a seconda della scelta effettuata dal contribuente in sede di dichiarazione Unico 2009;
• per le spese sostenute a partire 2009, è fruibile in 5 rate annuali di pari importo.
Le persone fisiche che usufruiscono dell’agevolazione relativa al periodo d’imposta 2009, sono tenute alla compilazione dei righi RP 44 - RP 48 di UNICO PF 2010.